Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2018, n. 52 |
Titolo: | Bilancio di previsione 2019/2021 |
Pubblicazione: | (B.U. 28 dicembre 2018 n. 119) |
Stato: | Vigente |
Tema: | FINANZA |
Settore: | CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE |
Materia: | Bilanci – Leggi finanziarie |
Sommario
Art. 1 (Stato di previsione delle entrate e delle spese)
Allegati al bilancioArt. 3 (Disposizioni relative allo stato di previsione dell’entrata)
Art. 4 (Disposizioni generali per la gestione degli stanziamenti di competenza)
Art. 5 (Fondi di riserva)
Art. 6 (Disavanzo e rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti)
Art. 7 (Autorizzazione all’indebitamento per nuovi investimenti)
Art. 8 (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati e per l’emissione di prestiti obbligazionari)
Art. 9 (Variazioni di bilancio)
Art. 10 (Dichiarazione d’urgenza)
Allegati
Allegati al bilancioArt. 3 (Disposizioni relative allo stato di previsione dell’entrata)
Art. 4 (Disposizioni generali per la gestione degli stanziamenti di competenza)
Art. 5 (Fondi di riserva)
Art. 6 (Disavanzo e rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti)
Art. 7 (Autorizzazione all’indebitamento per nuovi investimenti)
Art. 8 (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati e per l’emissione di prestiti obbligazionari)
Art. 9 (Variazioni di bilancio)
Art. 10 (Dichiarazione d’urgenza)
Allegati
1. Per l’esercizio finanziario 2019, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 2108 contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), integrato e corretto dal d.lgs. 126/2014 e successive modificazioni, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 5.362.710.586,24 e di cassa per euro 8.312.651.215,12, autorizzate spese di competenza per euro 5.362.710.586,24 e pagamenti per euro 7.728.107.155,20 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati a questa legge.
2. Per l’esercizio finanziario 2020 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 4.046.539.397,96 e spese di competenza per euro 4.046.539.397,96 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati a questa legge.
3. Per l’esercizio finanziario 2021 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 3.772.186.433,28 e spese di competenza per euro 3.772.186.433,28 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati a questa legge.
1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);
b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 5);
f) il prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 6);
g) il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato 7);
h) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 8);
i) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 9);
j) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 10);
k) il prospetto dimostrativo dei limiti di indebitamento (allegato 11);
l) la nota integrativa (allegato 12);
m) l’elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 13);
n) l’elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 14);
o) la tabella dimostrativa del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (allegato 15);
p) l’elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2019/2021 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio (allegato 16);
q) l’elenco analitico delle quote vincolate del risultato presunto di amministrazione utilizzate anticipatamente nell’esercizio 2019 (allegato 17);
r) l’allegato di interesse del tesoriere (allegato 18).
1. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione nei confronti dello Stato delle quote di tributi erariali attribuiti alla Regione Marche e il versamento, nella cassa della Regione, di ogni altra somma e proventi dovuti per l’anno 2019, in relazione allo stato di previsione dell’entrata. Sono altresì autorizzati gli accertamenti delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante per gli esercizi finanziari 2020 e 2021.
1. È autorizzata l’assunzione di impegni di spesa per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui all’articolo 1.
2. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l’anno 2019 di cui all’articolo 1.
3. La limitazione di cui al comma 1 si applica anche a tutte le autorizzazioni di spesa ed alle leggi regionali vigenti. Gli interventi finanziati dalle leggi regionali di spesa sono riprogrammati in rapporto all’entità degli stanziamenti iscritti in competenza.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere gli atti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e al pieno rispetto dei vincoli di pareggio di bilancio previsti dalla normativa statale vigente. A tal fine gli stanziamenti di spesa, per l’esercizio in corso, possono essere resi indisponibili a fini gestionali. Restano comunque garantiti gli stanziamenti necessari alla copertura delle obbligazioni giuridicamente perfezionate in scadenza e degli oneri inderogabili.
5. Ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 118/2011, allegato 4/1, paragrafo 7, punto b), sono autorizzate le spese per gli importi indicati nella Tabella A, allegata a questa legge (Allegato 16).
1. Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione della spesa, Missione 20, Programma 1 “Fondi di riserva” è iscritto il Fondo di riserva per le spese obbligatorie per complessivi euro 120.267,74 - annualità 2019, euro 127.968,16 - annualità 2020, euro 148.312,27 - annualità 2021. Sono dichiarate obbligatorie le spese di cui all’elenco “Spese obbligatorie” allegato a questa legge (Allegato 13).
2. Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’articolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione della spesa, Missione 20, Programma 1 “Fondi di riserva” è iscritto il Fondo di riserva per le spese impreviste per complessivi euro 54.000,00 - annualità 2019, euro 100.000,00 - annualità 2020, euro 200.000,00 - annualità 2021. L’elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste è allegato a questa legge (Allegato 14).
3. Ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione della spesa, Missione 20, Programma 1 “Fondi di riserva” è iscritto il Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa per complessivi euro 550.000.000,00 - annualità 2019.
4. I fondi di riserva non sono utilizzabili per l’imputazione di atti di spesa.
1. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 40 del d.lgs. 118/2011, è autorizzato per l’anno 2019 il ricorso al debito per far fronte ad effettive esigenze di cassa a copertura del disavanzo di amministrazione relativo al debito autorizzato e non contratto per spesa di investimento per l’importo di euro 272.665.194,45, derivante dal risultato presunto di amministrazione dell’esercizio 2018 da aggiornarsi con legge di assestamento al bilancio 2019/2021, sulla base delle risultanze definitive del rendiconto 2018.
2. Con riferimento all’autorizzazione di cui al comma 1 sono rinnovate per l’esercizio 2019 le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:
a) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2005 dell’importo di euro 41.189.382,44;
b) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2006 nell’importo di euro 33.890.765,40;
c) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2007 nell’importo di euro 28.595.819,90;
d) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2008 nell’importo di euro 37.714.454,39;
e) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2009 nell’importo di euro 30.302.225,33;
f) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2010 nell’importo di euro 26.536.932,59;
g) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2011 nell’importo di euro 11.755.069,02;
h) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2012 nell’importo di euro 13.283.127,17;
i) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2013 nell’importo di euro 5.757.972,52;
j) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2014 nell’importo di euro 13.727.780,59;
k) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2015 nell’importo di euro 29.911.665,10.
1. Nel triennio 2019/2021 è autorizzata, per la copertura dei nuovi interventi di investimento, la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari per l’importo complessivo di euro 89.972.612,62 di cui euro 22.358.947,37 nel 2019, euro 31.633.834,73 nel 2020 ed euro 35.979.830,52 nel 2021, nel rispetto della normativa statale vigente.
1. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla contrazione di mutui passivi, all’emissione di prestiti obbligazionari e al ricorso a nuove forme di finanziamento similari sul mercato internazionale dei capitali, fino all’importo massimo di euro 362.637.807,07, nel rispetto della normativa statale vigente. La Giunta regionale è altresì autorizzata a ristrutturare l’esistente debito, sia per la parte capitale sia per la parte interessi, nel rispetto della normativa statale vigente. La Giunta regionale determina le condizioni e le modalità delle forme di finanziamento di cui a questo comma.
2. L’onere relativo alle rate di ammortamento derivanti dall’utilizzo delle forme di finanziamento di cui al comma 1 trova la copertura nel bilancio di previsione nell’ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota interessi e quota capitale, afferenti alla Missione 50, Programmi 1 e 2.
3. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2021 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.
4. Le eventuali economie rinvenenti dalle operazioni riguardanti il debito rappresentato dal Bramante Bond sono prudentemente vincolate fino al termine delle operazioni di ristrutturazione.
5. Al fine di costituire il meccanismo graduale di ammortamento del debito rappresentato dal Bramante Bond è istituito a carico della Missione 50, Programma 002, il Fondo di ammortamento del Bramante Bond.
6. Il Fondo di ammortamento del Bramante Bond è alimentato dagli impegni assunti nel bilancio per il rimborso del debito e dalle economie rinvenenti dalle operazioni di cui al comma 4, iscritte a carico della Missione 50, Programma 002. Il Fondo di ammortamento del Bramante Bond è incrementato annualmente dalla quota di capitale destinata all’ammortamento sintetico del debito.
7. Il Fondo di ammortamento del Bramante Bond è vincolato per competenza e per cassa ed è destinato al rimborso del capitale fino alla scadenza del prestito.
1. Le variazioni al bilancio di previsione finanziario, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale sono apportate ai sensi e secondo le modalità previste dalle disposizioni del d.lgs. 118/2011, così come integrato e modificato dal d.lgs. 126/2014.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con provvedimenti amministrativi da trasmettere all’Assemblea legislativa regionale le variazioni di cui al comma 1 ai sensi dell’articolo 51 e del comma 1 dell’articolo 16 del d.lgs. 118/2011, così come integrato e modificato dal d.lgs. 126/2014.
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2019.
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