Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 8 marzo 2021, n. 5
Titolo:Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2018, n. 33 “Disposizioni regionali per favorire la riduzione in mare e sulle spiagge dei rifiuti plastici"
Pubblicazione:(B.U. 11 marzo 2021, n. 19)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Inquinamenti - Squilibri ambientali - Gestione dei rifiuti

Sommario





1. Al comma 1 dell'articolo 1 delle legge regionale 6 agosto 2018, n. 33 (Disposizioni regionali per favorire la riduzione in mare e sulle spiagge dei rifiuti plastici) dopo la parola "acquacoltura," sono inserite le seguenti:" nonché l'intercettazione ovvero il recupero dei rifiuti plastici trasportati dai principali corsi d'acqua regionali".


1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 33/2018 è aggiunta la seguente:
"e bis) attivare progetti funzionali ad intercettare ovvero recuperare i rifiuti plastici presenti lungo i principali corsi d'acqua regionali, anche avvalendosi dei soggetti titolari di concessioni idrauliche e di aree demaniali di cui agli articoli 30 e 31 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico) e degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) operanti nel settore della tutela ambientale.".



1. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 33/2018 è aggiunta la seguente:
"f bis) un rappresentante del Tavolo tecnico regionale permanente di Coordinamento dei Contratti di Fiume.".



1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 33/2018 è aggiunta la seguente:
"e bis) promuove la realizzazione di progetti ed interventi, anche estesi a livello di bacino idrografico, finalizzati ad evitare che i rifiuti plastici siano immessi nei corsi d'acqua regionali nonché ad intercettare tali rifiuti lungo le aste fluviali. A tal fine favorisce la realizzazione di accordi tra la Regione e i soggetti titolari delle concessioni di cui alla lettera e bis) del comma 1 dell'articolo 2, anche apportando modifiche ai relativi disciplinari di concessione.".



1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 33/2018 dopo la parola "mare" sono inserite le seguenti: "e lungo i principali corsi d'acqua regionali".
2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 33/2018 è aggiunta la seguente:
"f bis) ogni altra attività posta in essere per il raggiungimento delle finalità di questa legge.".



1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.