Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2016, n. 31 |
Titolo: | Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo” |
Pubblicazione: | ( B.U. 22 dicembre 2016, n. 138 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | SANITA’ |
Materia: | Veterinaria |
Sommario
1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 14 quinquies della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo), introdotta dall’articolo 12 della l.r. 18/2015, è sostituita dalla seguente:
“e) separare i cuccioli di cane e gatto dalla fattrice prima dei sessanta giorni di vita;”.
2. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 14 quinquies della l.r. 10/1997, da ultimo modificata dal comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 28/2015, è sostituita dalla seguente:
“f) tenere animali in gabbia se non per esigenze sanitarie qualora prescritto dal medico veterinario, ovvero per il tempo necessario al loro trasporto fino all’arrivo a destinazione. Nel caso di soste, tale periodo può essere prolungato per un massimo di due ore. Nel caso di partecipazione a manifestazioni autorizzate, la permanenza in gabbia può essere consentita per il tempo necessario e comunque non superiore alle tre ore consecutive. Sia nel caso di sosta che di manifestazioni la permanenza è consentita sotto il diretto controllo del proprietario o del controllore, purché gli animali contenuti in gabbia siano adeguatamente protetti dal sole e dalle intemperie e abbiano l’acqua a disposizione;”.