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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE, 19 marzo 2020, n. 2
Titolo:Modifiche al regolamento regionale 4 novembre 2013, n. 6 (disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 "Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura").
Pubblicazione:(B.U. 26 marzo 2020, n. 27)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Agriturismo – Turismo rurale
Note:

Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale, approvato con d.g.r. n. 321 del 16/03/2020.


Sommario





1. Al comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 4 novembre 2013, n. 6 (Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 "Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura"), dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
"d bis) classificazione delle aziende agrituristiche: l' "idea complessiva di massima" del livello di comfort (comodità dell'accoglienza), varietà di servizi (animazione dell'accoglienza) e qualità del contesto ambientale (natura, paesaggio, tranquillità) che l'azienda è in grado di offrire, attraverso l'attribuzione di categorie espresse dalla presenza del seguente simbolo, riportato in un numero variabile in successione:

(girasole con l'immagine del picchio stilizzato).
Sono classificate le aziende che offrono l'ospitalità di cui all'articolo 4, con o senza la prestazione di altri servizi;
d ter) fascicolo aziendale: il fascicolo istituito dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173), disciplinato dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 12 gennaio 2015 (Semplificazione della gestione PAC 2014-2020), e consistente nell'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe delle aziende agricole, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della pubblica amministrazione e in particolare del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ivi comprese quelle del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC);
d quater) DOP (Denominazione di origine protetta): regime di qualità che identifica a livello europeo un prodotto:
1) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;
2) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi intrinseci fattori naturali e umani;
3) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata;
d quinquies) IGP (Indicazione Geografica Protetta): regime di qualità che identifica a livello europeo un prodotto:
1) originario di un determinato luogo, regione o paese;
2) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche;
3) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata;
d sexies) STG (Specialità tradizionale garantita): regime di qualità, relativo alle specialità tradizionali garantite, istituito a livello europeo per salvaguardare metodi di produzione e ricette tradizionali;
d septies) QM (Qualità garantita dalle Marche): marchio di qualità collettivo per la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari della Regione Marche riconosciuto a livello europeo;
d octies) registro UMA: elenco nominativo degli utenti ammessi all'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454 (Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica).".



1. Il comma 3 dell'articolo 3 del r.r. 6/2013 è sostituito dal seguente:
"3. La Giunta regionale adotta, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l.r. 21/2011, le tabelle delle ore lavorative occorrenti per le singole colture, gli allevamenti, la silvicoltura, le trasformazioni e i lavori di conservazione dello spazio agricolo e di tutela dell'ambiente e indica i tempi previsti per l'espletamento delle attività agrituristiche."

2. Al comma 4 dell'articolo 3 del r.r. 6/2013 le parole: "(Sezione A Allegato 1)" sono sostituite dalle parole: ", come indicato nella deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 3,".
3. Al comma 5 dell'articolo 3 del r.r. 6/2013 le parole: "(Sezione A Allegato 1)" sono sostituite dalle parole: ", come indicato nella deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 3,".
4. Il comma 6 dell'articolo 3 del r.r. 6/2013 è abrogato.
5. Il comma 7 dell'articolo 3 del r.r. 6/2013 è sostituto dal seguente:
"7. Nel caso di colture o allevamenti non ricompresi nell'atto di cui al comma 3 o qualora l'azienda non rientri nei parametri ivi previsti, il soggetto interessato e tenuto alla presentazione di una relazione esplicativa redatta da un professionista abilitato nel settore agroforestale ovvero di una attestazione rilasciata dai Centri autorizzati di assistenza agricola, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154).".



1. Il comma 5 dell'articolo 4 del r.r. 6/2013 è sostituito dal seguente:
"5. Le piazzole di sosta di cui al comma 1, lettera b), devono essere predisposte e attrezzate per l'accoglienza stagionale di tende, roulotte e autocaravan, secondo le prescrizioni riportate nell'Allegato 6. L'utilizzo delle case mobili anche messe a disposizione dall'operatore agrituristico e limitato al 25 per cento delle piazzole disponibili. La locazione turistica consentita alto stesso ospite non può superare, nell'anno solare, l'arco temporale massimo di tre mesi continuativi. Non è comunque consentito l'utilizzo di unità abitative stabilmente collegate al terreno. Si osserva quanto disposto al comma 1, lettera e5) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).".



