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Atto:LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2020, n. 53
Titolo:Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilitŕ 2021)
Pubblicazione:(B.U. 31 dicembre 2020, n. 111)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario



CAPO I
Disposizioni generali



1. Ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), paragrafo 7 dell'allegato 4/1, il quadro finanziario del periodo 2021-2023 è definito come segue:
a) previsione entrate - anno 2021: euro 5.087.904.639,59;
b) previsione entrate - anno 2022: euro 4.177.651.475,69;
c) previsione entrate - anno 2023: euro 3.895.124.734,57.



1. Sono autorizzate le spese elencate nella Tabella B "Rifinanziamento per gli anni 2021/2023 delle leggi regionali" allegata a questa legge, nei limiti degli importi a fianco riportati.
2. Sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle Missioni e dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella D1- "Cofinanziamenti regionali a programmi statali", allegata a questa legge.
3. Sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle Missioni e dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella D2 "Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari", allegata a questa legge.
4. Sono autorizzate le spese per la realizzazione degli interventi indicati nella Tabella E - "Autorizzazioni di spesa", allegata a questa legge, nei limiti degli importi a fianco riportati.
CAPO II
Disposizioni finanziarie



1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 35 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche - Legge di stabilità 2017), le parole: "nel corso degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel corso degli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".
2. Dall'applicazione di questo articolo deriva un minore gettito stimato in euro 1.186.981,00 per l'esercizio 2021, in euro 1.318.868,00 per ciascun esercizio 2022 e 2023 del bilancio di previsione 2021/2023, computato nello stanziamento iscritto al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" Tipologia 01 e già compensato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2021/2023.


1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, gli importi della tassa automobilistica regionale sono determinati con una riduzione del 40 per cento, dei corrispondenti importi vigenti nell'anno 2020, per gli autobus adibiti a scuola guida a condizione che sulla carta di circolazione sia stata apposta dal competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile apposita annotazione attestante che il veicolo è munito del doppio comando ed è esclusivamente adibito a scuola guida.
2. Dall'applicazione di questo articolo deriva un minore gettito stimato in euro 2.482,50 per ciascun esercizio 2021, 2022 e 2023 del bilancio di previsione 2021/2023, computato nello stanziamento iscritto al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" Tipologia 01 e già compensato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2021/2023.


1. Al comma 8 dell'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari), le parole: "limitatamente ad una spesa non superiore al 50% del budget assegnato a ciascun gruppo ai sensi dei commi 2 e 3, in alternativa a quanto previsto al comma 7 possono avvalersi" sono sostituite dalle seguenti: "possono, altresì, avvalersi".
2. La copertura della spesa è garantita dalle risorse iscritte a carico della Missione 1, Programma 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2021/2023.


1. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) è inserito il seguente:
"2 bis. La dotazione organica delle segreterie dei Consiglieri segretari è pari ad una unità di personale.".

2. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 14/2003 le parole: "Alle predette segreterie" sono sostituite dalle seguenti: "Alle segreterie indicate ai commi 1 e 2".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 14/2003 è inserito il seguente:
"3 bis. Alle segreterie indicate al comma 2 bis possono essere assegnati dipendenti a tempo indeterminato della Regione, dipendenti di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, dipendenti di enti e aziende privati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente o personale esterno.".

4. La copertura della spesa è garantita dalle risorse iscritte a carico della Missione 1, Programma 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2021/2023.


1. Al fine di rivalutare il valore tabellare del personale della Giunta regionale che ha ottenuto la progressione economica all'interno della categoria e che negli anni 2019 e 2020 prestava servizio presso i Gruppi assembleari è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 19.646,53.
2. Alla liquidazione della spesa indicata al comma 1 provvede il dirigente della struttura della Giunta regionale competente per materia.
3. Alla copertura degli oneri autorizzati dal comma 1 si provvede con le risorse iscritte nella Missione 1, Programma 10, del bilancio di previsione 2021/2023.


1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 luglio 2020, n. 33 (Celebrazioni del V Centenario della nascita di Sisto V - 1521-2021) è aggiunta la seguente:
"c bis) interventi di investimento per la valorizzazione di beni culturali connessi alle celebrazioni di Sisto V.".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 33/2020 è aggiunto il seguente:
"1 bis. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato di cui all'articolo 3, determina i criteri e le modalità per il finanziamento delle iniziative e approva il programma degli interventi da finanziare.".

