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Atto:LEGGE REGIONALE 03 ottobre 2018, n. 39
Titolo:Variazione generale al bilancio di previsione 2018/2020 ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento).
Pubblicazione:( B.U. 04 ottobre 2018, n. 83 )
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario





1. Al prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie del bilancio di previsione 2018/2020 sono apportate le variazioni in termini di competenza e di cassa indicate nella Tabella 1 - Variazioni alle entrate del bilancio 2018/2020, allegata a questa legge.
2. Al prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli del bilancio di previsione 2018/2020 sono apportate le variazioni in termini di competenza e di cassa indicate nella Tabella 2 - Variazioni alle spese del bilancio 2018/2020, allegata a questa legge.


1. Alle autorizzazioni di spesa contenute nelle Tabelle C, D ed E, allegate alla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 39 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche. Legge di stabilità 2018), sono apportate le variazioni di cui alle seguenti tabelle allegate a questa legge:
a) Tabella 3 - Variazioni alla Tabella C della l.r. 39/2017 e successive modificazioni;
b) Tabella 4 - Variazioni alla Tabella D della l.r. 39/2017 e successive modificazioni;
c) Tabella 5 - Variazioni alla Tabella E della l.r. 39/2017 e successive modificazioni.

2. Alle autorizzazioni di spesa contenute nella Tabella A - allegato 18 - alla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 40 (Bilancio di previsione 2018/2020), sono apportate le variazioni di cui alla Tabella 6 - Variazioni alla Tabella A della l.r. 40/2017 e successive modificazioni, allegata a questa legge.


1. Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) sono riconosciuti legittimi i seguenti debiti fuori bilancio:
a) euro 480.142,68 inerenti l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Pesaro n. 65/2018 del 5 febbraio 2018 emessa a favore della ditta Adriabus S.c. a r.l. di Urbino per far fronte agli oneri del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano nella Provincia di Pesaro Urbino per gli anni 2015/2016, dovuti sulla base del comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province);
b) euro 1.824.956,23 inerenti l’esecuzione della sentenza n. 27891/2017 della Corte di Cassazione emessa a favore dell’INAIL per far fronte al pagamento dei canoni di locazione pregressi non corrisposti, relativi all’immobile sito in Ancona, via Tiziano n. 44, di proprietà dell’Istituto.

2. Gli oneri derivanti dalla lettera a) del comma 1 trovano copertura negli stanziamenti, già iscritti per l’anno 2018, nella Missione 10, Programma 02, capitoli di spesa 2100210109 e 2100210110.
3. Gli oneri derivanti dalla lettera b) del comma 1 trovano copertura nello stanziamento, già iscritto per l’anno 2018, nella Missione 01, Programma 03, capitolo di spesa 2010310046.


1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 31 luglio 2018, n. 31 (Disposizioni urgenti di modifica delle leggi regionali 17 luglio 1996, n. 26 “Riordino del servizio sanitario regionale” e 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”) è sostituita dalla seguente:
“b) per euro 653.473,80 si provvede con le risorse iscritte al Titolo 2 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio 2018/2020 e contestualmente iscritte in aumento degli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 02 “Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA”.”.

2. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 31/2018 è sostituita dalla seguente:
“b) per euro 1.120.024,08 si provvede con le risorse iscritte al Titolo 2 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio 2018/2020 e contestualmente iscritte in aumento degli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 02 “Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA”.”.



1. In relazione agli obiettivi di armonizzazione del trattamento economico del personale delle Province trasferito alla Regione con decorrenza 1° aprile 2016 per effetto della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e dei commi 424 e 425 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), nonché del personale delle Province impiegato presso i centri per l’impiego, trasferito alla Regione con decorrenza 1° gennaio 2018 per effetto dei commi 793 e 795 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), con quello del restante personale regionale, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 800 dell’articolo 1 della medesima legge 205/2017, il fondo per il trattamento accessorio del personale della Giunta regionale, afferente l’area del comparto alla data del 1° gennaio 2018, è rideterminato nella sua componente stabile in euro 14.250.944,90.
2. Per i medesimi motivi di cui al comma 1, il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale della Giunta regionale, alla data del 1° gennaio 2018, è rideterminato nella sua componente permanente in euro 3.215.821,98.
3. È fatta salva l’applicazione degli ulteriori adeguamenti degli stessi fondi previsti dai rispettivi CCNL per il periodo 2016/2018.
4. La copertura finanziaria per l’integrazione dei fondi di cui ai commi 1 e 2 è garantita:
a) dalle risorse statali derivanti dai commi 794 e 797 dell’articolo 1 della legge 205/2017, nella misura della quota assegnata alla Regione Marche, iscritte a carico della Missione 15, Programma 01;
b) dalle risorse regionali per il riequilibrio del trattamento accessorio del personale trasferito dalle Province con decorrenza 1° aprile 2016, ai sensi della legge 56/2014 e successiva legge regionale 13/2015, iscritte a carico della Missione 01, Programma 10.



1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


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