Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1973, n. 6
Titolo:

Prime disposizioni per la salvaguardia della flora marchigiana.

Pubblicazione:(B.u.r. 22 febbraio 1973, n. 6)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Protezione della natura - Parchi e riserve naturali
Note:

Abrogata dall'art. 12, l.r. 13 marzo 1985, n. 7.
La Corte costituzionale, con sentenza 72/1977, si è espressa su questa legge regionale.


Sommario




Art. 1

In adempimento della norma statutaria di cui all' art. 5, comma secondo, dello Statuto regionale, in tutto il territorio della regione è vietato l' abbattimento di piante d' alto fusto della specie sottoindicate, senza la specifica autorizzazione dell' ispettorato ripartimentale delle foreste.
Le piante di alto fusto, di cui al primo comma, per le quali è vietato l'abbattimento, devono appartenere alle seguenti specie: querce di tutte le specie, compreso il leccio, pino di tutte le specie, cipresso, castagno, ippocastano, abete, tasso, faggio, tigli di tutte le specie, platani, acero di monte e acero riccio, frassino, carpino bianco e carpino nero, siano esse isolate, in filari, in piccoli gruppi puri o misti.
Nella nozione di abbattimento vietato, di cui ai commi precedenti, rientra, oltre a ogni ipotesi di taglio, recisione, estirpazione e sradicamento, ogni altra ipotesi di distruzione o di grave menomazione della capacità e potenzialità vegetativa proprie della pianta.
Le norme della presente legge non si applicano ai boschi e ai vivai.

Art. 2

L'autorizzazione, fatta eccezione dell'ipotesi di cui all'art. 3, è concessa soltanto nei casi:
a) di inderogabili esigenze attinenti a opere di pubblica utilità;
b) in cui l'abbattimento sia indispensabile per l'edificazione di costruzioni edilizie;
c) in cui si devono realizzare opere di miglioramento fondiario.

Nei progetti per la realizzazione di opere pubbliche e per le costruzioni edilizie devono essere indicate le piante che si intendono abbattere. Gli organi chiamati all'approvazione dei progetti, di cui al comma precedente, debbono verificare e comprovare l'impossibilità di soluzioni tecnicamente valide diverse da quelle comportanti l'abbattimento delle piante.
Per l'ipotesi sub c) l'autorizzazione è concessa sentito il parere dell'ispettorato agrario provinciale.
L'autorizzazione è negata in tutti i casi nei quali l'abbattimento richiesto abbia come scopo: lo sfruttamento del legname ricavabile, l'eliminazione di difficoltà , altrimenti superabili, nell'impiego di macchine agricole, la maggior produttività della porzione di fondo sulla quale insiste l'albero e relativa zona d'ombra.

Art. 3

E' vietato l' abbattimento degli alberi di alto fusto secolari e di particolare valore naturalistico e ambientale delle specie elencate all'art. 1.
Sono considerati secolari gli alberi la cui origine è valutabile in epoca anteriore all' inizio del secolo ventesimo. Le valutazioni sono compiute dall' ispettorato ripartimentale delle foreste.

Art. 4

Nei casi di alberi d' alto fusto che minacciano rovina o che abbiano compiuto il ciclo vegetativo o che siano soggetti a gravi attacchi parassitari o che siano stati notevolmente danneggiati da eventi calamitosi è consentito procedere all'abbattimento previo nulla osta del competente comando del corpo forestale, da rilasciarsi in calce ad apposito verbale.
I cittadini non dovranno sopportare alcun onere per le necessarie certificazioni e per gli accessi sopralluoghi degli uffici, ferma restando la osservanza delle norme in materia fiscale.

