Atto: | LEGGE REGIONALE 3 agosto 2020, n. 37 |
Titolo: | Accesso dei disabili motori al percorsi escursionistici |
Pubblicazione: | (B.U. 6 agosto 2020, n. 71) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA |
Materia: | Minori, anziani, inabili e tossicodipendenti |
Note: | Nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 71 del 6 agosto 2020, non č stato pubblicato l'Allegato A di cui alla deliberazione legislativa, approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 luglio 2020, n. 172, concernente: "Accesso dei disabili motori ai percorsi escursionistici". |
Sommario
Art. 2 (Interventi regionali)
Art. 3 (Logo)
Art. 4 (Disposizione di attuazione)
Art. 5 (Disposizioni finanziarie)
Allegati
1. La Regione, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e dell'articolo 3 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), promuove azioni dirette a favorire l'accesso ai percorsi escursionistici da parte dei disabili motori.
2. Ai fini di questa legge, si intendono per disabili motori le persone non deambulanti o con limitate capacità motorie.
1. Per le finalità individuate all'articolo 1, la Regione:
a) sostiene la realizzazione di percorsi escursionistici accessibili ai disabili motori nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche);
b) sostiene l'acquisto da parte degli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali di appositi ausili che consentano ai disabili motori l'effettuazione del percorso escursionistico;
c) promuove la formazione per accompagnatori dei disabili motori;
d) promuove la realizzazione di iniziative volte ad implementare la fruizione dei percorsi escursionistici da parte dei disabili motori;
e) implementa il catasto della rete escursionistica delle Marche di cui all'articolo 4 della L.r. 2/2010 con un'apposita sezione dedicata ai percorsi di cui alla lettera a).
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della L.r. 2/2010, i percorsi escursionistici accessibili ai disabili motori sono individuati mediante il logo di cui all'allegato A di questa legge.
1. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'attuazione di quanto previsto alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 2 entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di questa legge, quantificati in euro 200.000,00 per l'anno 2020 si provvede mediante impiego delle risorse già iscritte nella Missione 9, Programma 05, nell'ambito delle somme stanziate per la medesima finalità per il rilancio economico a seguito dell'emergenza Covid.
2. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione.
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