Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 30 maggio 1977, n. 21
Titolo:Interventi straordinari per l'agricoltura.
Pubblicazione:(B.u.r. 3 giugno 1977, n. 34)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Disposizioni generali del settore agricolo e agro-alimentare
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 12 maggio 2003, n. 7.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 7/2003, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi fino al completamento dei relativi procedimenti amministrativi.

Sommario



TITOLO I

SEZIONE I
Credito di esercizio


Art. 1

Al fine di agevolare il ricorso al credito per la conduzione delle aziende agricole, la Regione Marche concorre nel pagamento sui prestiti contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni, per la durata massima di dodici mesi.
Possono beneficiare del prestito agevolato di conduzione gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti, i mezzadri e coloni che dedicano all' attività agricola almeno la metà del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavano da tale attività la metà del reddito globale.
I limiti di cui al precedente comma sono ridotti al 30 per cento nelle zone di cui alla direttiva del consiglio 75/268/CEE attuata con legge 10 maggio 1976, n. 352.

Art. 2

Il prestito è concesso per un importo riferito alla produzione lorda vendibile e stabilito nel 30 per cento con il limite di L. 5 milioni per le imprese singole.

Art. 3

Il prestito agevolato è concesso con la preferenza alle imprese familiari singole o associate e alle cooperative di conduzione costituite prevalentemente da coltivatori diretti, mezzadri, coloni e lavoratori agricoli dipendenti.

Art. 4

Il concorso della Regione nel pagamento degli interessi è pari alla differenza tra il tasso d'interesse globale e quello a carico dei beneficiari, stabiliti dalla vigente normativa in materia di credito agrario d'esercizio.

Art. 5

I prestiti di cui alla presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910 art. 56.

Art. 6

La domanda di prestito è presentata all'istituto o ente di credito prescelto per il tramite degli uffici agricoli di zona, corredata della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della presente legge.
L'ufficio agricolo di zona accerta la rispondenza dell'anticipazione richiesta al programma di coltivazione e questo agli obiettivi del piano zonale agricolo o, in sua assenza, agli ordinamenti produttivi da incoraggiare nella zona.

Art. 7

Il termine per la presentazione della domanda è fissato nel 31 agosto di ciascun anno.
L'ufficio agricolo di zona entro i successivi trenta giorni dalla presentazione trasmette la domanda all'istituto di credito, munita del visto di approvazione.

Art. 8

Per la concessione del concorso regionale, nell'anno 1977, è autorizzata la spesa di L. 445 milioni da ripartirsi fra gli istituti di credito con decreto del presidente della giunta regionale su
conforme deliberazione della giunta medesima.

La ripartizione è effettuata nella misura del 50 per cento in base alla richiesta degli istituti medesimi e tenuto conto della operatività degli stessi. La restante quota è ripartita in proporzione alle richieste di prestito trasmesse dagli uffici agricoli di zona agli istituti di credito.

Art. 9

La presente legge abroga le precedenti leggi regionali del 31.8.1973, n. 27 e 16.1.1975, n. 3.
SEZIONE II
Credito di miglioramento


Art. 10

Il concorso regionale negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario della durata fino a 20 anni di cui alla legge regionale 12.5.1975, n. 31 art. 5, è concesso con preferenza agli imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'art. 1 della presente legge e alle cooperative agricole.
Il concorso negli interessi riguarda mutui per opere di miglioramento fondiario, di cui alla legge 5.7.1928, n. 1760, art. 3, indicate nei programmi di sviluppo aziendale approvati.
A favore degli imprenditori e delle cooperative di cui ai precedenti commi sono concessi, con priorità, il prestito agevolato per le operazioni previste dal fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione e dal fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia.
Le provvidenze di cui ai precedenti secondo e terzo comma sono concesse per gli investimenti compresi in un programma aziendale che dimostri di conseguire una più razionale ed efficiente organizzazione dei fattori della produzione attraverso l'adeguamento delle strutture, il miglioramento delle condizioni di produttività dei terreni e ordinamenti produttivi coerenti con gli indirizzi del piano zonale o in assenza, con quelli all'uopo formulati dalla Regione per le singole zone.
Il programma deve contenere la descrizione dell'azienda in tutti i suoi elementi, l'indicazione analitica degli investimenti che si reputano necessari per raggiungere gli obiettivi di ammodernamento, il piano di finanziamento e la dimostrazione della sua convenienza economica.
Nell'ipotesi di opere comuni a più fondi concernenti il miglioramento delle condizioni di produttività dei terreni, compreso l'adeguamento di quelli esistenti, le aziende interessate devono associarsi, nelle forme di legge, per la realizzazione e manutenzione delle opere stesse.
Per la concessione del concorso regionale sui mutui di cui al presente articolo è autorizzato per l'anno 1977, il limite di impegno ventennale di L. 755 milioni.

