Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 8 marzo 2021, n. 5 |
Titolo: | Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2018, n. 33 “Disposizioni regionali per favorire la riduzione in mare e sulle spiagge dei rifiuti plastici" |
Pubblicazione: | (B.U. 11 marzo 2021, n. 19) |
Stato: | Vigente |
Tema: | TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE |
Settore: | AMBIENTE |
Materia: | Inquinamenti - Squilibri ambientali - Gestione dei rifiuti |
Sommario
Art. 1 (Modifica all'articolo 1 della l.r. 33/2018)
Art. 2 (Modifica all'articolo 2 della l.r. 33/2018)
Art. 3 (Modifica all'articolo 3 della l.r. 33/2018)
Art. 4 (Modifica all'articolo 4 della l.r. 33/2018)
Art. 5 (Modifiche all'articolo 5 della l.r. 33/2018)
Art. 6 (Invarianza finanziaria)
Art. 2 (Modifica all'articolo 2 della l.r. 33/2018)
Art. 3 (Modifica all'articolo 3 della l.r. 33/2018)
Art. 4 (Modifica all'articolo 4 della l.r. 33/2018)
Art. 5 (Modifiche all'articolo 5 della l.r. 33/2018)
Art. 6 (Invarianza finanziaria)
1. Al comma 1 dell'articolo 1 delle legge regionale 6 agosto 2018, n. 33 (Disposizioni regionali per favorire la riduzione in mare e sulle spiagge dei rifiuti plastici) dopo la parola "acquacoltura," sono inserite le seguenti:" nonché l'intercettazione ovvero il recupero dei rifiuti plastici trasportati dai principali corsi d'acqua regionali".
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 33/2018 è aggiunta la seguente:
"e bis) attivare progetti funzionali ad intercettare ovvero recuperare i rifiuti plastici presenti lungo i principali corsi d'acqua regionali, anche avvalendosi dei soggetti titolari di concessioni idrauliche e di aree demaniali di cui agli articoli 30 e 31 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico) e degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) operanti nel settore della tutela ambientale.".
1. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 33/2018 è aggiunta la seguente:
"f bis) un rappresentante del Tavolo tecnico regionale permanente di Coordinamento dei Contratti di Fiume.".
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 33/2018 è aggiunta la seguente:
"e bis) promuove la realizzazione di progetti ed interventi, anche estesi a livello di bacino idrografico, finalizzati ad evitare che i rifiuti plastici siano immessi nei corsi d'acqua regionali nonché ad intercettare tali rifiuti lungo le aste fluviali. A tal fine favorisce la realizzazione di accordi tra la Regione e i soggetti titolari delle concessioni di cui alla lettera e bis) del comma 1 dell'articolo 2, anche apportando modifiche ai relativi disciplinari di concessione.".
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 33/2018 dopo la parola "mare" sono inserite le seguenti: "e lungo i principali corsi d'acqua regionali".
2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 33/2018 è aggiunta la seguente:
"f bis) ogni altra attività posta in essere per il raggiungimento delle finalità di questa legge.".
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.