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Atto:LEGGE REGIONALE 25 maggio 1977, n. 19
Titolo:Erogazione per l'anno 1976 di contributi alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.
Pubblicazione:(B.u.r. 2 giugno 1977, n. 33)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:TRASPORTI
Materia:Servizi di trasporto
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Agli enti pubblici e alle imprese private che esercitano professionalmente autoservizi di linea ordinari per viaggiatori di concessione regionale possono essere accordati contributi della Regione in relazione all'esercizio svolto nell'anno 1976.
Tali contributi vengono erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto economico relativo al 1976 di tutto il complesso di autolinee ordinarie, di gran turismo e internazionali concesso all'impresa dallo Stato, dalla Regione o dai comuni.
I contributi, da erogarsi in relazione alle percorrenze effettuate entro i limiti di cui al successivo art. 6, sono i seguenti:
a) fino a un massimo di L. 65/km per le autolinee svolgentesi in zona non montana, in concessione alle aziende private;
b) fino a un massimo di L. 90/km per le autolinee svolgentesi almeno per il 50 per cento in zona montana, in concessione alle aziende private;
c) fino a un massimo di L. 110/km per le autolinee di aziende private che non abbiano complessivamente raggiunto nel 1976 i 100.000 autobus/km di percorrenza su concessioni regionali;
d) fino a un massimo di L. 180/km per le autolinee di aziende pubbliche o a prevalente partecipazione pubblica.

I contributi dovranno essere contenuti nei limiti del disavanzo del conto economico annuale.

Art. 2

Ai fini della determinazione del contributo chilometrico va considerata la percorrenza effettuata, espressa in autobus/km, relativa alle corse previste dai disciplinari delle sole autolinee di concessione regionale.

Art. 3

Sono escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio secondo le norme di esercizio stabilite dal disciplinare di concessione e che non abbiano rispettato il contratto di lavoro o la legislazione sociale, o che abbiano scientemente esposto nella domanda, intesa a ottenere il contributo stesso, dati di fatto non rispondenti a verità.
I contributi non sono concessi alle imprese che non possiedono una contabilità idonea alla rilevazione e all'accertamento di tutti i prodotti e di tutte le spese.
Sono altresì escluse le imprese che nel 1976 abbiano sospeso o non riattivato una o più linee gestite in concessione.
Qualora all'atto dell'erogazione del contributo la titolarità della concessione risulti trasferita, con regolare autorizzazione, ad altro concessionario, il contributo è assegnato in parti proporzionali al cedente e al cessionario a decorrere dalla data in cui il trasferimento è stato autorizzato.
Non sono ammesse al contributo le autolinee per le quali lo Stato intervenga anche indirettamente con sovvenzioni o sussidi di esercizio.

Art. 4

La domanda di contributo deve essere presentata, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, alla Regione Marche - assessorato ai trasporti - direzione compartimentale dei trasporti in concessione.
Detta domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- dichiarazione del concessionario nella quale sia garantito il rispetto delle condizioni indicate negli artt. 1 e 3;
- conto economico della gestione 1976, relativo a tutte le attività aziendali inerenti i pubblici servizi di trasporto;
- elenco di tutte le autolinee esercitate su concessione statale, regionale e comunale, con l'indicazione delle singole risultanze di esercizio (percorrenza annua in autobus/km, ricavi dalla vendita dei biglietti a tariffa normale e di tessere o abbonamenti a tariffa preferenziale);
- copia delle denunce presentate agli uffici fiscali, relative agli introiti dell'anno 1976;
- elenco dei canoni postali e di ogni altro eventuale canone o sussidio percepito nel 1976 da province, comuni o altri enti;
- indicazione delle percorrenze per le quali è stato versato il contributo di sorveglianza per il 1976;
- eventuale ulteriore documentazione che sarà ritenuta necessaria al completamento dell'istruttoria.


Art. 5

Le modalità per l'assegnazione dei contributi sono stabilite con deliberazione della giunta regionale, tenendo conto dei criteri espressi nei precedenti artt. 1, 2 e 3.
Le singole erogazioni sono disposte con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 6

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1977 la spesa di L. 1.800 milioni.
Al pagamento dei contributi previsti dal precedente art. 1 si provvede con i fondi stanziati a carico del capitolo 1222203 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1977 con la denominazione "Contributi, per l'anno 1976, alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori" con la dotazione di competenza e di cassa di L. 1.800 milioni.
Alla copertura degli oneri per l'anno 1977, si provvede con le disponibilità del "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" recanti spese di parte corrente, capitolo 1147001, voce 8 bis, del bilancio 1976 utilizzato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, della legge 19.5.1976, n. 335 e della legge 27.2.1955, n. 64, contro contestuale riduzione dello stanziamento di cassa del capitolo 1700203 del bilancio 1977 "Fondo di riserva per sopperire alle eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa".