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Atto:LEGGE REGIONALE 14 maggio 2018, n. 13
Titolo:Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 30 “Disciplina delle attivitŕ regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale”.
Pubblicazione:( B.U. 24 maggio 2018, n. 44 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Al comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2008 n. 30 (Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale), dopo le parole: “entrata in vigore del nuovo piano.” sono aggiunte le seguenti: “Il piano, in particolare, contiene:
a) l’elenco delle attività effettivamente realizzate tra quelle previste nel piano e nei programmi esecutivi annuali del triennio precedente, corredato dall’analisi dei risultati raggiunti, delle difficoltà riscontrate e delle risorse impiegate, articolato per aree geografiche di intervento e per settori produttivi;
b) le attività previste, per settore produttivo e area geografica, individuate anche tenuto conto delle analisi effettuate ai sensi della lettera a);
c) il cronoprogramma per la programmazione delle attività.”.
2. Il comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 30/2008 è sostituito dal seguente:
“5. La Giunta regionale, in attuazione di quanto stabilito dal piano di cui al comma 1, previo parere della Commissione assembleare competente, approva, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, il programma esecutivo annuale degli interventi previsti dalla presente legge. Il programma annuale, in particolare, contiene:
a) per settore produttivo e area geografica d’intervento, l’individuazione di tutte le attività e dei progetti di promozione e di internazionalizzazione da realizzare in forma integrata e intersettoriale;
b) i criteri e le modalità per la loro attuazione;
c) i criteri di riparto dei relativi finanziamenti;
d) i criteri e le modalità di concessione dei contributi;
e) la definizione per ciascuna attività dei soggetti attuatori;
f) il cronoprogramma trimestrale per la programmazione delle attività.”.



1. Dopo l’articolo 12 della l.r. 30/2008 è inserito il seguente:
“Art. 12 bis (Clausola valutativa)
1. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale invia all’Assemblea legislativa le relazioni prodotte dai soggetti di cui al comma 6 dell’articolo 4 riguardanti gli interventi realizzati nell’anno precedente.
2. Le relazioni contengono, in particolare:
a) l’illustrazione delle attività svolte;
b) l’indicazione dei risultati raggiunti;
c) le eventuali difficoltà riscontrate.”.



1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.