Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2020, n. 52
Titolo:Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 novembre 2012 n. 31 “Norme in materia di gestione dei corsi d’acqua”, cosě come modificata dalla legge regionale 9 luglio 2020 n. 29
Pubblicazione:(B.U. 24 dicembre 2020, n. 108)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Difesa del suolo - Risorse idriche - Bonifica

Sommario





1. Il comma 3 bis dell'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2012, n. 31 (Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua), così come introdotto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 9 luglio 2020, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2012, n. 31 "Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua") è sostituito dal seguente:
"3 bis. Le linee guida per l'elaborazione dei progetti generali di gestione di cui al comma 3 sono aggiornate dalla Giunta regionale, con periodicità di norma triennale, secondo le modalità e le procedure per l'approvazione dei medesimi progetti individuate dall'Assemblea legislativa regionale ai sensi della lettera l) del comma 3, previo parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità di bacino distrettuale competente e sentita la Commissione assembleare competente.".

2. Dopo il comma 9 bis dell'articolo 2 della l.r. 31/2012 è aggiunto il seguente:
"9 ter. Per promuovere la realizzazione di interventi di rimozione della barra di foce finalizzati unicamente a garantire la sicurezza della navigazione dell'asta terminale dei corsi d'acqua regionali, la Regione può stipulare le convenzioni di cui al comma 8 bis. La Regione concorre altresì alle spese derivanti dall'esecuzione di tali interventi destinando a tale scopo una quota non inferiore all' ottanta per cento dei canoni riscossi, ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico), dai titolari delle concessioni finalizzate all'ormeggio dei natanti nel corso d'acqua oggetto dell'intervento.".



1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.