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Atto:LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2018, n. 48
Titolo:Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale".
Pubblicazione:(B.U. 27 dicembre 2018, n. 117)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Organismi di garanzia e altri organismi regionali
Note:

Errata corrige nel BUR n. 40 del 23 maggio 2019


Sommario





1. Il titolo della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale) è sostituito dal seguente: "Garante regionale dei diritti della persona".


1. La rubrica dell'articolo 1 della I.r. 23/2008 è sostituita della seguente: "(Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona)",
2. Il comma 1 dell'articolo 1 della I.r. 23/2008 è sostituito dal seguente:
"1. È istituito il Garante regionale dei diritti della persona, di seguito denominato Garante."

3. Al comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 23/2008 le parole: "L'Autorità svolge ogni altra funzione ad essa attribuita" sono sostituite dalle seguenti: "Il Garante svolge ogni altra funzione ad esso attribuita".


1. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 23/2008 è sostituito dal seguente:
"2. Il Garante si avvale della struttura organizzativa indicata all'articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia)."



1. La rubrica dell'articolo 3 della l.r. 23/2008 è sostituita dalla seguente: "(Elezione del Garante e requisiti)".
2. Al comma 1 dell'articolo 3 della I.r. 23/2008 le parole: "L'Autorità è eletta" sono sostituite dalle seguenti: "Il Garante è eletto".


1. Al comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 23/2008 le parole: "l'Autorità è dichiarata decaduta" sono sostituite dalle seguenti: "il Garante è dichiarato decaduto".


1. L'articolo 5 della I.r. 23/2008 è sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Relazione)
1. Il Garante invia entro il 31 marzo di ogni anno all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, che la trasmette ai Consiglieri regionali e al Presidente della Giunta regionale, una relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e proposte. Può inviare al Presidente dell'Assemblea e della Giunta regionali apposite relazioni nei casi di particolare importanza ed urgenza.
2. Le relazioni indicate al comma 1 sono pubblicate integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione e alle stesse è data la più ampia diffusione secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, d'intesa con il Garante.
3. Il Garante è ascoltato dalle Commissioni assembleari competenti su sua richiesta o su invito delle Commissioni medesime.".



1. Al comma 1 dell'articolo 8 ter della l.r. 23/2008 le parole: "L'Autorità può essere chiamata" sono sostituite dalle seguenti: "II Garante può essere chiamato".


1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 23/2008 la parola: "Autorità" è sostituita dalla seguente: "Garante".


1. Nella l.r. 23/2008, salvo quanto indicato alla lettera p) del comma 2 dell'articolo 10 e alle lettere c) ed e) del comma 1 dell'articolo 11, nonché quanto previsto agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 e 8 di questa legge:
a) le parole: "L'Autorità" e "l'Autorità", ovunque ricorrenti, sono rispettivamente sostituite dalle parole: "Il Garante" e "il Garante";
b) le parole: "dell'Autorità", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole: "del Garante";
c) le parole: "ad Autorità", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole: "a Garante";
d) le parole: "All'Autorità" e "all'Autorità", ovunque ricorrenti, sono rispettivamente sostituite dalle parole: "Al Garante" e "al Garante";
e) le parole: "di Autorità", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole: "di Garante";
f) le parole: "dall'Autorità", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole: "dal Garante".

2. Nella legislazione regionale vigente le parole: "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale" e "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini" sono sostituite, con i necessari adeguamenti grammaticali, dalle seguenti: "Garante regionale dei diritti della persona".


1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.