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Atto:LEGGE REGIONALE 18 luglio 2018, n. 26
Titolo:Modifica alla legge regionale 29 dicembre 1997, n. 76 “Disciplina dell’agricoltura biologica”.
Pubblicazione:( B.U. 26 luglio 2018, n. 64 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Disposizioni generali del settore agricolo e agro-alimentare

Sommario





1. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 1997, n. 76 (Disciplina dell'agricoltura biologica) come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2018, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1997, n. 76 "Disciplina dell'agricoltura biologica") è sostituito dal seguente:
"3. Le condizioni contrattuali relative agli appalti pubblici di servizi o forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva devono prevedere che i prodotti forniti per la preparazione dei pasti siano costituiti in misura non inferiore al 40 per cento del peso totale complessivo da prodotti biologici, privilegiando i prodotti provenienti dal mercato locale, per i quali tutte le fasi di produzione, trasformazione e vendita sono realizzate entro un raggio di 70 km, secondo quanto previsto dal Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2014/2020, in conformità ai criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva enunciati nel piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.".



1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.




1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.