Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 15 luglio 2021, n. 16
Titolo:

Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) e alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22 (Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 16 dicembre 2005, n. 36: “Riordino del sistema regionale delle politiche abitative”)

Pubblicazione:(B.U. 22 luglio 2021, n. 56)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Edilizia abitativa
Note:

Errata corrige in BUR n. 66 del 26 agosto 2021.
Nel BUR n. 66 del 26 agosto 2021 č stato pubblicato il seguente errata corrige del titolo di questa legge: le parole “n. 36 - (Riordino” sono da sostituire con le seguenti: “n. 36 (Riordino” e le parole “n. 22 - (Modificazioni” sono da sostituire con le seguenti: “n. 22 (Modificazioni”.


Sommario





1. Dopo la lettera h) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) è aggiunta la seguente:
"h bis) a favorire l'autonomia abitativa dei giovani di età inferiore a trentacinque anni. A tal fine la Regione per rivitalizzare le aree interne, sostiene l'acquisto, il recupero o la locazione di unità immobiliari disponibili nel territorio regionale.".



1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 36/2005 dopo le parole: "rientrare in Italia" sono aggiunte le seguenti: ", iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) istituita con la legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero) di un Comune della regione. In tale ultima ipotesi, ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera d) il richiedente presenta l'ISEE simulato utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito dell'INPS. Tale ISEE simulato ha il valore di autodichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000".
2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 36/2005 è sostituita dalla seguente:
"c) non essere titolari di una quota superiore al venticinque per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Nell'ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente. Ai fini del possesso di tale requisito, non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della presentazione della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria di assegnazione della abitazione coniugale. Non si considera altresì il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento;".

3. Alla fine della lettera d) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 36/ 2005, dopo la parola "intervento" sono aggiunte le seguenti: ". Ai fini della verifica di tale requisito, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), devono altresì presentare, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)) e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o nel caso in cui le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza".
4. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 36/2005 è aggiunta la seguente:
"e bis) non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni.".

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 36/2005 è inserito il seguente:
"1 bis. Il requisito di cui alla lettera e bis) del comma 1 non si applica nell' ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 del Codice penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia agevolata i soggetti che abbiano provveduto all'integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati di cui alla medesima lettera.".

6. Il comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:
"2. I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e) del comma 1, anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.".



1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 quater della l.r. 36/ 2005 è sostituita dalla seguente:
"c) non essere titolari di una quota superiore al venticinque per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Nell'ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente. Ai fini del possesso di tale requisito non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della presentazione della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento giudiziario di assegnazione della casa coniugale. Non si considera, altresì, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento. I criteri per l'individuazione delle modalità di attestazione di tale requisito sono definiti dalla Giunta regionale con l'atto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 quinquies;".

2. Alla fine della lettera d) del comma 1 dell'articolo 20 quater della l.r. 36/2005, dopo la parola "precedente" sono aggiunte le seguenti: ". Ai fini della verifica di tale requisito, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs. 251/2007, devono, altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell'articolo 3 del d.p.r. 445/2000 e dell'articolo 2 del d.p.r. 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o nel caso in cui le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire la documentazione nel Paese di origine o di provenienza".
3. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 20 quater della l.r. 36/2005 è aggiunta la seguente:
"e bis) non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato , ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni.".

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 quater della l.r. 36/2005 è inserito il seguente:
"1 bis. Il requisito di cui alla lettera e bis) del comma 1 non si applica nell' ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 del Codice penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia sovvenzionata i soggetti che abbiano provveduto all'integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati di cui alla medesima lettera.".

5. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 20 quater della l.r. 36/2005, come inserito dal comma 4, è inserito il seguente:
"1 ter. I soggetti iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), istituita con la legge 470/1988, possono presentare domanda di assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata presso il Comune nel quale sono iscritti. In tale ipotesi non si applicano i requisiti di cui alle lettere a bis) e b) del comma 1. Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera d) del comma 1, il richiedente presenta l'ISEE simulato utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito dell'INPS. Tale ISEE simulato ha il valore di autodichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000.".