1. Il comma 1 dell'articolo 5 del r.r. 6/2013 è sostituito dal seguente:
"1. Ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 21/2011, l'azienda che esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande garantisce che:
a) almeno il 30 per cento del valore della materia prima utilizzata, calcolato su base annua, provenga dalla produzione aziendale;
b) un ulteriore 30 per cento del valore della materia prima utilizzata, calcolato su base annua, provenga da aziende agricole singole o associate della Regione come prodotto tracciato o tracciabile;
c) un massimo del 20 per cento del valore della materia prima utilizzata, calcolato su base annua, provenga da acquisti effettuati presso artigiani alimentari della zona, da individuare prioritariamente tra quelli che hanno sottoscritto un contratto di filiera, o presso aziende di trasformazione dei prodotti agricoli locali operanti nel territorio regionale, con preferenza per le produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT, per i prodotti tradizionali individuati ai sensi della normativa statale vigente, per i prodotti considerati biologici dalla normativa europea e statale e per i prodotti a marchio Qualità garantita delle Marche (QM);
d) la quota residua massima del 20 per cento del valore della materia prima utilizzata, calcolato su base annua, provenga dalla normale distribuzione commerciale.".

2. Al comma 4 dell'articolo 5 del r.r. 6/2013 le parole: "nella tabella di cui all'allegato 2" sono sostituite dalle parole: "nella deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 3 dell'articolo 3, relativi all'espletamento delle attività agrituristiche".


1. Al comma 2 dell'articolo 9 del r.r. 6/2013 le parole: "o di collaboratori associati" sono soppresse.


1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del r.r. 6/2013 sono inseriti i seguenti:
"2 bis. La procedura per la concessione della licenza d'uso del Marchio nazionale e stabilita nell'allegato 3 bis.
2 ter. La struttura organizzativa regionale competente in materia, nello svolgimento dell'attività di controllo, verifica il rispetto dei requisiti e delle condizioni relativi alla concessione della licenza d'uso del Marchio nazionale.".



1. Al comma 2 dell'articolo 13 del r.r. 6/2013 dopo le parole: "in particelle accatastate agricole" sono inserite le parole: "o in particelle in cui e consentita l'attività agricola come residuale".


1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 del r.r. 6/2013 è inserito il seguente:
"2 bis. Le attività di cui al presente articolo sono soggette a registrazione tramite presentazione del modello di notifica sanitaria di inizio attività (NIA) nell'ambito del procedimento della SCIA ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 158 del 19 febbraio 2018 (Sicurezza alimentare - Segnalazione Certificata di Inizio Attività degli stabilimenti del settore alimentare primario e post primario).".

2. Al comma 5 dell'articolo 14 del r.r. 6/2013 le parole: "nella relazione tecnica allegata alla notifica sanitaria di inizio attività (NIA)" sono sostituite dalle parole: "nel manuale di autocontrollo aziendale".
3. Al comma 6 dell'articolo 14 del r.r. 6/2013 dopo le parole: "Le modalità di lavorazione, da descrivere in modo dettagliato nel documento di autocontrollo" sono inserite le parole: "specificandone le modalità operative e le caratteristiche tecniche" e le parole: "Le lavorazioni di cui al presente comma vanno indicate nella relazione tecnica allegata alla NIA, specificandone le modalità operative e le caratteristiche tecniche." sono soppresse.
4. Dopo il comma 6 dell'articolo 14 del r.r. 6/2013 è inserito il seguente:
"6 bis. Le lavorazioni dei prodotti detti di "seconda trasformazione" a base di farine alimentari (paste alimentari secche e/o fresche, pane), lavorati secondo le tecniche tradizionali tipiche del luogo e consentita in apposito locale registrato ai sensi del regolamento CE 29 aprile 2004, n. 852 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari), ovvero anche all'interno della cucina-laboratorio di preparazione di cui all'Allegato 6, punto 6., a questo regolamento, in orari definiti nel piano di autocontrollo, durante i quali si svolgono esclusivamente dette lavorazioni.".

5. Al comma 7 dell'articolo 14 del r.r. 6/2013 le parole: "e 6" sono sostituite dalle parole: ", 6 e 6 bis" e le parole: "statale e dell'Unione europea" sono soppresse.
6. Al comma 10 dell'articolo 14 del r.r. 6/2013 le parole: "dell'Unione europea e delle relative disposizioni attuative statali e regionali" sono soppresse.


