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Atto:LEGGE REGIONALE 13 aprile 1973, n. 7
Titolo:Indennità di presenza, rimborso spese e trattamento di missione spettanti ai componenti del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni speciali.
Pubblicazione:(B.u.r. 16 aprile 1973, n. 13)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Organi regionali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 12 maggio 2003, n. 7.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 7/2003, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi fino al completamento dei relativi procedimenti amministrativi.

Sommario




Art. 1

L'indennità di presenza, il rimborso delle spese, nonchè il trattamento di missione per il presidente e i componenti del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni speciali sono disciplinati dalla presente legge.

Art. 2

L'indennità di presenza compete per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute dei collegi, per un massimo di 180 sedute annue, ed è fissata nelle seguenti misure:
- L. 18.000 lorde per il presidente;
- L. 14.000 lorde per i membri elettivi;
- L. 8.000 lorde per i membri non elettivi.

Per la corresponsione dell'indennità prevista dal precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 50 del D.P.R. 30 giugno 1972 n. 748, ove ne ricorrano le condizioni.

Art. 3

Ai componenti elettivi, effettivi e supplenti, del comitato e delle sezioni speciali che risiedano in comuni diversi da quelli ove ha sede l'organo di cui fanno parte, spetta il rimborso delle spese sostenute per partecipare alle sedute dei rispettivi collegi, nella misura di lire 80 per chilometro.
Il rimborso delle spese nella misura di cui al I comma, spetta, altresì, ai presidenti e ai componenti degli organi di controllo che risiedano in località diverse da quelle del capoluogo di regione, per la partecipazione alle riunioni dei presidenti o dei componenti degli organi stessi ovvero agli incontri con il consiglio o con la giunta regionale.
A tutti i componenti effettivi e supplenti del comitato e delle sezioni che, per l'esercizio delle loro attribuzioni, si rechino fuori del comune ove ha sede l'organo di controllo di cui fanno parte, spetta il rimborso delle spese nell'importo chilometrico come sopra stabilito.
I viaggi di cui al precedente comma debbono essere autorizzati rispettivamente dal comitato o dalla sezione.

Art. 4

A tutti i componenti degli organi di controllo che si rechino fuori della regione per partecipare a convegni o incontri in cui si dibattono problemi attinenti all' esercizio delle loro funzioni, spettano l' indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali.

Art. 5

La corresponsione degli emolumenti di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge decorre, per i componenti del comitato e delle sezioni, dalla data della prima seduta alla quale ciascuno di essi ha partecipato.
La corresponsione dell'indennità di missione e del rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 4 decorre dalla data di insediamento di ciascun organo di controllo.

Art. 6

La giunta regionale provvederà al conguaglio tra le somme dovute al presidente e ai componenti del comitato di controllo e delle sezioni speciali ai sensi dei precedenti artt. 2, 3 e 4 e quelle anticipate allo stesso titolo per il periodo anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, previsti in L. 30.000.000 per l'anno 1971, e in L. 105.000.000 per l'anno 1972, si fa fronte con i fondi stanziati al capitolo 1207 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972, la cui dotazione viene aumentata di L. 85.000.000; lo stanziamento del capitolo 2673 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti in corso di perfezionamento" è ridotto di L. 85.000.000.
Per gli anni successivi sarà provveduto a iscrivere idonei stanziamenti a carico del capitolo corrispondente al capitolo 1207.