Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 23 maggio 1977, n. 17
Titolo:Tariffe degli autoservizi pubblici di linea.
Pubblicazione:(B.u.r. 31 maggio 1977, n. 32)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:TRASPORTI
Materia:Servizi di trasporto
Note:Abrogata dall'art. 32, l.r. 21 luglio 1992, n. 31.

Sommario




Art. 1

La presente legge disciplina le tariffe degli autoservizi pubblici di linea di competenza regionale, compresi quelli sostitutivi di altri servizi di pubblico trasporto.
Sono esclusi gli autoservizi di gran turismo.


Dall'inizio del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge le tariffe dei servizi di cui al precedente art. 1 sono quelle indicate nelle tabelle allegate A e B.


Sono ammessi i documenti di viaggio per biglietti ordinari di corsa semplice e per abbonamenti settimanali e mensili rilasciati a lavoratori, studenti e pensionati.
I tipi di abbonamento ammessi sono i seguenti:
1) validi per effettuare 10 o 12 corse, usufruibili entro 7 giorni dalla data di rilascio;
2) validi per effettuare 44, 52 o 60 corse, usufruibili entro 30 giorni dalla data di rilascio;
3) validi per effettuare un numero illimitato di corse, usufruibili rispettivamente entro 7 e 30 giorni dalla data di rilascio.

Il prezzo degli abbonamenti è calcolato moltiplicando il relativo prezzo del biglietto di corsa semplice ridotto del 40 per cento per il numero delle corse previste per il tipo di abbonamento richiesto.
Per gli abbonamenti di cui al punto 3) il numero di corse da prendere a base per la determinazione del prezzo è, rispettivamente, di 18 per quello usufruibile in 7 giorni e di 70 per quello usufruibile in 30 giorni.
Su richiesta delle imprese concessionarie e purché sussistano motivate esigenze sociali, la giunta regionale può consentire, per tempi determinati, il rilascio di abbonamenti validi per effettuare un numero di corse diverso da quello soprastabilito.
I prezzi degli abbonamenti con frazione inferiore a L. 25 sono arrotondati alle 50 lire inferiori; quelli non inferiori a L. 25 alle 50 lire superiori.
Per gli abbonamenti di cui ai commi precedenti il richiedente deve munirsi di apposito tesserino con fotografia che il gestore del servizio rilascerà a chiunque ne faccia richiesta.
Il prezzo del tesserino di riconoscimento, di cui al comma precedente, è stabilito nella misura di L. 1.000.


Hanno diritto alla libera circolazione sui servizi di pubblico trasporto per i quali la Regione svolge funzioni trasferite o delegate di cui al D.P.R. 14.1.1972, n. 5, esclusivamente coloro che esplicano su di essi compiti di servizio attivo su disposizione dei relativi concessionari, nonché i dipendenti regionali che svolgono compiti di controllo e vigilanza, purché siano muniti di apposita tessera di servizio, rilasciata dal presidente della giunta regionale, o su delega dall'assessore regionale competente.


Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale approva, su proposta della giunta, il regolamento per disciplinare tra l'altro:
- il trasporto dei bambini;
- i casi di esclusione dal trasporto;
- i casi di precedenza nel trasporto, nel rispetto del secondo comma dell'art. 1679 del Codice civile;
- la riserva dei posti a favore delle categorie protette e degli abbonati;
- le modalità di presentazione dei reclami.

Il regolamento, da esporre su ogni automezzo in servizio, è applicato dalle imprese concessionarie.


Il prezzo dei biglietti ordinari viaggiatori è calcolato in base alle distanze risultanti dalla tabella polimetrica approvata per ciascun servizio di pubblico trasporto ed è determinato secondo i seguenti criteri:
1) i biglietti vengono rilasciati soltanto per le relazioni tra fermate per le quali è autorizzato il frazionamento di tariffa;
2) per ogni relazione il prezzo è calcolato in base alle distanze risultanti dal percorso diretto, con esclusione delle eventuali diramazioni;
3) per le relazioni comuni a più autolinee su percorsi diversi, il prezzo è calcolato sulla media delle lunghezze degli stessi;
4) qualora in un centro abitato esista una sola fermata con frazionamento di tariffa, il prezzo relativo a detta fermata si applica a tutte quelle facoltative comprese nello stesso centro.



La giunta regionale assume le iniziative necessarie perchè gli abbonamenti rilasciati da una impresa concessionaria siano resi validi anche per le autolinee gestite da altre imprese, rilasciando le relative autorizzazioni su richiesta delle imprese stesse.