1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15 del r.r. 6/2013 dopo le parole: "il livello di classifica" sono inserite le parole: "e il rispetto delle norme d'uso del Marchio Agriturismo Italia".
2. Al comma 3 dell'articolo 15 del r.r. 6/2013 la parola: "triennale" e sostituita dalla parola: "quinquennale".
3. Il comma 7 dell'articolo 15 del r.r. 6/2013 6 sostituito dal seguente:
"7. Se con l'attività di ospitalità e fornito il servizio di prima colazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, della l.r. 21/2011, l'attività di controllo consiste nel riscontrare la provenienza della materia prima, tracciata o tracciabile, da aziende agricole singole o associate della Regione per una quota di almeno il 65 per cento di prodotto."

4. Al comma 10 dell'articolo 15 del r.r. 6/2013 dopo le parole: "per il prodotto vino" sono inserite le parole: "e per il prodotto birra, anche sommati," ed e aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di materia prima costituita da carne fresca o trasformata derivante da contratti di soccida, la percentuale massima in valore che concorre a raggiungere la soglia del 30 per cento di auto approvvigionamento corrisponde al 20 per cento."


1. Dopo l'Allegato 3 al r.r. 6/2013 è inserito il seguente:
"Allegato 3 bis Uso del Marchio "Agriturismo Italia"
(articolo 10, comma 2 bis)
Il Marchio "Agriturismo Italia" è stato approvato con decreto ministeriale 13 febbraio 2013, n. 1720 (Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche), e il suo utilizzo e disciplinato dal decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 5964 (Modalità di applicazione del Marchio nazionale dell'agriturismo e istituzione del repertorio nazionale dell'agriturismo).
Il d.m. 3 giugno 2014 stabilisce in particolare che:
a) il Marchio "Agriturismo Italia" è di proprietà del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che ne cura la registrazione in Italia e all'estero;
b) il Marchio identifica le aziende e le attività agrituristiche autorizzate a norma di legge ed è concesso in use alle Regioni dal Ministero;
c) le Regioni, a loro volta con propri atti, provvedono a concedere il Marchio in uso alle aziende agrituristiche regolarmente operanti nel territorio regionale.
La produzione grafica del Marchio e disciplinata dal "Regolamento d'uso del Marchio Agriturismo Italia" allegato A al d.m. 3 giugno 2014.
1. Descrizione del Marchio
Il Marchio rappresenta la stilizzazione di una casa rurale, di un albero e della bandiera italiana che prende la forma delle linee di un campo arato, iscritti all'interno di un girasole. Sotto il girasole e riportata la scritta "Agriturismo Italia" (disposta su due righe con centratura ad epigrafe). I valori alfanumerici dei 4 colori che compongono il Marchio sono: due tonalità di giallo/ocra per i petali del girasole (una chiara e l'altra più scura), la tonalità più chiara (CMYK: C 5%, M 20%, Y 100%, N 5% - RGB: R 228, G 189, B 54 - WEB: E4BD36 - Pantone: vedi quanto previsto dal Manuale richiamato al successivo numero 5.) e quella più scura (CMYK: C 10%, M 40%, Y 100%, N 5% - RGB: R214, G152, B 53 - WEB: D69835 - PANTONE): lo sfondo del cerchio all'interno del girasole è verde come la scritta "Agriturismo Italia" (CMYK: C 100%, M 0%, Y 100%, N 0% - RGB: R 0, G 167, B 86 - WEB: 00A756 - Pantone). E' presente anche un elemento grafico, di colore rosso, che compone la bandiera italiana all'interno del girasole (CMYK: C 0%, M 100%, Y 100% - RGB: R 235, G15, B 45 - WEB: EBOF2D - Pantone).
Il Marchio, quando riferito ad aziende agrituristiche, può essere accompagnato dalla denominazione dell'azienda e dalla simbologia di classificazione: girasole con all'interno l'immagine del picchio stilizzato

