Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 03 aprile 2018, n. 6 |
Titolo: | Modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" e alla legge regionale 18 dicembre 2017, n. 36 "Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 'Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo'". |
Pubblicazione: | ( B.U. 12 aprile 2018, n. 32 ) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | SANITA’ |
Materia: | Veterinaria |
Note: | Abrogata dallo art. 2, l.r. 5 giugno 2018, n. 20. |
Sommario
Art. 1 (Modifica alla legge regionale 10/1997 e alla legge regionale 36/2017)
Art. 2 (Invarianza finanziaria)
Art. 2 (Invarianza finanziaria)
1. I commi 1 e 1 bis dell'articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo), come modificati dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2017, n. 36 (Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”) sono sostituiti dal seguente:
"1. Per allevamento di cani e gatti per attività commerciali si intende la detenzione di un numero di cuccioli pari o superiore a venticinque.”.
2. L'articolo 3 della l.r. 36/2017 è abrogato.
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.