Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 11 giugno 2021, n. 10 |
Titolo: | Interventi regionali di promozione e sostegno dell’istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunitŕ energetiche rinnovabili |
Pubblicazione: | (B.U. 17 giugno 2021, n. 46) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | ENERGIA |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Modalità di partecipazione e costituzione della comunità energetica rinnovabile)
Art. 4 (Attività del gruppo di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e della CER)
Art. 5 (Azioni regionali di promozione e sostegno finanziario)
Art. 6 (Tavolo tecnico)
Art. 7 (Disposizioni di attuazione)
Art. 8 (Adeguamento della normativa regionale)
Art. 9 (Disposizioni finanziarie)
Art. 10 (Disposizioni finali)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Modalità di partecipazione e costituzione della comunità energetica rinnovabile)
Art. 4 (Attività del gruppo di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e della CER)
Art. 5 (Azioni regionali di promozione e sostegno finanziario)
Art. 6 (Tavolo tecnico)
Art. 7 (Disposizioni di attuazione)
Art. 8 (Adeguamento della normativa regionale)
Art. 9 (Disposizioni finanziarie)
Art. 10 (Disposizioni finali)
1. La Regione, in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione di consumo di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento a quanto previsto dalla direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, sostiene la generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e il suo autoconsumo al fine di perseguire l'obiettivo di decarbonizzare l'economia regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove e favorisce l' attivazione di gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili nonché l'istituzione di comunità energetiche rinnovabili, di seguito denominate CER, entrambi previsti e disciplinati dall' articolo 42 bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
1. Ai fini di questa legge, ai gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e alle CER, si applicano le definizioni e le condizioni minime previste dall'articolo 42 bis del d.l. 162/2019 e dalla relativa normativa tecnica di attuazione.
1. Alla CER partecipano persone fisiche, piccole e medie imprese, enti locali, singoli o associati nelle forme previste dalla legislazione statale vigente, che mantengono i loro diritti e doveri di clienti finali senza essere soggetti a condizioni ovvero a procedure ingiustificate e discriminatorie che impediscono la partecipazione alla CER medesima. La partecipazione alla CER è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti alle famiglie a basso reddito o vulnerabili.
2. La CER può essere costituita su iniziativa di uno o più enti locali, i quali adottano un protocollo d'intesa, redatto sulla base dello schema-tipo predisposto dalla Giunta regionale con l'atto di cui all'articolo 7, finalizzato a sostenere la diffusione e la coerenza dei sistemi locali di produzione, consumo ed accumulo di energia.
3. La partecipazione delle imprese alla CER è consentita se essa non costituisce attività commerciale o professionale principale.
4. La CER mantiene la qualifica di soggetto produttore di energia se annualmente la quota dell'energia destinata all'autoconsumo da parte dei membri o azionisti non è inferiore al 40 per cento dell'energia rinnovabile prodotta.
1. L'obiettivo primario del gruppo di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e della CER è l'autoconsumo dell'energia rinnovabile prodotta nonché eventualmente l'immagazzinamento tramite sistemi di accumulo, al fine di aumentare l'efficienza energetica e favorire la riduzione dei prelievi di energia elettrica dalla rete.
2. L'attività dei soggetti di cui al comma 1 è diretta a fornire benefici ambientali, economici e sociali agli associati ovvero, per quanto attiene alla CER, ai suoi membri o azionisti o alle aree in cui opera la comunità medesima, e non alla realizzazione di un profitto. I membri o azionisti della CER partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all'esecuzione di attività di gestione e monitoraggio dei prelievi e degli accumuli di energia a livello locale.
3. In particolare la CER:
a) produce, autoconsuma ed, eventualmente, immagazzina, tramite specifici sistemi di accumulo, l'energia rinnovabile;
b) può stipulare accordi e convenzioni con l'Autorità di regolazione per l'energia Reti e Ambiente (ARERA) e i gestori della rete di distribuzione al fine di ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia, anche attraverso la realizzazione di "smart- grid";
c) predispone un bilancio energetico annuale;
d) adotta un programma triennale di interventi finalizzato ad incrementare la quota di autoconsumo di energia rinnovabile prodotta nonché a ridurre i consumi di energia;
e) promuove progetti a vantaggio dei membri o azionisti finalizzati all'incremento dell'utilizzo delle energie rinnovabili mediante ricorso a tecnologie innovative.
4. La CER invia i documenti di cui alle lettere c) e d) del comma 3 al Tavolo tecnico di cui all'articolo 6 per le finalità previste dal medesimo articolo.