Ciascun viaggiatore ha diritto di portare con sè gratuitamente un solo bagaglio di dimensioni non superiori a cm. 50 x 30 x 25.
Per ogni ulteriore bagaglio appresso e per quelli che eccedono le dimensioni di cui al comma precedente, il viaggiatore è tenuto ad acquistare il biglietto il cui prezzo è calcolato in misura pari al 20 per cento della corrispondente tariffa ordinaria di corsa semplice prevista per i viaggiatori, con arrotondamento alle 50 lire superiori e con un minimo di L. 100.
Il trasporto di bagagli, pacchi o colli non accompagnati è consentito soltanto sugli autobus provvisti di bagagliaio.
La tariffa, indicata nell'allegata tabella B, costituisce il corrispettivo del solo trasporto dei bagagli, pacchi o colli, compresi gli oneri fiscali, escluso qualsiasi altro onere dovuto a diverso titolo.
In ogni caso il trasporto bagagli e colli è subordinato all'osservanza delle limitazioni di sagoma e di peso indicati sulla carta di circolazione del veicolo.


La giunta regionale per periodi di tempo determinati, su proposta anche delle imprese concessionarie, può stabilire prezzi di biglietti e di abbonamenti diversi ma non superiori a quelli risultanti dall'applicazione della tariffa unica prevista dalla presente legge, nei seguenti casi:
1) per le autolinee sostitutive di tranvie o ferrovie sulle quali è in atto un diverso sistema tariffario;
2) per tratti comuni con autolinee urbane, ove si verifichino sperequazioni tariffarie;
3) nei casi particolari per i quali si ravvisi l'esigenza di un coordinamento tariffario con altri servizi pubblici di trasporto della zona.



In sede di prima applicazione della presente legge i nuovi prezzi dei biglietti nonché quelli degli abbonamenti non potranno superare di oltre il 30 per cento le tariffe in atto.
Dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge, i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti sono adeguati a quelli previsti nelle tabelle allegate.
I prezzi degli abbonamenti e dei biglietti di viaggio in atto praticati, che risultino superiori a quelli calcolati in base alla tariffa di cui alle tabelle citate, sono immediatamente riportati nei limiti previsti dalle tabelle stesse.
Fino al 31 dicembre 1978 il prezzo degli abbonamenti di cui al secondo comma del precedente art. 3, è calcolato moltiplicando il relativo prezzo di biglietto di corsa semplice ridotto del 50 per cento per il numero delle corse previste per il tipo di abbonamento richiesto.
La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può adeguare, con decorrenza dall'1 gennaio di ogni anno, le tariffe dei documenti di viaggio quando la variazione del costo di gestione, rilevata dall'ISTAT nell'ambito regionale, supera il 15 per cento.


Gli enti e le aziende concessionarie presentano alla giunta regionale, per ogni linea, le nuove tabelle polimetriche delle tariffe depositandole presso il servizio trasporti entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Entro lo stesso termine sono altresì presentate le eventuali proposte ai sensi e per gli effetti di cui al precedente art. 9.


La giunta regionale, avvalendosi delle facoltà già attribuite al Ministero dei Trasporti dall'art. 70 del D.P.R. 28.6.1955, n. 771 e D.L. 16.4.1948, n. 539, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del D.P.R. 14.1.1972, n. 5, approva le direttive agli enti locali per il coordinamento tariffario tra i servizi di trasporto e quelli di competenza comunale, sulla base dei criteri definiti dal consiglio regionale su proposta della giunta.


Le irregolarità di viaggio previste dal D.Lgs.Lgt 25.5.1945, n. 344, sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di cinque volte ad un massimo di dieci volte la tariffa evasa.
All'accertamento delle irregolarità di cui al comma precedente provvede il personale delle aziende esercenti il servizio, purché rivesta la qualità di agente giurato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 174 del R.D 9.5.1912, n. 1447. Il giuramento è prestato davanti al pretore del luogo in cui l'azienda esercente ha la sede principale.
Il verbale di accertamento, da redigersi immediatamente su moduli conformi ad un modulo-tipo approvato dalla giunta regionale e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, deve, in ogni caso, contenere la indicazione dell'esatto ammontare della tariffa evasa con l'irregolarità riscontrata.
La contestazione dell'infrazione è effettuata immediatamente attraverso la consegna di una copia del verbale all'autore di essa.
Solo nel caso di impossibilità di contestazione immediata, per essersi l'autore sottratto ad essa o per altra causa di cui è fatta espressa menzione nell'atto, il verbale è notificato all'autore dell'infrazione nei modi previsti dal D.P.R. 15.6.1959, n. 393, e successive modificazioni. Ove risulti che l'autore dell'infrazione non abbia per età o per altra causa, la capacità di agire ai sensi delle leggi civili, l'infrazione è notificata anche a chi eserciti sull'autore la potestà parentale o tutoria.