Art. 11

A favore delle cooperative agricole il cui programma aziendale prevede la realizzazione di stalle sociali o centri zootecnici può essere concesso, in aggiunta al concorso nel pagamento degli interessi, anche un contributo in conto capitale nella misura del 20 per cento della spesa ammissibile a mutuo, e il concorso regionale per l'acquisto di bestiame previsti dalla legge regionale 1.6.1974, n. 13.
Alle cooperative agricole che hanno realizzato stalle sociali con il finanziamento FEOGA o con altro intervento pubblico può essere concesso il concorso regionale sui mutui integrativi contratti per i maggiori oneri nonché , qualora non previsti nel finanziamento i prestiti per l'acquisto di bestiame di cui alla L.R. 1.6.1974, n. 13 e/o con priorità i prestiti sui fondi di rotazione di cui agli artt. 12 e 13 della legge 27.10.1966, n. 910.
Le provvidenze sono concesse con priorità alle cooperative che hanno i requisiti di cui all'art. 1 della L.R. 1.6.1974, n. 13.
Il concorso sui mutui e il contributo in conto capitale sono concessi anche ai comuni, comunità montane, università e comunanze agrarie o loro consorzi per migliorare o attrezzare i terreni pascolativi loro appartenenti se utilizzati collettivamente dagli allevatori del luogo nonché ai comuni montani per realizzare stalle comunitarie in conseguenza di ordinanza di chiusura, di quelle ubicate nei centri abitati, emessa da parte delle competenti autorità per ragioni igienico-sanitarie.
Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui al presente articolo è autorizzata per l'anno 1977 la spesa di L. 1 miliardo.

Art. 12

La domanda, corredata del programma aziendale, va presentata all'ufficio agricolo di zona competente per territorio.
Previa istruttoria, la giunta regionale, sentito il parere della comunità montana interessata o della amministrazione provinciale per il restante territorio non montano, approva e finanzia il programma aziendale.
Il parere motivato delle comunità montane e delle amministrazioni provinciali deve essere espresso entro 20 giorni dalla richiesta da parte della giunta regionale. Trascorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso.
Le norme di cui ai precedenti commi del presente articolo sono valide fino all'entrata in vigore della legge regionale di attuazione delle direttive comunitarie di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153.
Per i fondi concessi a mezzadria il programma aziendale può essere presentato anche dal solo mezzadro ai sensi dell'art. 13 - terzo e quarto comma - della legge 153/1975.
Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli possono essere concesse alle aziende il cui programma di trasformazione o sviluppo zootecnico, sia stato già istruito dall'ufficio agricolo di zona e trasmesso all'IPA ai sensi della legge regionale 1.6.1974, n. 13, alla data del 31.12.1976.

Art. 13

Per le operazioni di credito agrario si applicano le modalità della legge 5.7.1928, n. 1760 e successive modificazioni e integrazioni ivi comprese quelle relative alla garanzia del fondo interbancario e le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 18 della legge 9.5.1975, n. 153, per la corresponsione del concorso nel pagamento degli interessi.
Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è stabilito nella misura prevista dalle vigenti disposizioni in materia.
L'ente di sviluppo nelle Marche è autorizzato a concedere a favore degli affittuari coltivatori diretti e dei mezzadri idonee garanzie in sostituzione di quelle ipotecarie per le opere di miglioramento fondiario e per gli altri investimenti eseguiti in attuazione del programma aziendale approvato ai sensi della presente legge.
TITOLO II

SEZIONE I
Provvedimenti per la zootecnia


Art. 14

E' autorizzata la spesa di L. 600 milioni nell'anno 1977 per realizzare il potenziamento dei servizi zootecnici di interesse regionale, di fecondazione e selezione al fine di aumentare la produttività degli allevamenti secondo un programma approvato dal consiglio regionale.
Il programma potrà prevedere contributi alle associazioni dei produttori agricoli nel settore zootecnico riconosciute dalla Regione ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 306.

Art. 15

E' autorizzata nell'anno 1977 la spesa integrativa di L. 300 milioni per attuare i programmi di bonifica sanitaria disposti ai sensi della legge 28.1.1968, n. 33, nonché per attuare piani di profilassi a carattere volontario per il controllo di altre malattie che incidono sulla redditività degli allevamenti.
I piani per singole malattie e zone, coincidenti con il territorio delle comunità montane e comprensori, sono approvati dalla giunta sentite le competenti commissioni consiliari e realizzati dagli enti locali interessati con la collaborazione delle cooperative e delle associazioni zootecniche riconosciute dalla Regione operanti nella zona, con la direzione degli uffici regionali competenti.

