Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 31 luglio 2018, n. 31 |
Titolo: | Disposizioni urgenti di modifica delle leggi regionali 17 luglio 1996, n. 26 “Riordino del servizio sanitario regionale” e 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”. |
Pubblicazione: | ( B.U. 02 agosto 2018, n. 67 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | SANITA’ |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
Art. 1 (Modifiche della l.r. 26/1996)
Art. 2 (Modifiche della l.r. 13/2003)
Art. 3 (Disposizioni finanziarie)
Art. 4 (Dichiarazione d’urgenza)
Art. 2 (Modifiche della l.r. 13/2003)
Art. 3 (Disposizioni finanziarie)
Art. 4 (Dichiarazione d’urgenza)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale) è inserito il seguente:
“1.1. All’interno dell’ARS opera, ai sensi della normativa europea e statale vigente, la Centrale unica di risposta (CUR) per la gestione del Numero di emergenza unico europeo 112 (NUE 112), la quale si avvale del supporto tecnico-logistico degli enti del Servizio sanitario regionale.”.
2. Al comma 9 dell’articolo 4 della l.r. 26/1996 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, compreso il rimborso delle spese di trasporto pubblico al personale non appartenente alla qualifica dirigenziale”.
1. Il comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) è abrogato.
2. Al comma 7 dell’articolo 4 della l.r. 13/2003 le parole: “e dei dirigenti sanitari apicali” sono soppresse.
3. Il secondo periodo del comma 8 dell’articolo 4 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente: “Il direttore generale dell’ASUR propone alla Giunta regionale la risoluzione del contratto dei direttori di area vasta qualora ricorrano le circostanze previste dalla normativa vigente per il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo.”.
4. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 8 bis della l.r. 13/2003 è sostituita dalla seguente:
“d) propone alla Giunta regionale la nomina dei direttori di area vasta e la risoluzione del contratto qualora ricorrano le circostanze di cui al comma 8 dell’articolo 4.”.
5. Prima del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 13/2003 è inserito il seguente:
“01. Le funzioni di gestione dell’area vasta sono assicurate dai direttori di area vasta.”.
6. Il comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 13/2003 è sostituito dai seguenti:
“3. I direttori di area vasta sono individuati e nominati dalla Giunta regionale, su proposta del Direttore generale dell’ASUR, tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea di cui all’ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei), ovvero laurea specialistica o magistrale;
b) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturate nel settore pubblico o nel settore privato; l’esperienza dirigenziale quinquennale non è richiesta per i soggetti che hanno ricoperto incarichi, in enti del servizio sanitario nazionale, di direzione di area vasta o di direzione amministrativa o di direzione sanitaria.
3 bis. Il rapporto di lavoro dei direttori di area vasta è disciplinato da apposito contratto di lavoro di durata pari a quello del direttore generale dell’ASUR. Il compenso dei direttori di area vasta è determinato in ragione dell’importo stabilito per il direttore generale, ridotto del trenta per cento. L’operato dei direttori di area vasta è sottoposto a valutazione annuale. Ai direttori di area vasta si applicano, in materia di inconferibilità e di incompatibilità, le disposizioni vigenti previste per l’incarico di direttore generale, direttore amministrativo e di direttore sanitario. Ai pubblici dipendenti si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.
3 ter. L’area vasta assicura anche mediante il proprio sito internet e quello della Regione Marche adeguata pubblicità e trasparenza alle procedure di selezione, alle nomine ed ai curricula.”.
1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 è autorizzata per ciascuno degli anni 2019 e 2020 rispettivamente la spesa di euro 1.387.500,00 e di euro 1.850.000,00. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.
2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede relativamente all’anno 2019 come di seguito indicato:
a) per euro 734.026,20 mediante impiego degli stanziamenti già iscritti nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale: finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”;
b) per euro 653.473,80 si provvede con le risorse che vengono iscritte al Titolo 2 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio 2018/2020 e contestualmente iscritte in aumento degli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale: finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”.
3. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede relativamente all’anno 2020 come di seguito indicato:
a) per euro 729.975,92 mediante impiego degli stanziamenti già iscritti nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale: finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”;
b) per euro 1.120.024,08 con le risorse che vengono iscritte al Titolo 2 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio 2018/2020 e contestualmente iscritte in aumento degli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale: finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”.
4. A decorrere dagli anni successivi al 2020 l’autorizzazione di spesa per l’attuazione di questa legge trova copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale necessarie ai fini della gestione.
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.