Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 14 gennaio 2021, n. 2
Titolo:Disposizioni urgenti in tema di economia ittica e sostegno alle imprese
Pubblicazione:(B.U. 21 gennaio 2021, n. 5)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Pesca - Acquacoltura

Sommario





1. La rubrica dell'articolo 1 della legge regionale 3 ottobre 2019, n. 33 (Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo) è sostituita dalla seguente: "Finalità e oggetto".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 33/2019 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Le disposizioni di questa legge si applicano anche alle imprese di acquacoltura, come definite dall'articolo 3 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96).".

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 33/2019 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Il carattere di prevalenza di cui al comma 1 si realizza allorquando il tempo di lavoro impiegato nell'attività di pesca professionale nel corso dell'anno è superiore a quello impiegato nelle attività di cui al medesimo comma 1.".

4. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 33/2019 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Tali fabbricati devono essere conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente.".
5. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 33/2019, le parole: "nel comma 3 dell'articolo 19 bis" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 19 e seguenti".
6. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 33/2019 è aggiunto il seguente:
"1 bis. La Giunta regionale approva gli ulteriori atti necessari all'attuazione delle disposizioni di questa legge entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.".

7. Le lettere c) ed e) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 33/2019 sono abrogate.


1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24 novembre 2020, n. 47 (Ulteriore sostegno finanziario alle micro e piccole imprese. Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 "Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19) è aggiunto il seguente:
"1 bis. Per gli interventi previsti da questa legge è consentita la cumulabilità con gli interventi disciplinati al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 13/2020.".



1. Da questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.