Art. 16

E' autorizzata la spesa di L. 100 milioni per far fronte ai maggiori oneri in aggiunta a quelli riconosciuti dall'AIMA e da corrispondere ai comuni a rimborso delle spese sopportate dai veterinari comunali o consorziali per lo svolgimento degli accertamenti necessari ai fini dell'applicazione dei regolamenti CEE 464/75 e 620/76 concernenti il premio per i vitelli nati durante le campagne di commercializzazione 1975/1976 e 1976/1977.
La spesa per la certificazione rilasciata dal veterinario comunale ai sensi dell'art. 10 - secondo comma - della L.R. 1.6.1974, n. 13 ai fini della concessione del premio alle bovine è assunta dalla Regione per il periodo dal 3.3.1975 fino al 1.12.1975, data di cessata applicazione del premio regionale e fa carico ai corrispondenti capitoli di spesa.

Art. 17

E' autorizzata la concessione di anticipazioni con restituzione entro un limite massimo di tre anni, a favore delle cooperative e associazioni dei produttori agricoli nel settore zootecnico riconosciute ai sensi della L. 8- 7- 1975, n. 306, che svolgono le attività di cui all' art. 3 della legge 18- 4- 1974, n. 118, per far fronte alle esigenze finanziarie di gestione.
A tal fine è istituito un fondo speciale di rotazione secondo le vigenti disposizioni in materia presso il tesoriere della Regione con la dotazione iniziale di L. 2.400 milioni.
Il fondo sarà alimentato da detta dotazione e incrementato dagli interessi a carico del tesoriere e dai rimborsi che affluiranno da parte delle cooperative e delle associazioni di cui al presente articolo.
Con apposita convenzione, sentite le competenti commissioni consiliari, la giunta disciplina i rapporti tra Regione, tesorerie e cooperative, anche per quanto concerne le modalità con cui dovranno essere effettuate le erogazioni e i rimborsi.
Per attività di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di L. 2.400 milioni, da iscrivere nel bilancio di previsione della spesa per l' anno 1977.

Art. 18

E' autorizzata nell'anno 1977 la spesa di L. 200 milioni per la realizzazione di attività promozionali intese a favorire il collocamento dei prodotti delle aziende agricole e cooperative marchigiane con particolare riguardo ai prodotti zootecnici.
SEZIONE II
Forestazione e altri interventi speciali


Art. 19

E' autorizzata la spesa di L. 500 milioni per l'attuazione di un programma straordinario regionale di forestazione ai sensi dell'art. 10 quinquies della legge 16.10.1975, n. 493, e nel rispetto degli
indirizzi all'uopo stabiliti dal CIPE.

Il programma deve prevedere:
1) il finanziamento fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile, di opere straordinarie idonee a migliorare, accrescere e accelerare la produzione di legname da lavoro nei boschi appartenenti a comuni, comunità e università agrarie e altri enti montani, e nelle foreste appartenenti al demanio regionale, che presentino idonee caratteristiche allo scopo;
2) la concessione di contributi fino al 75 per cento della spesa per la piantagione di specie a rapida crescita nelle zone adatte, con particolare riguardo alle pertinenze idrauliche demaniali, a favore di proprietari singoli o associati o di enti, per investimenti non inferiori a tre ettari di superficie.

I boschi da migliorare e le zone per le nuove piantagioni di cui al precedente comma sono individuati dagli uffici della Regione con la collaborazione del corpo forestale d'intesa con le comunità montane e per il restante territorio con i comuni interessati.
Le funzioni amministrative per l'attuazione degli interventi sono svolte dalle comunità montane e per il restante territorio dai comuni interessati.

Art. 20

La giunta regionale è autorizzata a sostenere per l'anno 1977 la spesa di L. 123 milioni per la concessione di contributi in conto capitale per interventi straordinari, ai sensi della legge 2.3.1974, n. 78, nella zona di Ascoli Piceno ricadente nei territori del Mezzogiorno di cui all'art. 1 del testo unico approvato con D.P.R. 30.6.1976, n. 1523.
Per gli anni successivi saranno iscritte in bilancio le somme assegnate allo stesso titolo ai sensi della predetta legge 2.3.1974, n. 78.

