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Atto:LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2021, n. 38
Titolo:Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della Regione Marche (Legge di stabilitŕ 2022)
Pubblicazione:(B.U. 31 dicembre 2021, n. 113)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


CAPO I Disposizioni generali
Art. 1 (Quadro finanziario di riferimento)
Art. 2 (Autorizzazioni di spesa per il triennio 2022- 2024)
Art. 3 (Fondi speciali per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio)
CAPO II Disposizioni finanziarie
Art. 4 (Modifica alla l.r. 35/2016)
Art. 5 (Anticipazione finanziaria per fronteggiare la crisi sismica)
Art. 6 (Modalità per la restituzione del finanziamento di cui alla legge regionale 24/2005)
Art. 7 (Servizi di trasporto ferroviario a fini turistici in aree di pregio culturale, naturalistico o storico)
Art. 8 (Disposizioni in materia di tassa di concessione regionale per l'abilitazione venatoria)
Art. 9 (Modifica alla l.r. 9/1986)
CAPO III Disposizioni finali
Art. 10 (Copertura finanziaria)
Art. 11 (Dichiarazione d'urgenza)
Allegati

CAPO I
Disposizioni generali



1. Ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), paragrafo 7 dell'allegato 4/1, il quadro finanziario del periodo 2022-2024 è definito come segue:
a) previsione entrate - anno 2022: euro 5.329.141.949,46;
b) previsione entrate - anno 2023: euro 4.366.953.171,50;
c) previsione entrate - anno 2024: euro 4.152.328.941,44.



1. Sono autorizzate le spese elencate nella Tabella B "Rifinanziamento per gli anni 2022/2024 delle leggi regionali" allegata a questa legge, nei limiti degli importi a fianco riportati.
2. Sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle Missioni e dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella D1 "Cofinanziamenti regionali a programmi statali", allegata a questa legge.
3. Sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle Missioni e dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella D2 "Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari", allegata a questa legge.
4. Sono autorizzate le spese per la realizzazione degli interventi indicati nella Tabella E "Autorizzazioni di spesa", allegata a questa legge, nei limiti degli importi a fianco riportati.


1. Ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. 118/2011, nella Missione 20, Programma 3 dello stato di previsione della spesa è iscritto il Fondo speciale per il finanziamento degli oneri di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio per euro 523.997,00 nell'annualità 2022, euro 1.672.866,00 nell'annualità 2023 ed euro 1.000.000,00 nell'annualità 2024.
CAPO II
Disposizioni finanziarie



1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 35 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche - Legge di stabilità 2017), le parole: "nel corso degli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel corso degli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022".
2. Dall'applicazione di questo articolo deriva un minore gettito stimato in euro 1.992.243,00 per l'esercizio 2022, in euro 2.125.059,00 per ciascun esercizio 2023 e 2024 del bilancio di previsione 2022/2024, computato nello stanziamento iscritto al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" e già compensato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022/2024.


1. Al fine di garantire la continuità della realizzazione degli interventi connessi agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Marche a far data dal 24 agosto 2016, è autorizzata, per l'anno 2022, un'anticipazione straordinaria di euro 10.000.000,00.
2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1, iscritta in aumento della Missione 11, Programma 2, Titolo 3 si provvede con le risorse iscritte al Titolo 5, Tipologia 2, Categoria 1, dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2022-2024.
3. Le risorse di cui al comma 1 confluiscono nella contabilità speciale numero 6023 già aperta in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 26 agosto 2016, n. 388 (Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016), finalizzata alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale.
4. Al recupero delle somme anticipate si provvede entro sessanta giorni dall'effettivo accredito dei fondi statali e comunque non oltre il 30 novembre 2022.


1. Al fine di assicurare il recupero delle somme destinate ad alimentare il Fondo di rotazione denominato Foncooper-Regione Marche di cui all'articolo 11 della legge regionale 11 ottobre 2005, n. 24 (Assestamento del bilancio 2005), è autorizzata la rateizzazione decennale della restituzione dei finanziamenti ottenuti dalle cooperative, a valere sul fondo medesimo, comprensiva degli interessi.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la concessione della rateizzazione relativa alla restituzione dei finanziamenti ottenuti alla data di entrata in vigore di questa legge.


1. La Regione promuove l'attivazione, anche in collaborazione con enti locali, fondazioni o associazioni del settore, di servizi di trasporto ferroviario, a fini turistici, su linee ferroviarie in disuso o in corso di dismissione site in aree di particolare pregio culturale, naturalistico o storico da esercire esclusivamente con materiale rotabile storico o turistico come definito dalla normativa statale vigente.
2. La Giunta definisce l'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 approvando uno specifico programma triennale da aggiornare con cadenza almeno biennale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione.
3. Al finanziamento dei servizi ferroviari di cui al comma 1 concorrono risorse regionali nonché quelle eventualmente provenienti da assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato, in quanto compatibili, da iscrivere a carico della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 01 "Trasporto ferroviario", nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.
4. Per il finanziamento dei servizi ferroviari di cui a questo articolo, in sede di prima applicazione, con questa legge è autorizzata, a carico della Missione 10, Programma 01, al Titolo 1 la spesa massima di euro 500.000,00 per l'anno 2022, di euro 600.000,00 per l'anno 2023 e di euro 600.000,00 per l'anno 2024.


1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la tassa di concessione regionale di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), non è dovuta per i primi due anni successivi al rilascio dell'abilitazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica fino al 31 dicembre 2024.
3. Dall'applicazione di questo articolo deriva un minore gettito stimato in euro 18.900,00 per l'esercizio 2022, in euro 37.800,00 per ciascun esercizio 2023 e 2024 del bilancio di previsione 2022/2024, computato nello stanziamento iscritto al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" e già compensato nella Missione 16 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022/2024.


1. Al comma 3 bis dell'articolo 5 bis della legge regionale 18 aprile 1986, n. 9 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Alla Presidente della Commissione è riconosciuto il diritto agli stessi permessi previsti per gli assessori comunali dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).".
CAPO III
Disposizioni finali



1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute in questa legge, si fa fronte con le risorse iscritte nello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione 2022/2024, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione delle spese.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2022.

Allegati

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