3. L'articolo 5 della l.r. 33/2020 è abrogato.
4. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 33/2020 è sostituito dal seguente:
"1. Per l'attuazione delle iniziative previste da questa legge è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 50.000,00 iscritta nella Missione 5, Programma 02, Titolo I del bilancio di previsione 2020/2022.".

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 33/2020 è inserito il seguente:
"1 bis. Per l'attuazione delle iniziative previste da questa legge è autorizzata per l'anno 2021 la spesa complessiva di euro 240.000,00, iscritta nella Missione 5, Programma 02, Titolo 1 per euro 130.000,00 e nella Missione 5, Programma 02, Titolo 2 per euro 110.000,00, del bilancio di previsione 2021/2023.".

6. All'alinea del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 33/2020, le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e 1 bis".
7. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 33/2020 è sostituita dalla seguente:
"b) per l'anno 2021: euro 130.000,00 per il finanziamento degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 2; euro 110.000,00 per il finanziamento degli interventi di cui alla lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 2.".

8. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 33/2020 è sostituito dal seguente:
"3. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede per l'anno 2020 per euro 50.000,00 mediante impiego degli stanziamenti già iscritti nella Missione 5, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione 2020/2022.".

9. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 33/2020 è inserito il seguente:
"3 bis. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 bis per l'anno 2021 si provvede per euro 130.000,00 mediante riduzione per euro 100.000,00 degli stanziamenti iscritti nella Missione 12, Programma 02, per euro 30.000,00 mediante riduzione equivalente degli stanziamenti iscritti nella Missione 1, Programma 03, Titolo I del bilancio 2020/2022 e per euro 110.000,00 mediante impiego degli stanziamenti iscritti nella Missione 5, Programma 02, Titolo 2 del bilancio di previsione 2021/2023.".



1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 9 marzo 2020, n. 11 (Adeguamento della normativa regionale alla legislazione di principio ed ulteriori modificazioni delle disposizioni legislative regionali) è sostituito dal seguente:
"2. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 1 bis è autorizzata la spesa complessiva di euro 15.500.000,00 da iscrivere a carico della Missione 7, Programma 1, Titolo 1, ripartita come di seguito specificato:
a) euro 3.900.000,00 per gli interventi di cui al comma 1 per l'anno 2021;
b) euro 3.600.000,00 per gli interventi di al comma 1 bis per l'anno 2021;
c) euro 6.000.000,00 per gli interventi di cui al comma 1 per l'anno 2022;
d) euro 2.000.000,00 per gli interventi di cui al comma 1 per l'anno 2023.".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 11/2020 è inserito il seguente:
"3 bis. La copertura dell'onere autorizzato alla lettera d) del comma 2 è garantita dalle risorse iscritte a carico della Missione 7, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione 2021/2023.".



1. Al fine di garantire la continuità della realizzazione degli interventi connessi agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Marche a far data dal 24 agosto 2016, è autorizzata, per l'anno 2021, un'anticipazione straordinaria di euro 10.000.000,00.
2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1, iscritta in aumento della Missione 11, Programma 2, Titolo 3 si provvede con le risorse iscritte al Titolo 5, Tipologia 2, Categoria 1, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2021-2023.
3. Le risorse di cui al comma 1 confluiscono nella contabilità speciale numero 6023 già aperta in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 26 agosto 2016, n. 388 (Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016), finalizzata alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale.
4. Al recupero delle somme anticipate si provvede entro sessanta giorni dall'effettivo accredito dei fondi statali e comunque non oltre il 30 novembre 2021.


1. Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio di euro 4.514,00 inerente al debito nei confronti di TIM S.p.A. Milano, per servizi di telefonia mobile, forniti nel 2016 e nel 2018.
2. Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura negli stanziamenti iscritti nel bilancio 2021/2023, annualità 2021, nella Missione 09, Programma 06, Titolo I, capitolo di spesa 2090610002.


1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 71 bis della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), ai soli effetti dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è approvato l'Allegato 1 a questa legge recante l'elenco dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione.
2. L'allegato di cui al comma 1 sostituisce l'individuazione dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione effettuata con precedenti atti.
CAPO II
Disposizioni finali



1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute in questa legge, si fa fronte con le risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2021-2023, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2021.

Allegati

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