(girasole monocolore) giallo/ocra scuro (CMYK: C 10%, M 40%, Y 100%, N 5% - RGB: R 214, G 152, B 53 - WEB: D69835 - Pantone).
Nel caso di impiego sui mercati esteri la denominazione "Agriturismo Italia" può essere accompagnata dalla sua traduzione nella lingua di destinazione.
2. Licenza d'uso per le aziende
La licenza d'uso del Marchio e concessa dalla Regione, con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di agriturismo, alle aziende agrituristiche che soddisfano le seguenti condizioni:
1) l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 21/2011, cosi come risultante dal Sistema informativo agricoltura regionale (SIAR);
2) esercizio dell'attività agrituristica a norma di legge;
3) classificazione, ove prevista per la rispettiva tipologia, secondo le procedure di cui al decreto ministeriale 13 febbraio 2013, n. 1720;
4) sottoscrizione dell'impegno al rispetto delle norme d'uso del Marchio.
3. Domanda per ottenere la licenza d'uso del Marchio
L'azienda autorizzata a esercitare l'attività agrituristica presenta apposita domanda al fine di ottenere la licenza d'uso del Marchio "Agriturismo Italia", esclusivamente tramite il SIAR, al seguente indirizzo: http://siar.regione.marche.it ed effettuando le seguenti operazioni:
1) caricamento dei dati previsti dal modello di domanda;
2) caricamento degli allegati;
3) sottoscrizione della domanda da parte del richiedente in forma digitate, mediante carta servizi abilitata al sistema. In caso di società, la domanda e firmata dal legate rappresentante. E' a carico dei richiedenti la verifica preventive della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare.
L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali i centri di assistenza agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione o ad altri soggetti abilitati dal servizio regionale competente in materia.
4. Limitazioni all'uso del Marchio
Il Marchio non può essere apposto su confezioni, contenitori, etichette o presentazioni di qualsivoglia prodotto, essendo destinato esclusivamente a qualificare le aziende, i servizi e l'offerta complessiva dell'agriturismo.
5. Utilizzo del Marchio sulle targhe di riconoscimento da apporre all'ingresso dell'azienda 
E' obbligo di ogni azienda agrituristica della Regione apporre all'ingresso principale della struttura la targa di riconoscimento riportante il Marchio "Agriturismo Italia" dato in concessione dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali alla Regione, che a sua volta lo può concedere alle aziende agrituristiche presenti nel territorio regionale.
Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche relative alle modalità di realizzazione della targa (materiale - colori - posizionamento dei simboli - indicazioni geografiche) si rinvia al "Manuale d'uso del Marchio Agriturismo Italia - per le aziende agrituristiche ufficialmente riconosciute" pubblicato da MIPAAFT e ISMEA - versione 6.0 Copyright 2018 - scaricabile dal sito tematico Agriturismo all'indirizzo: www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca.
Le aziende agrituristiche della Regione, oltre al logo della Repubblica italiana, all'intestazione del Ministero e al Marchio "Agriturismo Italia", devono indicare nella targa le seguenti informazioni, con le modalità riportate nel suddetto Manuale d'uso grafico:
1) il logo della Regione Marche approvato con legge regionale 15 marzo 1980, n. 13 (Adozione dello stemma e delle insegne della Regione Marche ai sensi dell'art. 2 dello statuto);
2) la denominazione dell'azienda agrituristica;
3) la ragione sociale dell'azienda agricola;
4) il codice di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici e l'anno di iscrizione separati da trattino.".



1. All'Allegato 4 al r.r. 6/2013 il simbolo di classificazione:

2. All'Allegato 4 al r.r. 6/2013, la tabella di cui alla "CATEGORIA 3 SIMBOLI: punteggi minimi per sezione tematica:" e sostituta dalla seguente:
CATEGORIA 3 SIMBOLI: punteggi minimi per sezione tematica:
SEZIONI TEMATICHEPUNTEGGI
MINIMI
GENERALI (sezioni tematiche 1,2,6 e 7)24
ALLOGGIO (sezione 3, se effettuato)8
CAMPEGGIO(sezione 4, se effettuato)8
RISTORAZIONE (sezione 5, se effettuata)12
E' obbligatorio il requisito speciale 3.4



1. All'Allegato 5 al r.r. 6/2013 i simboli grafici:



1. Dopo il numero 5 dell'Allegato 6 al r.r. 6/2013, è inserito il seguente:
"5 bis. L'attività di ristorazione effettuata nell'azienda agrituristica a registrata barrando la voce "ristorazione pubblica con somministrazione diretta (anche connessa con aziende agricole)" del modello di Notifica inizio attività sanitaria (NIA) di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 158 del 19 febbraio 2018.".

