Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 24 agosto 1977, n. 32
Titolo:Delega delle funzioni inerenti la determinazione dell'orario di apertura e di chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 10 della legge 28.7.1971, n. 558.
Pubblicazione:(B.u.r. 31 agosto 1977, n. 51)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 42, l.r. 4 ottobre 1999, n. 26.

Sommario




Art. 1

Le funzioni inerenti la determinazione dell'orario di apertura e di chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio previste dalla legge 28.7.1971, n. 558, sono delegate ai comuni.

Art. 2

Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge 28.7.1971, n. 558, sono delegate ai comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni.

Art. 3

Per la determinazione dell'orario di cui all'art. 1, i comuni osservano le disposizioni contenute nella legge 28.7.1971, n. 558.

Art. 4

Per l'applicazione delle sanzioni e la riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori, si osservano le norme contenute nella legge 24-12-1975, n. 706.
Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni si tiene conto della gravità della violazione, desunta dalle modalità e dalla durata della trasgressione agli orari da osservare, della natura e delle caratteristiche dell'esercizio nella cui conduzione essa è stata commessa, nonché dei precedenti dei trasgressori.
Gli enti delegati pronunciano l'archiviazione dei rapporti e delle denunce di trasgressione sia nel caso che dagli atti non risultino prove sufficienti dell'esistenza della trasgressione o della attribuibilità di essa ai denunciati, sia nel caso che dagli atti medesimi risultino elementi tali da far necessariamente ritenere l'assenza di volontarietà dell'azione dei denunciati medesimi. Il provvedimento di archiviazione è adottato dalla giunta comunale ed è motivato.

Art. 5

Ai fini della valutazione dei precedenti del trasgressore per gli effetti di cui al secondo comma dell'articolo precedente e della seconda frase del primo comma dell'art. 10 della legge 28.7.1971, n. 558, gli enti delegati raccolgono i dati riguardanti i provvedimenti d'irrogazione delle sanzioni, nonché gli eventuali giudizi di opposizione e delle conseguenti pronunce definitive, in uno schedario comunale nel quale sono iscritti i nominativi dei trasgressori residenti nel comune.
A tal fine, i provvedimenti di cui al comma precedente sono comunicati, per la iscrizione nell'apposito schedario, al comune di residenza del trasgressore.
I dati di cui ai commi precedenti sono trasmessi, a richiesta, agli enti delegati, nel territorio dei quali siano rilevate le infrazioni per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 della legge 28 luglio 1971, n. 558.

Art. 6

L'importo delle somme riscosse per applicazione delle pene pecuniarie irrogate dal sindaco è attribuito al comune.
Agli agenti accertatori non è dovuta nessuna compartecipazione a proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle trasgressioni dagli stessi rilevate.

Art. 7

Continua a essere di competenza della Regione la definizione dei processi verbali la cui trattazione si è già iniziata con la contestazione o la notifica ai trasgressori avvenuta fino al giorno precedente l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

Sulla base dei criteri contenuti nella presente legge e nella legge 28 luglio 1971, n. 558, su proposta della giunta regionale, approvata dalla competente commissione consiliare, il presidente della giunta emana le direttive generali su cui si attengono gli enti delegati.
La funzione di vigilanza spetta alla giunta regionale.
Nei casi di accertata inerzia degli enti delegati, per ciò che attiene ad atti obbligatori sottoposti a termini fissi o provvisti di scadenze essenziali derivanti dalla natura degli interventi oggetto di delega, il consiglio regionale adotta i necessari provvedimenti per la messa in atto di interventi sostitutivi e ne dà immediata comunicazione agli enti interessati.

Art. 9

A decorrere dalla data in cui avranno efficacia i provvedimenti comunali emessi nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, cessano di aver vigore, in riferimento al territorio dei medesimi comuni, il decreto del presidente della giunta regionale del 22.1.1973, n. 617 e ogni altro decreto emesso successivamente a tale data in conformità ai disposti contenuti nel decreto predetto.