Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2018, n. 48 |
Titolo: | Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale". |
Pubblicazione: | (B.U. 27 dicembre 2018, n. 117) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | ASPETTI ISTITUZIONALI |
Materia: | Organismi di garanzia e altri organismi regionali |
Note: | Errata corrige nel BUR n. 40 del 23 maggio 2019 |
Sommario
Art. 1 (Sostituzione del titolo della Lr. 23/2008)
Art. 2 (Modifiche all'articolo 1 della l.r. 23/2008)
Art. 3 (Modifica all'articolo 2 della Lr. 23/2008)
Art. 4 (Modifiche all'articolo 3 della Lr. 23/2008)
Art. 5 (Modifica all'articolo 4 della I. r. 23/2008)
Art. 6 (Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 23/2008)
Art. 7 (Modifica all'articolo 8 ter della l.r. 23/2008)
Art. 8 (Modifica all'articolo 9 della l.r. 23/2008)
Art. 9 (Disposizioni finali)
Art. 10 (Invarianza finanziaria)
Art. 2 (Modifiche all'articolo 1 della l.r. 23/2008)
Art. 3 (Modifica all'articolo 2 della Lr. 23/2008)
Art. 4 (Modifiche all'articolo 3 della Lr. 23/2008)
Art. 5 (Modifica all'articolo 4 della I. r. 23/2008)
Art. 6 (Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 23/2008)
Art. 7 (Modifica all'articolo 8 ter della l.r. 23/2008)
Art. 8 (Modifica all'articolo 9 della l.r. 23/2008)
Art. 9 (Disposizioni finali)
Art. 10 (Invarianza finanziaria)
1. Il titolo della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale) è sostituito dal seguente: "Garante regionale dei diritti della persona".
1. La rubrica dell'articolo 1 della I.r. 23/2008 è sostituita della seguente: "(Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona)",
2. Il comma 1 dell'articolo 1 della I.r. 23/2008 è sostituito dal seguente:
"1. È istituito il Garante regionale dei diritti della persona, di seguito denominato Garante."
3. Al comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 23/2008 le parole: "L'Autorità svolge ogni altra funzione ad essa attribuita" sono sostituite dalle seguenti: "Il Garante svolge ogni altra funzione ad esso attribuita".
1. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 23/2008 è sostituito dal seguente:
"2. Il Garante si avvale della struttura organizzativa indicata all'articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia)."
1. La rubrica dell'articolo 3 della l.r. 23/2008 è sostituita dalla seguente: "(Elezione del Garante e requisiti)".
2. Al comma 1 dell'articolo 3 della I.r. 23/2008 le parole: "L'Autorità è eletta" sono sostituite dalle seguenti: "Il Garante è eletto".
1. Al comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 23/2008 le parole: "l'Autorità è dichiarata decaduta" sono sostituite dalle seguenti: "il Garante è dichiarato decaduto".
1. L'articolo 5 della I.r. 23/2008 è sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Relazione)
1. Il Garante invia entro il 31 marzo di ogni anno all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, che la trasmette ai Consiglieri regionali e al Presidente della Giunta regionale, una relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e proposte. Può inviare al Presidente dell'Assemblea e della Giunta regionali apposite relazioni nei casi di particolare importanza ed urgenza.
2. Le relazioni indicate al comma 1 sono pubblicate integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione e alle stesse è data la più ampia diffusione secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, d'intesa con il Garante.
3. Il Garante è ascoltato dalle Commissioni assembleari competenti su sua richiesta o su invito delle Commissioni medesime.".
1. Al comma 1 dell'articolo 8 ter della l.r. 23/2008 le parole: "L'Autorità può essere chiamata" sono sostituite dalle seguenti: "II Garante può essere chiamato".
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 23/2008 la parola: "Autorità" è sostituita dalla seguente: "Garante".
1. Nella l.r. 23/2008, salvo quanto indicato alla lettera p) del comma 2 dell'articolo 10 e alle lettere c) ed e) del comma 1 dell'articolo 11, nonché quanto previsto agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 e 8 di questa legge:
a) le parole: "L'Autorità" e "l'Autorità", ovunque ricorrenti, sono rispettivamente sostituite dalle parole: "Il Garante" e "il Garante";
b) le parole: "dell'Autorità", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole: "del Garante";
c) le parole: "ad Autorità", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole: "a Garante";
d) le parole: "All'Autorità" e "all'Autorità", ovunque ricorrenti, sono rispettivamente sostituite dalle parole: "Al Garante" e "al Garante";
e) le parole: "di Autorità", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole: "di Garante";
f) le parole: "dall'Autorità", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole: "dal Garante".
2. Nella legislazione regionale vigente le parole: "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale" e "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini" sono sostituite, con i necessari adeguamenti grammaticali, dalle seguenti: "Garante regionale dei diritti della persona".
1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.