Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2018, n. 41
Titolo:Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 “Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: 'Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti’” come modificata dalla legge regionale 28 agosto 2018, n. 35 in materia di prevenzione vaccinale.
Pubblicazione:( B.U. 31 ottobre 2018, n. 94 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Minori, anziani, inabili e tossicodipendenti

Sommario





1. Al comma 4 ter dell'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: 'Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti'), cosě come introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 2018, n. 35 (Modifiche alle leggi regionali 13 maggio 2003, n. 9 "Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti" e 9 agosto 2017, n. 28 "Disposizioni relative all'esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale"), le parole: "Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni regionali relative all'osservanza dell'obbligo vaccinale e all'esercizio delle" sono sostituite dalle parole: "Restano ferme le".



1. Dall’applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.