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Atto:LEGGE REGIONALE 3 agosto 2020, n. 43
Titolo:Ratifica delle deliberazioni di giunta regionale n. 729 del 15 giugno 2020 e n. 876 del 6 luglio 2020. Disposizioni urgenti in materia finanziaria ed istituzionale
Pubblicazione:(B.U. 3 agosto 2020, n. 70)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie
Note:

Errata corrige in BUR n. 80 del 3 settembre 2020.


Sommario


CAPO I Ratifica delle deliberazioni di Giunta regionale 729/2020 e 876/2020
Art. 1 (Ratifica delle d.g.r. 729/2020 e 876/2020)
Art. 2 (Disposizioni finanziarie)
CAPO II Modifiche alla l.r. 20/2020
Art. 3 (Modifiche e integrazioni alla L.r. 20/2020)
Art. 4 (Abrogazione)
CAPO III Ulteriori modificazioni alla legislazione regionale
Art. 5 (Modifica alla l.r. 15/1997)
Art. 6 (Modifiche alla l.r. 41/2019 e alla 1r42/2019)
Art. 7 (Modifica alla l.r. 24/2020)
Art. 8 (Rivalutazione valore tabellare del trattamento economico)
Art. 9 (Attuazione dell'articolo 33, comma 1, di. 34/2019)
Art. 10 (Riduzione dell'aliquota IRAP per le ASP)
Art. 11 (Contributo straordinario per il Comune di Monte Grimano Terme)
Art. 12 (Contributi straordinari ai comuni di minor dimensione demografica)
Art. 13 (Dichiarazione d'urgenza)
Allegati

CAPO I
Ratifica delle deliberazioni di Giunta regionale 729/2020 e 876/2020



1. Con questa legge, in conformità al comma 2 bis dell'articolo 109 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono ratificate le deliberazioni di Giunta regionale n. 729 del 15 giugno 2020 e n. 876 del 6 luglio 2020 (Allegato A), adottate ai sensi del medesimo comma 2 bis dell'articolo 109 del d.l. 18/2020.


1. In conseguenza della ratifica di cui all'articolo 1, sono approvate le variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022 di cui alla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 42 (Bilancio di previsione 2020/2022), in termini di competenza e di cassa, indicate nell'Allegato B "Tabella 3 bis. Ratifica DGR 729/2020 - Tabella 3 ter. Ratifica DGR 876/2020" (Variazioni alle spese del bilancio 2020/2022), di cui all'articolo 8, comma 2 bis, della legge regionale 3 giugno 2020, n. 20 (Misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche), come inserito da questa legge.
2. Con questa legge sono altresì conseguentemente approvati i seguenti allegati alla l.r. 20/2020:
a) l'Allegato C "Tabella 1 bis. Ratifica DGR 729/2020 - Tabella 1 ter. Ratifica DGR 876/2020" di cui all'articolo 2, commi 3 bis e 3 ter, della l.r. 20/2020, come inseriti da questa legge;
b) l'Allegato D "Tabella 4 bis. Ratifica DGR 729/2020 (Allegato di interesse del tesoriere) -Tabella 4 ter. Ratifica DGR 876/2020" (Allegato di interesse del tesoriere) di cui all'articolo 9, comma 1 bis, della l.r. 20/2020, come inserito da questa legge;
c) l'Allegato E "Tabella 5 bis. Ratifica DGR 729/2020" di cui all'articolo 9, comma 4 bis, della l.r. 20/2020, come inserito da questa legge;
d) l'Allegato F "Tabella 5 ter. Ratifica DGR 729/2020" di cui all'articolo 9, comma 4 ter, della l.r. 20/2020, come inserito da questa legge;
e) l'Allegato G "Tabella 6 bis. Ratifica DGR 729/2020" di cui all'articolo 9, comma 5 bis, della l.r. 20/2020, come inserito da questa legge.

