Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 2 luglio 2020, n. 25
Titolo:Disposizioni urgenti in tema di sviluppo economico, attivitŕ produttive e prelievo venatorio
Pubblicazione:(B.U. 3 luglio 2020, n. 59)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ARTIGIANATO - INDUSTRIA
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 1997, n. 76 (Disciplina dell'agricoltura biologica) è inserito il seguente:
"Art. 11 bis (Sostenibilità ambientale)
1. La Regione attribuisce uno specifico criterio di priorità agli investimenti effettuati dalle aziende biologiche che nel ciclo produttivo e negli interventi di trasformazione utilizzano oli biodegradabili, così come individuati nel piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.".



1. Le vendite di liquidazione di cui all'articolo 30 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio) non possono eccedere, limitatamente all'anno 2020, un periodo complessivo di venti settimane, anche non continuativo. La disposizione si applica anche alle vendite di liquidazione interrotte a seguito dei provvedimenti connessi con la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della normativa statale.


1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 17 luglio 2018, n. 25 (Impresa 4.0: Innovazione, ricerca e formazione), dopo la parola "predispone" sono inserite le seguenti: "entro il 31 ottobre dell'anno precedente al periodo di attuazione".
2. Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 25/2018 dopo la parola "regionale" sono inserite le seguenti: "entro il 31 dicembre successivo".
3. Il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 25/2018 è abrogato.


1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 bis della legge regionale 20 febbraio 2019, n. 4 (Valorizzazione dei mulini storici ad acqua delle Marche), introdotto dall'articolo 16 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 43 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale) è aggiunto il seguente:
"1 bis. Restano a carico dell'amministrazione concedente i costi relativi alla manutenzione straordinaria dei beni demaniali oggetto della concessione, secondo quanto stabilito con apposito atto dalla Giunta regionale.".



1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 (Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19) è sostituito dal seguente:
"2. Le risorse del fondo di cui al comma 10 trasferite ai Confidi sono utilizzate, in sede di prima applicazione, nel rispetto del seguente criterio di destinazione:
a) 70 per cento alla misura di sostegno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
b) 30 per cento alla misura di sostegno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).
Eventuali rifinanziamenti del fondo potranno seguire quote diverse tra i due strumenti, sentite le organizzazioni imprenditoriali. Nessuna spesa di istruttoria o di associazione potrà essere pretesa dai Confidi anche nei confronti dei non associati per l'attuazione delle misure previste in questa legge fino al 31 dicembre 2020 o comunque fino alla conclusione delle attività conseguentemente avviate.".

2. Alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 13/2020 le parole "euro 10.000,00" sono sostituite dalle parole: "euro 12.000,00".
3. La lettera b) del comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 13/2020 è sostituita dalla seguente:
"b) la durata del finanziamento può arrivare ad un massimo di settantadue mesi oltre ventiquattro mesi di preammortamento. Il TAEG bancario di riferimento massimo a cui applicare l'abbattimento è del 4 per cento nel caso di riassicurazione del Fondo di garanzia per le PMI previsto alla lettera a) del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) o del 5 per cento in caso di assenza di tale riassicurazione. La copertura del costo degli interessi non potrà superare il 70 per cento del valore degli interessi attualizzato con un limite pari ai due terzi del contributo massimo ammissibile.".



1. Le autorizzazioni per gli appostamenti fissi di caccia relativi alla stagione venatoria 2019/2020 mantengono la propria efficacia fino alla conclusione della stagione venatoria 2020/2021, purché non subiscano alcuna modifica.
2. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 provvede al versamento della relativa tassa di concessione entro e non oltre il 31 luglio 2020; la ricevuta del versamento è trasmessa ai competenti uffici della Giunta regionale, anche in modalità telematica, entro il 5 agosto successivo.


1. Per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non è dovuta la maggiorazione per l'iscrizione all'ATC, ambito territoriale di caccia, oltre il 30 giugno, ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria); l'eventuale maggiorazione già riscossa alla data di entrata in vigore di questa legge è imputata dall'ATC alla quota di iscrizione dovuta per l'anno 2021.


1. Le autorizzazioni rilasciate per le zone destinate all'allenamento e addestramento dei cani da caccia ed alle gare cinofile (ZAC) gestite dagli Ambiti territoriali di caccia mantengono la propria efficacia fino alla conclusione della stagione venatoria 2020/2021.


1. Le istanze e le comunicazioni per l'avvio dei procedimenti di cui al Titolo III bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), per installazioni che non necessitano di altri titoli al di fuori dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), sono presentate all'autorità competente di cui al comma 6 dell'articolo 7 del medesimo d.lgs. 152/2006. Gli esiti dei procedimenti, condotti in conformità al d.lgs. 152/2006, sono comunicati al SUAP competente per territorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).


1. Il provvedimento previsto dall'articolo 4 bis della l.r. 4/2019, come modificato da questa legge, è adottato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della stessa.


1. Da questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.