1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 quinquies della l.r. 36/2005 è inserito il seguente:
"1 bis. In presenza di alloggi per edilizia residenziale pubblica non utilizzati per mancanza di graduatorie o di domande valide, tali alloggi sono messi a disposizione dei Comuni aventi graduatorie valide ed appartenenti al medesimo ambito territoriale sociale. In tali casi i beneficiari degli alloggi sono individuati in relazione al punteggio conseguito nelle rispettive graduatorie comunali, secondo i criteri di priorità stabiliti dalla Giunta regionale, con proprio atto, ai sensi del comma 2. In caso di parità di punteggio, si procede all'assegnazione mediante sorteggio.".

2. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 20 quinquies della l.r. 36/2005 è sostituita dalla seguente:
"g) le riserve di alloggi da istituire annualmente per far fronte a situazioni di particolare criticità o per realizzare progetti di carattere sociale, in accordo con enti ed istituzioni. La riserva non può comunque superare un terzo degli alloggi disponibili. Tra le categorie sociali che beneficiano della riserva, i Comuni prevedono in ogni caso:
1) i soggetti appartenenti alle Forze dell'ordine e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale di vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229) secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20 quinquies 1;
2) i nuclei familiari monoparentali con uno o più figli a carico;
3) i nuclei familiari composti esclusivamente da soggetti di età non superiore a trentacinque anni alla data di pubblicazione del bando;
4) i soggetti riconosciuti vittime dei reati di violenza domestica nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'articolo 3 bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
L'obbligo di istituire la riserva di cui al numero 1) opera esclusivamente nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.
Nell'ipotesi di assenza di domande di assegnazione provenienti da tali riserve obbligatorie, i relativi alloggi rientrano nella disponibilità ordinaria della graduatoria generale comunale. Qualora le riserve comportino la sola sistemazione provvisoria non eccedente i due anni, non è necessaria la sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti dall'articolo 20 quater;".



1. Dopo l'articolo 20 quinquies della l.r. 36/2005 è inserito il seguente:
"Art. 20 quinquies1 (Riserva di alloggi a favore delle Forze dell'ordine ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Ai fini dell'assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata, ai soggetti appartenenti alle Forze dell'ordine ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si applicano il limite temporale contenuto nella lettera a bis) del comma 1 dell'articolo 20 quater ed i requisiti di cui alle lettere b), c) e d) del medesimo comma. Il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20quater non opera altresì nei confronti degli altri componenti del nucleo familiare.
2. Nei confronti degli assegnatari appartenenti ai soggetti di cui al comma 1:
a) si applica il canone previsto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo);
b) costituisce causa di decadenza la cessazione del servizio prestato dai medesimi nel territorio regionale.
3. Gli assegnatari di cui al comma 1 non perdono il diritto all'abitazione con la cessazione dal servizio per pensionamento e per infermità, purché sussistano nei loro confronti i requisiti di cui all'articolo 20 quater. In caso di decesso dell'assegnatario, si applica la disciplina prevista dall'articolo 20 septies.".



1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 20 decies della l.r. 36/2005 sono aggiunte le seguenti lettere:
"f bis) l'assegnatario abbia riportato denunce per inosservanza dell'obbligo di istruzione per i figli minori;
f ter) l'assegnatario abbia riportato condanne, anche non definitive, ivi compresi i casi di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, per i reati previsti dall'articolo 3 bis del d.l. 93/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 decies della l.r. 36/2005 è inserito il seguente:
"1 bis. Nelle ipotesi di dichiarazione di decadenza dell'assegnatario previste dalle lettere f bis) ed f ter) del comma 1 nonché in caso di perdita del requisito di cui alla lettera e bis) del comma 1 dell'articolo 20 quater, le persone conviventi con il medesimo subentrano nella titolarità del contratto.".



1. Il comma 3 ter dell'articolo 20 undecies della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:
"3 ter. In caso di pagamento totale di quanto dovuto, anche mediante piano di recupero concordato con l'ente gestore, eventuali provvedimenti di risoluzione e decadenza rimangono privi di effetto, compresa l'applicazione dell'indennità di cui al comma 3 bis.".