CAPO II
Modifiche alla l.r. 20/2020



1. Ai sensi della ratifica di cui all'articolo 1, con questo articolo vengono apportate alla legge regionale 3 giugno 2020, n. 20 (Misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche), le conseguenti modifiche e integrazioni.
2. Dopo i commi 2 e 3 dell'articolo 2 della l.r. 20/2020, sono rispettivamente inseriti i seguenti:
"2 bis. Le risorse del fondo di cui al comma 1, come definite al comma 2, sono incrementate di euro 9.537.994,36.".
"2 ter. Le risorse del fondo di cui al comma 1, come definite al comma 2, sono incrementate di euro 2.622.124,45.".
"3 bis. La copertura della spesa stabilita al comma 2 bis per euro 9.537.994,36 è garantita dalle quote di avanzo vincolato già iscritte con la legge regionale 11/2020 a carico della Missione 20, Programma 3, per euro 2.308,20 e dalle quote di avanzo vincolato già iscritte a carico delle Missioni e dei Programmi della "Tabella 1 bis. Ratifica DGR 729/2020", allegata a questa legge?
"3 ter. La copertura della spesa stabilita al comma 2 ter per euro 2,622.124,45 è garantita dalle quote di avanzo vincolato già iscritte a carico delle Missioni e dei Programmi della "Tabella 1 ter. Ratifica DGR 876/2020", allegata a questa legge.".

3. Dopo l'articolo 4 della l.r. 20/2020 è inserito il seguente:
"Art. 4 bis (Fondo di Emergenza Covid-19 settore Cultura)
1. E' istituito il "Fondo di Emergenza Covid-19 settore Cultura" per supportare gli interventi volti ad attenuare la crisi del settore dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono stabilite in euro 518.697,13 per il 2020 ed euro 51.429,85 per il 2021 e sono iscritte con questa legge a carico della Missione 5, Programma 2, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022.
3. Il fondo di cui al comma 1 trova copertura per complessivi euro 518.697,13 nelle risorse già iscritte per il 2020 ed euro 51.429,85 per il 2021 a carico della Missione 5, Programma 2, Titolo I.
4. La Giunta regionale disciplina l'utilizzo del fondo di cui al comma 1 nel rispetto delle finalità di cui al medesimo comma.".

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 20/2020, è inserito il seguente:
"2 bis. Per effetto della ratifica della delibera di Giunta n. 729 del 15 giugno 2020 e della delibera di Giunta 876 del 6 luglio 2020, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 109 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, allo stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022 sono apportate le variazioni In termini di competenza e di cassa indicate nella "Tabella 3 bis. Ratifica DGR 729/2020" - Variazioni alle spese del bilancio 2020/2022 e nella "Tabella 3 ter. Ratifica DGR 876/2020" Variazioni alle spese del bilancio 2020/2022), allegate a questa legge.".

5. Dopo i commi 1, 4 e 5 dell'articolo 9 della l.r. 20/2020 sono rispettivamente inseriti i seguenti:
"1 bis. é allegata la "Tabella 4 bis. Ratifica DGR 729/2020", (Allegato di interesse del tesoriere) e la "Tabella 4 ter. Ratifica DGR 876/2020" (Allegato di interesse del tesoriere).".
"4 bis. Alla Tabella C allegata alla l.r. 41/2019, sono apportate le modifiche indicate nella "Tabella 5 bis. Ratifica DGR 729/2020", allegata a questa legge.
4 ter. Alla Tabella D allegata alla l.r. 41/2019, sono apportate le modifiche indicate nella "Tabella 5 ter. Ratifica DGR 729/2020", allegata a questa legge.".
"5 bis. Alla Tabella A allegata alla l.r. 42/2019, sono apportate le modifiche indicate nella "Tabella 6 bis. Ratifica DGR 729/2020", allegata a questa legge.".



1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 20/2020 è abrogato.
CAPO III
Ulteriori modificazioni alla legislazione regionale



1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) è aggiunta la seguente:
"e bis) in euro 0,00517 al chilogrammo per i rifiuti prodotti dalle attività, svolte ai sensi della Parte IV, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), relative ai procedimenti di bonifica di siti contaminati.".



