Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 02 dicembre 2016, n. 27 |
Titolo: | Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 “Disposizioni regionali in materia di multifunzionalitŕ dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura” |
Pubblicazione: | ( B.U. 15 dicembre 2016, n. 136 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | AGRICOLTURA E FORESTE |
Materia: | Disposizioni generali del settore agricolo e agro-alimentare |
Sommario
Art. 1 (Modifica all’articolo 13 della l.r. 21/2011)
Art. 2 (Modifiche agli articoli 22 e 34 della l.r. 21/2011)
Art. 3 (Modifica all’articolo 23 della l.r. 21/2011)
Art. 4 (Modifica all’articolo 48 della l.r. 21/2011)
Art. 5 (Disposizioni di attuazione)
Art. 6 (Invarianza finanziaria)
Art. 7 (Dichiarazione d’urgenza)
Art. 2 (Modifiche agli articoli 22 e 34 della l.r. 21/2011)
Art. 3 (Modifica all’articolo 23 della l.r. 21/2011)
Art. 4 (Modifica all’articolo 48 della l.r. 21/2011)
Art. 5 (Disposizioni di attuazione)
Art. 6 (Invarianza finanziaria)
Art. 7 (Dichiarazione d’urgenza)
1. I commi 3 e 4 dell’articolo 13 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura) sono abrogati.
1. Al comma 1 dell’articolo 22 e al comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 21/2011 la parola: “triennale” è sostituita dalla parola: “quinquennale”.
1. Il comma 5 dell’articolo 23 della l.r. 21/2011 è sostituito dal seguente:
“5. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate con le procedure di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).”.
1. Al comma 3 dell’articolo 48 della l.r. 21/2011 la parola: “tre” è sostituita dalla parola: “quattro”.
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, il termine per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste agli articoli 22 e 34 della l.r. 21/2011 si intende prorogato di due anni dalla scadenza del triennio disciplinato agli articoli 22 e 34 della l.r. 21/2011 nel testo antecedente all’entrata in vigore di questa legge.
1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.