Art. 21

Per la realizzazione di opere straordinarie e urgenti a totale carico della Regione, di cui all'art. 1, punto 1 della L.R. 13.3.1975, n. 10 è autorizzata per l'anno 1977 la somma di L. 950 milioni da ripartire tra le comunità montane per il 60 per cento in base ai criteri di cui all'art. 28 della L.R. 6.6.1973, n. 12 e per il 40 per cento in base alla consistenza dei terreni boscati.
Il programma di intervento è predisposto dalle comunità montane con la collaborazione degli uffici provinciali della Regione.
I programmi sono approvati e finanziati secondo le procedure di cui all'art. 22 della L.R. 6.6.1973, n. 12.
I progetti esecutivi delle opere sono approvati dalle comunità montane previo parere tecnico dei competenti uffici provinciali della Regione ai quali è affidata anche la sorveglianza per la realizzazione delle opere.

Art. 22

Per il pagamento dei compensi revisionali ai sensi della legge 21.6.1964, n. 463 e successive modificazioni e integrazioni, relativi alle opere pubbliche di bonifica, irrigazione e sistemazione montana, eseguite o in corso di esecuzione a totale carico della Regione dagli enti concessionari, è autorizzata la spesa complessiva di L. 50 milioni.
TITOLO III


Art. 23

Per il pagamento delle spese previste dalla presente legge, la giunta regionale è autorizzata a istituire, nello stato di previsione della spesa per l'anno 1977, i capitoli aventi la denominazione e dotazione di competenza e di cassa di seguito indicati:
- concorso regionale negli interessi sui prestiti annuali d'esercizio - art. 8 L. 445 milioni
- contributi in conto capitale in aggiunta al concorso negli interessi sui mutui contratti per le opere di miglioramento - art. 11 L. 1.000 milioni
- spese per il potenziamento dei servizi di fecondazione zootecnici regionali - art. 14 L. 600 milioni
- spese per programmi integrativi di bonifica sanitaria - art. 15 L. 300 milioni
- rimborso spese ai comuni e ad altri organismi per applicazione regolamento CEE 464/75 concernente premio alla nascita dei vitelli dotazione integrativa e rimborso AIMA - art. 16 L. 100 milioni
- fondo di rotazione per anticipazioni a favore delle cooperative che svolgono l'attività prevista dall'art. 3 della legge 18.4.1974, n. 118 - art. 17 L. 2.400 milioni
- spese per la realizzazione di attività promozionali intese a favorire il collocamento dei prodotti - art. 18 L. 200 milioni
- spese per la realizzazione di un programma straordinario di forestazione - art. 19 L. 500 milioni
- contributi in conto capitale per interventi nelle zone della provincia di Ascoli Piceno ricadenti nei territori del Mezzogiorno - art. 20 L. 123 milioni
- realizzazione di opere di bonifica montana di cui all'art. 1, punto 1 della L.R. 13.3.1975, n. 10 da parte delle comunità montane - art. 21 L. 950 milioni
- spese per il pagamento di oneri revisionali relativi a opere a carico della Regione - art. 22 L. 50 milioni
- concorso sui mutui ventennali per opere di miglioramento fondiario - art. 10 L. 755 milioni.

Le annualità relative all'intervento di cui all'art. 10 della presente legge, da iscrivere nello stato di previsione della spesa nel bilancio regionale, sono stabilite in L. 775 milioni per ciascuno degli anni dal 1977 al 1996.

Art. 24

All'onere complessivo di L. 7.423 milioni stabilito per l'anno 1977 si fa fronte:
- quanto a L. 300 milioni, mediante riduzione per pari importo dei fondi del capitolo 1700104 dello stato di previsione della spesa per il 1977 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente attinenti a ulteriori programmi di sviluppo" (partita n. 1 e 2 - elenco n. 6);
- quanto a L. 123 milioni mediante riduzione per pari importo dei fondi del capitolo 2700103 dello stato di previsione della spesa per il 1977 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese attinenti a programmi regionali di sviluppo" (partita n. 4 - elenco n. 11);
- quanto a L. 6.000 milioni mediante riduzione per pari importo dei fondi del capitolo 2700104 dello stato di previsione della spesa per il 1977, "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo la approvazione del bilancio, recanti spese attinenti a ulteriori programmi di sviluppo" (partita n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 - elenco n. 12);
- quanto a L. 1.000 milioni con le disponibilità dei fondi del capitolo 2147001 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese per investimenti" dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976 (elenco n. 4) utilizzate ai sensi della legge 27.2.1955, n. 64 e dell'art. 13 - quinto comma - della legge 19.5.1976, n. 335.