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Atto:LEGGE REGIONALE 24 novembre 2020, n. 47
Titolo:Ulteriore sostegno finanziario alle micro e piccole imprese. Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 “Misure urgenti per il sostegno alle attivitŕ produttive e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19
Pubblicazione:(B.U. 26 novembre 2020, n. 98)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ARTIGIANATO - INDUSTRIA
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Al fine di contenere le conseguenze economiche dovute al perdurare delle restrizioni stabilite con i provvedimenti statali adottati per contenere la diffusione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la Regione, con questa legge, promuove l'attivazione di un ulteriore sostegno finanziario alle micro e piccole imprese tramite disposizioni attuative di integrazione della misura di concessione di contributi per l'abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l'accesso ai prestiti presso il sistema creditizio di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 2020, n.13 (Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19).


1. Al numero 3) della lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 10 aprile 2020 n.13 (Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19), dopo le parole "lettera a)," sono inserite le seguenti: "nonché lettera b) per i contributi di cui all'articolo 4, comma 6 bis,".
2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 13/2020, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".
3. Dopo il comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 13/2020 è inserito il seguente:
"6 bis. Alle micro e piccole imprese come definite all'articolo 2, comma 3, lettera a), numero 3, che hanno subito ripercussioni economiche per effetto di provvedimenti statali adottati a far data dal 3 novembre 2020 con i quali sono disposte restrizioni all'esercizio dell'attività, la concessione di contributi per l'abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l'accesso ai prestiti presso il sistema creditizio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) è effettuata, direttamente dai Confidi, mediante procedura automatica, con le seguenti modalità:
a) il contributo copre integralmente i costi del finanziamento bancario;
b) il contributo comprende gli interessi e, nei limiti dello 0,5 per cento fino a un massimo di euro 50,00 da ripartire equamente tra istituto di credito e Confidi, le spese accessorie per l'accesso al finanziamento stesso;
c) l'importo massimo del finanziamento bancario non può eccedere la somma di euro 10.000,00 e la sua durata può arrivare a un massimo di quarantotto mesi oltre dodici mesi di preammortamento;
d) il tasso di interesse (TAN) non può essere superiore al 2 per cento;
e) la presente procedura semplificata è comunicata dalla Regione Marche all'Associazione bancaria italiana e ai Confidi aderenti.".

4. Al comma 9 dell'articolo 4 della l.r. 13/2020, le parole: "commi 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 5, 6 e 6 bis".
5. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 13/2020, le parole: "fino al 30 settembre 2020," sono soppresse.
6. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 12 della l.r. 13/2020 le parole: "31 dicembre 2020" e "15 febbraio 2021" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021" e "15 settembre 2021".


1. I contributi previsti al comma 6 bis dell'articolo 4 della l.r. 13/2020, come inserito da questa legge, sono concessi anche alle micro e piccole imprese di cui al suddetto comma aventi sede operativa nel territorio regionale, regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese della Camera di commercio delle Marche alla data del 3 novembre 2020.


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.