2. Al numero 10 dell'Allegato 6 al r.r. 6/2013, le parole: "le pareti di altezza adeguata, lavabili e disinfettabili" sono sostituite dalle parole: "le pareti lavabili e disinfettabili e, quest'ultime, di altezza adeguata".
3. Al numero 17 dell'Allegato 6 al r.r. 6/2013, le parole: "n. 1136 del 23 luglio 2012 (Aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio - linee guida)" sono sostituite dalle parole: "n. 1431 del 14 ottobre 2013 (Aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio - Approvazione nuovo testo linee guida)".


1. Al numero 3) della lettera c) del numero 2. dell'Allegato 7 al r.r. 6/2013, dopo le parole: "riportanti le indicazioni di cui ai punti 1) e 2)" sono inserite le parole: ", nonché ogni eventuale indicazione prevista dalla vigente normative".
2. Dopo il numero 2 dell'Allegato 7 al r.r. 6/2013, è inserito il seguente:
"2 bis. La vendita di piccoli quantitativi di carni al consumatore finale 6 registrata nel modello di NIA sanitaria di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 158 del 19 febbraio 2018, barrando la voce "Altro" e specificando: "fornitura al consumatore finale di piccoli quantitativi di carni di pollame/lagomorfi/piccola selvaggina allevata, macellati nell'azienda agricola dal produttore, fino ad un massimo di 500 capi/anno complessivi."

3. Dopo il numero 3. dell'Allegato 7 al r.r. 6/2013, è inserito il seguente:
"3 bis. Nell'ambito del processo di registrazione, l'attività di macellazione nell'azienda agrituristica a registrata con la voce "avicoli e/o cunicoli - macellazione presso aziende agricole" di cui al modello di NIA sanitaria vigente, specificando nel campo note le specie macellate."

4. Al numero 7. dell'Allegato 7 al r.r. 6/2013, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: Per tali impianti la registrazione e subordinate al possesso dei requisiti" sono sostituite dalle parole: "Tali impianti devono possedere i requisiti";
b) alla lettera a), le parole: "punto 10" sono sostitute dalle parole: "punto 13";
c) alla lettera f), dopo le parole: "sull'anagrafe degli animali" sono aggiunte le parole: "e deve essere assicurato lo scarico degli animali dalla banca dati anagrafica;";
d) dopo la lettera f) e inserita la seguente: "f bis) per la registrazione dell'attività di macellazione nell'azienda agrituristica va utilizzata la voce "avicoli e/o cunicoli - macellazione presso aziende agricole" di cui al modello di NIA sanitaria vigente specificando nel campo note le specie macellate.".

5. Al numero 11. dell'Allegato 7 al r.r. 6/2013, le parole: "Nella relazione tecnica allegata alla NIA" sono sostituite dalle parole: "Nel manuale di autocontrollo".
6. Al numero 13. dell'Allegato 7 al r.r. 6/2013, le parole: "Gli impianti autorizzati ai sensi dei punti 2 e 5" sono sostituite dalle parole: "Gli impianti autorizzati/registrati ai sensi dei punti 3 e 7".
7. Al numero 15. dell'Allegato 7 al r.r. 6/2013, le parole: "dall'autorità competente" sono sostituite dalle parole: "sotto la supervisione dell'autorità competente".
8. Al numero 16. dell'Allegato 7 al r.r. 6/2013 dopo la parola: "AGRITURISMO" sono aggiunte le parole: ", nonché ogni eventuale indicazione prevista dalla vigente normativa".
9. Al numero 17. dell'allegato 7 al r.r. 6/2013 le parole: "dal Regolamento CE n. 882/2004" sono sostituite dalle parole: "dalla vigente normativa europea".


1. La Giunta regionale adotta l'atto di cui al comma 3 dell'articolo 3 del r.r. 6/2013, cosi come modificato dall'articolo 2, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questo regolamento.
2. Fino all'adozione dell'atto di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con la normativa statale ed europea, le disposizioni di cui agli Allegati 1 e 2 del r.r. 6/2013.


1. Gli Allegati 1 e 2 del r.r. 6/2013 sono abrogati.