Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 11 giugno 2021, n. 9 |
Titolo: | Disposizioni relative agli operatori sociosanitari. Istituzione dell’elenco regionale degli operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la formazione |
Pubblicazione: | (B.U. 17 giugno 2021, n. 46) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | ISTRUZIONE - FORMAZIONE |
Materia: | Formazione professionale |
Sommario
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Elenco regionale)
Art. 3 (Controlli)
Art. 4 (Disposizioni procedurali)
Art. 5 (Norme finali)
Art. 6 (Invarianza finanziaria)
Art. 2 (Elenco regionale)
Art. 3 (Controlli)
Art. 4 (Disposizioni procedurali)
Art. 5 (Norme finali)
Art. 6 (Invarianza finanziaria)
1. La Regione assicura il monitoraggio della figura dell'operatore sociosanitario in ambito regionale e la valorizzazione delle competenze di coloro che conseguono l'attestato di qualifica professionale.
2. La Regione, nell'ambito delle competenze regionali in materia di formazione professionale e in materia di servizi sanitari e sociali, promuove la conoscenza degli organismi di formazione accreditati operanti sul proprio territorio e dei corsi per il conseguimento della qualifica di operatore sociosanitario.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione istituisce l'elenco degli operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la relativa formazione secondo quanto previsto all'articolo 2.
1. E' istituito presso la Giunta regionale l'elenco telematico degli operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la relativa formazione.
2. L'elenco è articolato nelle seguenti sezioni:
a) sezione A, comprendente gli enti di formazione accreditati dalla Regione, gli istituti professionali ad indirizzo "servizi sociosanitari" e "servizi per la sanità e l'assistenza sociale" ed indica i corsi attivi sul territorio riconosciuti secondo gli indirizzi operativi regionali;
b) sezione B, contenente i nominativi di coloro che abbiano conseguito l'attestato di qualifica di operatore sociosanitario rilasciato dagli enti accreditati, che abbiano presentato domanda secondo quanto previsto all'articolo 4.
3. L'elenco ha funzione meramente ricognitiva, quale banca dati; l'inserimento nel medesimo non costituisce requisito né titolo per l'esercizio dell'attività, restando a tal fine ferma l'applicazione delle normative statali vigenti riguardo al riconoscimento della qualifica professionale, alla validità degli attestati e all'esercizio dell'attività.
4. La Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente, definisce:
a) le modalità di gestione e aggiornamento dell'elenco, nonché le modalità di iscrizione;
b) i corsi attivi sul territorio;
c) il modello di domanda di iscrizione e le modalità di presentazione;
d) le cause di cancellazione dall'elenco.
5. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
1. La Regione assicura, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, specifici controlli sui corsi effettuati dagli enti accreditati per la formazione.
1. Possono presentare domanda di inserimento nell'elenco coloro che anche alternativamente:
a) hanno acquisito il titolo nelle Marche;
b) prestano attività lavorativa nelle Marche;
c) sono residenti nelle Marche.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dell'attestato di qualifica di operatore socio sanitario conseguito a seguito di corso di formazione presso un soggetto accreditato secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale.
3. La Regione effettua il trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e statale.
4. La Regione inserisce nell'apposita sezione dell'elenco gli enti di formazione accreditati presso la Regione, secondo le disposizioni regionali vigenti.
1. La Giunta regionale adotta la deliberazione prevista al comma 4 dell'articolo 2 entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.