Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 25 agosto 1977, n. 33
Titolo:Indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico, da cani randagi e da animali predatori.
Pubblicazione:(B.u.r. 31 agosto 1977, n. 51)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Prodotti e produttori agricoli - Produzione animale e vegetale
Note:Abrogata dall'art. 7, l.r. 28 dicembre 1990, n. 59.

Sommario




Art. 1

La Regione concede, entro i limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, un indennizzo agli allevatori per i danni causati agli allevamenti zootecnici da alcune specie di animali di particolare interesse scientifico al fine di salvaguardare l'esistenza.
Indennizza altresì i danni causati agli allevamenti ovini e caprini da cani randagi e da animali predatori.

Art. 2

Le specie animali di cui al primo comma del precedente art. 1 sono:
- il lupo appenninico (canis lupus italicus);
- l'aquila reale (aquila chrysaetos).


Art. 3

Per i danni causati al patrimonio zootecnico dalle specie animali di cui al precedente art. 2 può essere concesso un indennizzo fino alla misura massima dell'80 per cento del valore di mercato del capo di bestiame al momento del danno.
Tale misura è ridotta al 60 per cento per i danni di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Art. 4

Non si fa luogo a indennizzo qualora l'animale, appartenente alla specie di cui al precedente art. 2 che ha causato il danno, venga ucciso dal proprietario dell'allevamento o da chi per esso, tranne per casi di comprovata legittima difesa.

Art. 5

La domanda di indennizzo è presentata al sindaco del comune, ove si è verificato il danno, entro i due giorni successivi. Il comune, previo accertamento e valutazione del danno da parte del veterinario comunale o consorziale, provvede all'accoglimento della domanda proponendo la concessione dell'indennizzo alla giunta regionale per la relativa liquidazione da effettuarsi entro e non oltre 60 giorni dalla data della proposta.

Art. 6

Per il pagamento degli indennizzi di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata, per gli anni dal 1977 al 1981, la spesa complessiva di L. 100 milioni, dei quali L. 15 milioni, per l'anno 1977; l'entità della spesa per ciascuno degli anni successivi è stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma precedente sono stanziate:
- per l'anno 1977, a carico del capitolo 1213104 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per il detto anno - titolo I - rubrica II - con la denominazione "indennizzi per i danni causati da specie animali di notevole interesse scientifico", con stanziamenti di cassa e di competenza, di L. 15 milioni;
- per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte:
- per l'anno 1977, mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 1700105 "Fondo occorrente per far fronte a oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio" - partita n. 2 (parte) dell'elenco n. 7;
- per gli anni successivi, con l'impiego di una quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16- 5- 1970, n. 281.


Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.