5. Ogni tre anni la Giunta regionale, avvalendosi del supporto del Tavolo tecnico di cui all'articolo 6, verifica i risultati conseguiti dalle CER operanti nel territorio regionale in termini di produzione di energia rinnovabile, di autoconsumo nonché di riduzione dei consumi energetici e li trasmette all'Assemblea legislativa regionale.
1. La Regione promuove e favorisce l'attivazione di gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e la costituzione delle CER mediante:
a) il sostegno finanziario alla fase di attivazione/costituzione, con particolare riferimento alla predisposizione dei relativi progetti e della documentazione nonché alla realizzazione degli impianti;
b) la rimozione di eventuali ostacoli normativi e amministrativi per il loro sviluppo;
c) la promozione della cooperazione con l'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e con i gestori delle reti di distribuzione per facilitare il perseguimento degli obiettivi delle CER;
d) azioni di comunicazione volte a favorire la diffusione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle CER, garantendo la partecipazione più ampia possibile dei consumatori.
2. La Giunta regionale, con l'atto di cui all'articolo 7, determina i criteri e le modalità per il sostegno finanziario di cui alla lettera a) del comma 1, individuando, ove compatibili, le CER ed i gruppi di autoconsumo collettivo quali beneficiari ammissibili dei provvedimenti regionali diretti a finanziare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nei diversi settori di intervento delle politiche regionali, anche mediante utilizzo di risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato.
3. Le CER che ricevono il sostegno finanziario di cui alla lettera a) del comma 1 garantiscono una quota minima di energia destinata all'autoconsumo pari al 60 per cento.
1. La Giunta regionale, con proprio atto, istituisce un Tavolo tecnico permanente quale strumento idoneo a favorire il confronto e ogni possibile sinergia tra i soggetti operanti nel settore al fine di incrementare l'autoconsumo di energia da fonte rinnovabile e ridurre i consumi energetici.
2. Il Tavolo di cui al comma 1 è composto dai rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale presenti all'interno delle CER e dei gruppi di autoconsumo collettivo, da rappresentanti delle società di distribuzione e gestione della rete, da un rappresentante dell'A.N.C.I., da rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dalla Regione, e da dirigenti dei servizi regionali competenti.
3. Il Tavolo di cui al comma 1 svolge le seguenti attività:
a) acquisisce i dati relativi alla quota di autoconsumo di energia rinnovabile e quelli relativi alla riduzione dei consumi di energia;
b) promuove la risoluzione di problematiche relative alla gestione delle reti elettriche;
c) analizza i risultati in termini energetici conseguiti dai gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e dalle CER, sulla base rispettivamente dei risultati dell'attività di monitoraggio svolta dal Gestore dei Servizi energetici (GSE) e dei documenti ricevuti ai sensi del comma 4 dell'articolo 4;
d) individua le "migliori pratiche" al fine di promuoverne la promozione e la diffusione sul territorio regionale.
4. Le modalità di costituzione e di funzionamento del Tavolo di cui al comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale con l'atto di cui all'articolo 7.
5. La partecipazione al Tavolo tecnico è a titolo gratuito. Ai suoi componenti non spettano gettoni di presenza né rimborsi spese.
1. La Giunta regionale, con proprio atto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, sentita la competente Commissione assembleare, approva:
a) lo schema-tipo in base al quale gli enti locali adottano il protocollo d'intesa di cui al comma 2 dell'articolo 3;
b) i criteri e le modalità per il sostegno finanziario diretto ai gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e alle CER di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5;
c) le modalità di costituzione e funzionamento del Tavolo tecnico di cui all'articolo 6.
1. La Regione adegua le disposizioni normative introdotte da questa legge alla disciplina statale di recepimento dei contenuti della direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, per le parti con essa non compatibili.
2. La disciplina statale di cui al comma 1 si applica, in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento.
1. Al finanziamento di questa legge concorrono risorse europee, statali e regionali in quanto compatibili con le finalità della legge medesima.
2. Per l'attuazione di questa legge è autorizzata per l'anno 2022 la spesa complessiva di euro 20.000,00.
3. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.
4. Alla copertura della spesa indicata al comma 1 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" e contestuale incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01" Fonti energetiche", Titolo 1 per euro 5.000,00 e Titolo 2 per euro 15.000,00.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.
1. Per quanto non previsto da questa legge, si applica la normativa europea e statale vigente in materia.
2. I contributi previsti dall'articolo 5 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.