E' sempre ammesso il pagamento con effetto liberatorio in misura ridotta ai sensi, con le modalità e nella misura di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 24.12.1975, n. 706; ove vi sia stata notificazione, la somma da pagare è aumentata delle spese relative.
Ai fini del pagamento della somma di cui al comma precedente si effettua arrotondamento alle 50 lire superiori o inferiori, a seconda che la somma da pagare abbia le ultime due cifre superiori ovvero pari o inferiori a 25 lire.
Se il pagamento è fatto a mani dell'agente accertatore, questi ne rilascia ricevuta su apposito modulario approvato nei modi di cui al terzo comma dell'articolo precedente e provvede a riversare la somma percetta alla direzione dell'azienda esercente il servizio; in ogni altro caso il pagamento liberatorio è effettuato mediante versamento alla tesoreria regionale.
Qualora non abbia avuto luogo il pagamento con effetto liberatorio, si applicano gli artt. 7 e 8 della legge 24.12.1975, n. 706.
Il rapporto è presentato al servizio regionale trasporti, al quale gli interessati possono far pervenire scritti difensivi.
Il dirigente del servizio provvede ai sensi del quinto comma dell'articolo 8 della legge citata.


I proventi delle sanzioni amministrative disciplinate dalla presente legge sono devoluti per il 50 per cento all'azienda esercente il servizio e per il 50 per cento alla Regione.
Le aziende esercenti provvedono trimestralmente al versamento alla tesoreria regionale delle somme introitate.
La Regione provvede, entro il 1º marzo e 1º settembre di ogni anno, all'accreditamento alle aziende esercenti delle somme di rispettiva spettanza sulle sanzioni introitate.


I proventi derivanti dalla applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge affluiscono ai seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1977 con le seguenti denominazioni:
a) capitolo 3000120 "Proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni comminate per la violazione della legge regionale sulle tariffe degli autoservizi pubblici di linea di spettanza della Regione, pari al 50 per cento delle sanzioni medesime";
b) capitolo 6400020 "Riscossione del 50 per cento dell'importo delle sanzioni comminate per la violazione della legge regionale sulle tariffe degli autoservizi pubblici di linea da devolvere alle aziende esercenti".

In applicazione di quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo precedente si istituisce, nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1977, il capitolo 4400020 con la denominazione "Versamento alle aziende esercenti del 50 per cento delle sanzioni comminate per la violazione della legge regionale sulle tariffe degli autoservizi pubblici di linea".
I capitoli 6400020 dello stato di previsione dell'entrata e 4400020 dello stato di previsione della spesa, per gli effetti di cui all'art. 20 della legge di approvazione del bilancio per l'anno 1977, sono inseriti nell'elenco n. 2 annesso al bilancio di previsione.
Per gli anni successivi si provvederà a carico dei capitoli d'entrata e di spese corrispondenti.


La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

Tabella A allegata alla legge


TARIFFA DI CORSA SEMPLICE PER VIAGGIATORI

























































































KM TARIFFA DI

CORSA SEMPLICE
fino a 6 200
da 7 a 12 300
da 13 a 18 400
da 19 a 24 500
25 a 30 600
31 a 36 700
37 a 42 800
43 a 48 900
49 a 54 1.000
55 a 60 1.100
61 a 66 1.200
67 a 72 1.300
73 a 78 1.400
79 a 84 1.500
85 a 90 1.600
91 a 96 1.700
97 a 102 1.800
103 a 108 1.900
109 a 114 2.000
da 115 a 120 2.100


 


Tabella B allegata alla legge

TARIFFA PER TRASPORTO BAGAGLI, COLLI E PACCHI NON ACCOMPAGNATI



























KM FINO A KG. 10 FINO A KG. 20 FINO A KG. 40
fino a 25 L. 700 L. 1.000 L. 1.300
da 26 a 50 L. 1.000 L. 1.300 L. 1.500
oltre 50 L. 1.300 L. 1.500 L. 2.000

Per entrambe le tabelle l'unità minima di misura delle distanze è il chilometro.