2. Al comma 4 dell'articolo 20 undecies della l.r. 36/2005 le parole "In tale ipotesi non si procede alla risoluzione del contratto" sono sostituite dalle seguenti: "In tale ipotesi non si procede all'esecuzione del provvedimento di risoluzione del contratto".


1. Al comma 1 dell'articolo 20 quinquiesdecies della l.r. 36/2005 le parole: "31 ottobre di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre di ogni anno".
2. Il comma 2 dell'articolo 20 quinquiesdecies della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:
"2. Qualora l'assegnatario ometta l'invio della documentazione richiesta ovvero se questa sia parziale o non attendibile, l'ente gestore, in attesa dell' esito degli accertamenti diretti alla determinazione dell'effettiva capacità economica del soggetto interessato e previa diffida, applica il canone locativo corrispondente rispettivamente alla fascia immediatamente superiore a quella dell'anno precedente ovvero, in mancanza, alla fascia C di cui all'articolo 5 del regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 2 nonché alla fascia immediatamente superiore a quella dichiarata. L'ente gestore verifica altresì i presupposti per la dichiarazione di decadenza.".



1. Il comma 6 dell'articolo 20 septiesdecies della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:
"6. All'assegnatario dell'alloggio in regola con il pagamento dei canoni e dei servizi, ovvero, in subordine, ad un componente del nucleo familiare convivente con l'assegnatario medesimo, è riconosciuto il diritto di acquistare l'immobile al prezzo base, decurtato della percentuale stabilita nella deliberazione di cui al comma 4, e comunque non superiore al 20 per cento, prima dell'espletamento della gara pubblica. Tale diritto può essere esercitato entro sessanta giorni dalla comunicazione del prezzo di vendita. In caso di acquisto da parte di soggetti diversi dall'assegnatario, è fatto salvo il diritto all'abitazione in favore dell'assegnatario medesimo.".



1. Dopo la lettera d) del comma 5 dell'articolo 21 della l.r. 36/2005 sono aggiunte le seguenti:
"d bis) le prestazioni individuate dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) a favore di enti pubblici;
d ter) le attività di supporto tecnico ai Comuni nello svolgimento del procedimento di assegnazione degli alloggi di ERP sovvenzionata di cui all'articolo 20 quinquies.".



1. Il punto 4) della lettera a) condizioni soggettive dell'Allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22 (Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 16 dicembre 2005, n. 36: "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative") è sostituito dal seguente:
"4) presenza di uno o più portatori di handicap, certificata dalle competenti autorità, nel nucleo familiare richiedente (da 2 a 6 punti). Il punteggio viene graduato dai Comuni in relazione al numero dei disabili e al grado di invalidità;".

2. Il punto 7) della lettera a) condizioni soggettive dell'Allegato A della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente:
"7) nuclei familiari composti esclusivamente da giovani di età non superiore a 35 anni (da 2 a 4 punti);".

3. Il punto 10 della lettera a) condizioni soggettive dell'Allegato A della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente:
"10) residenza nel Comune (0,50 punti per ogni anno superiore al decimo sino al ventesimo).".



1. Le disposizioni di cui al comma 3 ter dell'articolo 20 undecies della l.r. 36/2005, così come modificato dal comma 1 dell'articolo 7 di questa legge, si applicano anche ai provvedimenti di risoluzione e decadenza già adottati alla data di entrata in vigore della medesima, qualora non sia ancora intervenuta la riconsegna dell'alloggio.
2. Non costituisce causa di decadenza di cui all'articolo 20 decies della l.r. 36/2005, così come modificato dall'articolo 6 di questa legge, per i soggetti che risultano già assegnatari di un alloggio di ERP sovvenzionata alla data di entrata in vigore della medesima, la perdita dei requisiti di cui alle lettere c) ed e bis) del comma 1 dell'articolo 20 quater della l.r. 36/2005, come modificato dall'articolo 3 di questa legge.
3. Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati prima dell'anno 2000, l'ERAP Marche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, predispone un programma straordinario di alienazione del proprio patrimonio abitativo sino alla percentuale massima del trenta per cento.
4. Le risorse provenienti dall'alienazione degli alloggi di cui al comma 3 vengono utilizzate mediante il programma di reinvestimento di cui all'articolo 6 bis della l.r. 36/2005.


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.