Art. 5

Chiunque, proprietario o possessore a qualsiasi titolo, abbatta direttamente o tramite opere altrui alberi sottoposti a tutela della presente legge è assoggettato a una sanzione amministrativa pari a L. 150.000 per ogni albero abbattuto e a L. 1.000.000 per i casi di cui all'art. 3.
Alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chiunque, anche non proprietario o possessore, di propria iniziativa, direttamente o tramite opera altrui, sempre in trasgressione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, abbatta alberi sottoposti alla tutela della presente legge.
La sanzione è applicata dal presidente della giunta regionale con suo decreto motivato contenente l'ingiunzione al pagamento della somma.
Si applicano per l'ingiunzione di cui al comma precedente e per l'esecuzione di essa, le norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato 3 maggio 1967 n. 317, artt. 9 e 13, sostituito alle autorità ivi previste il presidente della giunta regionale.

Art. 6

Chiunque, senza le prescritte autorizzazioni, abbatta alberi di alto fusto di cui alla presente legge, è tenuto, oltre alle sanzioni di cui all'art. 5, ad impiantare fino a un numero quadruplo di piante nei luoghi e secondo le modalità prescritte dall'ispettorato ripartimentale delle foreste.
Coloro che non ottemperano all'obbligo previsto dal precedente comma sono assoggettati a sanzione amministrativa pari a un decimo di quelle sancite dall'art. 5.

Art. 7

Le somme ricavate dall'amministrazione regionale in applicazione dei precedenti artt. 5 e 6 vanno a costituire un apposito fondo destinato al reimpianto arboreo su tutto il territorio della regione, a cura del corpo forestale, con particolare riferimento a quegli appezzamenti di terreno che, per loto naturale vocazione, non si prestino ad altre colture o a impiego diverso.
Per l'anno finanziario in corso il capitolo 3501 ("Spese per l'incoraggiamento alla silvicoltura") è aumentato di lire 55 milioni con detrazione di pari somma dal capitolo 2674. Per gli anni successivi sono istituiti nel bilancio di previsione della Regione appositi capitoli di entrata per il provento delle sanzioni di cui agli artt. 5 e 6 e di uscita per il reimpianto arboreo.

Art. 8

All'accertamento delle trasgressioni procede il corpo forestale.
Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge gli organi di polizia locale urbana e rurale, i cantonieri comunali e provinciali e gli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca.
Essi segnalano le infrazioni all'ispettorato ripartimentale delle foreste.
I verbali di accertamento delle trasgressioni saranno notificati agli interessati e trasmessi, corredati dagli eventuali atti assunti, all'ispettorato ripartimentale delle foreste che, dopo averli registrati nello schedario del contenzioso forestale, li rimetterà al presidente della giunta regionale.

Art. 9

Presso ogni comune è istituita, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una commissione per la protezione della natura, presieduta dal sindaco e composta da rappresentanti del consiglio comunale, della commissione edilizia, degli studenti e insegnanti, delle organizzazioni di categoria, delle associazioni culturali e turistiche, designati dagli organi interessati.
La composizione della predetta commissione è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in modo da garantire la adeguata rappresentanza delle categorie di cui al comma precedente. La commissione svolge compiti di suggerimento di iniziative volte alla sensibilizzazione della pubblica opinione nei confronti dei problemi della protezione della natura e può segnalare le infrazioni agli organi di polizia o direttamente alla giunta regionale.

Art. 10

Per garantire la necessaria generalizzazione degli accertamenti il corpo forestale, operante nella regione, condurrà a termine, con le modalità stabilite dalla giunta regionale, il censimento di tutti gli alberi di alto fusto di cui alla presente legge, avvalendosi della collaborazione delle commissioni comunali.
I risultati del censimento e i successivi aggiornamenti saranno comunicati al ministero dell' agricoltura e foreste ai sensi del comma quinto dell' art. 8 del D.P.R. 15.1.1972 n. 11.

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge cesserà di aver vigore all'atto dell'entrata in vigore delle leggi dello Stato contenenti i principi fondamentali dell'ordinamento in materia di protezione della natura e tutela dell'ambiente, limitatamente alle disposizioni che risultino non compatibili con tali principi.