1. Alla Tabella C indicata all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche - Legge di stabilità 2020) cosi come da ultimo modificata dall'articolo 3, sono apportate le variazioni di cui all'Allegato H di questa legge.
2. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 1 e 2 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 42 (Bilancio di previsione 2020/2022) sono apportate le variazioni indicate nell'Allegato I di questa legge.
3. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 41/2019 le parole: "che hanno la loro sede legale nell'area dell'epicentro del cratere quale sostegno alla ripresa della normale attività sociale, economica e culturale nelle aree del cratere" sono sostituite dalle seguenti: "aventi sede legale, alla data degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Marche nell'anno 2016, nelle zone rosse perimetrate ai sensi della normativa statale vigente quale sostegno alla ripresa della normale attività sociale, economica e culturale nelle aree dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016) convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229".


1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 2 luglio 2020, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale") la parola: "alle" è sostituita dalle seguenti: "a decorrere dalle".


1. Al fine di rivalutare il valore tabellare del trattamento economico del personale in servizio presso i Gruppi assembleari, che ha ottenuto nell'anno 2020 la progressione economica all'interno della categoria, nel rispetto del limite di spesa indicato al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari), l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale provvede, previa autorizzazione dei Presidenti dei Gruppi assembleari coinvolti, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, ad operare compensazioni tra i budget di spesa dei Gruppi assembleari per l'assegnazione del personale così come determinati dallo stesso Ufficio di presidenza, ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo articolo 4.


1. Al fine di dare attuazione all'articolo 33, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la Giunta regionale determina la spesa per il personale, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2019, con riferimento al personale inquadrato nel proprio ruolo.
2. Fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, tenuto conto dell'autonomia contabile dell'Assemblea legislativa regionale, il cui bilancio è privo delle entrate correnti di natura tributaria indicate nell'Allegato 13/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), le assunzioni di personale a tempo indeterminato nel distinto ruolo dell'Assemblea legislativa regionale sono effettuate dall'Assemblea medesima nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.


1. L'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) di cui alla legge regionale 26 febbraio 2008, n. 5 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona), è ridotta, relativamente alle attività istituzionali esercitate, al 3,9 per cento.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato in regime "de minimis".
3. Dall'applicazione di questo articolo deriva un minore gettito stimato in euro 394.371,00 per ciascun esercizio 2021 e 2022 del bilancio di previsione 2020/2022, computato nello stanziamento iscritto al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa".
4. Alla copertura delle minori entrate derivanti da questo articolo si provvede con contestuale ed equivalente riduzione degli stanziamenti già iscritti a carico delle missioni e programmi del bilancio di previsione 2020/2022 di seguito Indicati e riportati nell'Allegato I di questa legge:
a) per l'anno 2021 euro 76.000,00 a carico della Missione 01, Programma 01, Titolo 1; euro 100.000,00 a carico della Missione 01, Programma 02, Titolo 1; euro 183.671,19 a carico della Missione 12, Programma 02, Titolo 1; euro 34.699,81 a carico della Missione 18, Programma 01, Titolo 1;
b) per l'anno 2022 euro 263.000,00 a carico della Missione 01, Programma 01, Titolo 1; euro 100.000,00 a carico della Missione 01, Programma 02, Titolo 1; euro 31.371,00 a carico della Missione 18, Programma 01, Titolo 1.



1. Per l'anno 2020 è riconosciuto al Comune di Monte Grimano Terme un contributo straordinario di euro 80.000,00 per far fronte ad un disavanzo originato da crediti inesigibili, a condizione che il Comune documenti l'inesigibilità dei crediti, l'azione di rivalsa e la misura del disavanzo, alla data di entrata in vigore di questa legge.
2. Alla copertura degli oneri autorizzati dal comma 1 si provvede mediante incremento delle risorse iscritte a carico della Missione 18, Programma 01, e contestuale equivalente riduzione delle risorse iscritte nella Missione 14, Programma 01, del bilancio di previsione 2020/2022.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.


1. La Regione eroga un contributo straordinario ai comuni con popolazione inferiore a 3.500 abitanti in situazione di predissesto al fine di consentirne la funzionalità.
2. I contributi sono erogati secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 250,000,00 da iscrivere nella Missione 18, Programma 01.
4. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 3 si provvede mediante riduzione di euro 250.000,00 degli stanziamenti iscritti per l'anno 2021 nella Missione 12, Programma 02.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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