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Atto:LEGGE REGIONALE 02 dicembre 2016, n. 27
Titolo:Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 “Disposizioni regionali in materia di multifunzionalitŕ dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura”
Pubblicazione:( B.U. 15 dicembre 2016, n. 136 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Disposizioni generali del settore agricolo e agro-alimentare

Sommario





1. I commi 3 e 4 dell’articolo 13 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura) sono abrogati.



1. Al comma 1 dell’articolo 22 e al comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 21/2011 la parola: “triennale” è sostituita dalla parola: “quinquennale”.



1. Il comma 5 dell’articolo 23 della l.r. 21/2011 è sostituito dal seguente:
“5. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate con le procedure di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).”.



1. Al comma 3 dell’articolo 48 della l.r. 21/2011 la parola: “tre” è sostituita dalla parola: “quattro”.



1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, il termine per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste agli articoli 22 e 34 della l.r. 21/2011 si intende prorogato di due anni dalla scadenza del triennio disciplinato agli articoli 22 e 34 della l.r. 21/2011 nel testo antecedente all’entrata in vigore di questa legge.



1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.



1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.