Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 14 gennaio 2021, n. 3 |
Titolo: | Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2004, n. 11 “Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura” |
Pubblicazione: | (B.U. 21 gennaio 2021, n. 5) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA |
Materia: | Pesca - Acquacoltura |
Sommario
Art. 1 (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 11/2004)
Art. 2 (Invarianza finanziaria)
Art. 3 (Dichiarazione d'urgenza)
Art. 2 (Invarianza finanziaria)
Art. 3 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11 (Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura) è sostituita dalla seguente:
"b) da un massimo di sette rappresentanti designati dalle organizzazioni e associazioni di categoria del settore pesca, operanti a livello nazionale e maggiormente rappresentative a livello regionale;".
2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 11/2004 è sostituita dalla seguente:
"c) da un massimo di due rappresentanti designati dalle organizzazioni e associazioni di categoria del settore acquacoltura maggiormente rappresentative a livello regionale;".
3. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 11/2004 è sostituita dalla seguente:
"d) da un massimo di due rappresentanti dei lavoratori dipendenti del settore pesca e acquacoltura designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;".
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 11/2004 è inserito il seguente:
"3 bis. La Consulta per l'economia ittica svolge altresì le funzioni delle Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38). A tale scopo, alle riunioni della Consulta partecipa il dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità veterinaria o un suo delegato.".
5. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 11/2004 è abrogato.
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.