Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2021, n. 39 |
Titolo: | Bilancio di previsione 2022-2024 |
Pubblicazione: | (B.U. 31 dicembre 2021, n. 113) |
Stato: | Vigente |
Tema: | FINANZA |
Settore: | CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE |
Materia: | Bilanci – Leggi finanziarie |
Sommario
Art. 1 (Stato di previsione delle entrate e delle spese)
Allegati al bilancioArt. 3 (Immobili ascritti al patrimonio disponibile)
Art. 4 (Disposizioni relative allo stato di previsione delle entrate)
Art. 5 (Disposizioni generali per la gestione degli stanziamenti di competenza)
Art. 6 (Disposizioni in merito alla quota vincolata del risultato di amministrazione presunto applicata al bilancio di previsione)
Art. 7 (Fondi di riserva)
Art. 8 (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti)
Art. 9 (Autorizzazione all'indebitamento per nuovi investimenti del triennio 2022/2024)
Art. 10 (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati e per l'emissione di prestiti obbligazionari)
Art. 11 (Variazioni di bilancio)
Art. 12 (Dichiarazione d'urgenza)
Allegati
Allegati al bilancioArt. 3 (Immobili ascritti al patrimonio disponibile)
Art. 4 (Disposizioni relative allo stato di previsione delle entrate)
Art. 5 (Disposizioni generali per la gestione degli stanziamenti di competenza)
Art. 6 (Disposizioni in merito alla quota vincolata del risultato di amministrazione presunto applicata al bilancio di previsione)
Art. 7 (Fondi di riserva)
Art. 8 (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti)
Art. 9 (Autorizzazione all'indebitamento per nuovi investimenti del triennio 2022/2024)
Art. 10 (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati e per l'emissione di prestiti obbligazionari)
Art. 11 (Variazioni di bilancio)
Art. 12 (Dichiarazione d'urgenza)
Allegati
1. Per l'esercizio finanziario 2022, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono previste entrate di competenza per euro 5.329.141.949,46 e di cassa per euro 8.180.574.812,07 e sono autorizzati impegni di spesa per euro 5.329.141.949,46 e pagamenti per euro 7.921.963.826,43 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati a questa legge.
2. Per l'esercizio finanziario 2023 sono previste entrate di competenza per euro 4.366.953.171,50 e sono autorizzati impegni di spesa per euro 4.366.953.171,50 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati a questa legge.
3. Per l'esercizio finanziario 2024 sono previste entrate di competenza per euro 4.152.328.941,44 e sono autorizzati impegni di spesa per euro 4.152.328.941,44 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati a questa legge.
1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) Prospetto delle entrate per titoli e tipologie (allegato 1);
b) Prospetto delle spese per missioni, programmi e titoli (allegato 2);
c) Riepilogo generale delle entrate per titoli (allegato 3);
d) Riepilogo generale delle spese per titoli (allegato 4);
e) Riepilogo generale delle spese per missioni (allegato 5);
f) Quadro generale riassuntivo (allegato 6);
g) Equilibri di bilancio (allegato 7);
h) Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (allegato 8);
i) Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (allegato 9);
j) Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato 10);
k) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 11);
l) Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12);
m) Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 13);
n) Tabella dimostrativa del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (allegato 14);
o) Elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2022-2024 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio (allegato 15);
p) Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (allegato 16);
q) Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (allegato 17);
r) Allegato di interesse del tesoriere (allegato 18);
s) Nota integrativa (allegato 19).
t) Elenco dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione (allegato 20).
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 71 bis della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), nell'Allegato 20 di questa legge è riportato l'elenco dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione, redatto ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
1. Sono autorizzati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione nei confronti dello Stato delle quote di tributi erariali attribuiti alla Regione Marche e il versamento, nella cassa della Regione medesima, di ogni altra somma e proventi dovuti per l'anno 2022, in relazione allo stato di previsione delle entrate. Sono altresì autorizzati gli accertamenti delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante per gli esercizi finanziari 2023 e 2024.
1. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione delle spese di cui all'articolo 1.
2. E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione delle spese per l'anno 2022 di cui all'articolo 1.
3. La limitazione di cui al comma 1 si applica anche a tutte le autorizzazioni di spesa e alle leggi regionali vigenti. Gli interventi finanziati dalle leggi regionali di spesa sono riprogrammati in rapporto all'entità degli stanziamenti iscritti in competenza.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere gli atti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla normativa statale vigente. A tal fine gli stanziamenti di spesa, per l'esercizio in corso, possono essere resi indisponibili a fini gestionali. Restano comunque garantiti gli stanziamenti necessari alla copertura delle obbligazioni giuridicamente perfezionate in scadenza e degli oneri inderogabili.
5. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011, sono autorizzate le spese di cui alla tabella A (Elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2022-2024 quantificate annualmente con legge di approvazione del bilancio), allegata a questa legge, nei limiti degli importi ivi indicati.
1. Per l'anno 2022 è autorizzato, ai sensi del comma 8 dell'articolo 42 e del paragrafo 9.2 dell'Allegato n.4/2 del "Principio contabile applicato della contabilità finanziaria" del d.lgs. 118/2011, l'utilizzo anticipato di una quota vincolata pari ad euro 40.009.536,62 del risultato di amministrazione presunto del 2021 di cui all'Allegato 8 a questa legge.
2. Le quote di avanzo vincolato, di cui al comma 1, derivanti dalle economie di spesa relative alle risorse di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 2020, n. 20 (Misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche) per l'importo di euro 2.781.790,54 sono iscritte, con questa legge, nell'anno 2022 per il finanziamento di nuovi interventi volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus Covid-19 ai sensi dell'articolo 109, comma 1 ter, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a carico delle Missioni e dei Programmi di seguito elencati:
a) Missione 10, Programma 01, Titolo 1 per euro 500.000,00;
b) Missione 07, Programma 01, Titolo 1 per euro 2.281.790,54.
3. Le quote di avanzo vincolato, di cui al comma 1, derivanti dalle economie di spesa relative alle risorse di cui all'articolo 3 della l.r. 20/2020 pari ad euro 16.395.441,48 sono iscritte, con questa legge, nell'anno 2022 e reimputate nell'annualità 2023 in relazione all'esigibilità della spesa per il finanziamento di nuovi interventi di investimento a carico delle Missioni e dei Programmi di seguito elencati:
a) per l'anno 2022:
1) Missione 01, Programma 01, Titolo 2 per euro 30.000,00;
2) Missione 01, Programma 03, Titolo 2 per euro 350.000,00;
3) Missione 01, Programma 08, Titolo 2 per euro 193.500,00;
4) Missione 10, Programma 05, Titolo 2 per euro 15.353,12;
5) Missione 11, Programma 01, Titolo 2 per euro 1.353.575,00;
6) Missione 14, Programma 05, Titolo 2 per euro 1.500.000,00;
7) Missione 15, Programma 04, Titolo 2 per euro 100.000,00;
8) Missione 16, Programma 03, Titolo 2 per euro 6.040.212,35;
b) per l'anno 2023:
1) Missione 01, Programma 01, Titolo 2 per euro 30.000,00;
2) Missione 01, Programma 08, Titolo 2 per euro 377.215,53;
3) Missione 09, Programma 01, Titolo 2 per euro 40.000,00;
4) Missione 10, Programma 06, Titolo 2 per euro 49.500,00;
5) Missione 11, Programma 01, Titolo 2 per euro 10.000,00;
6) Missione 14,Programma 05, Titolo 2 per euro 5.806.085,48;
7) Missione 15,Programma 04, Titolo 2 per euro 500.000,00.
1. Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione delle spese, Missione 20, Programma 1 "Fondi di riserva", è iscritto il Fondo di riserva per le spese obbligatorie per euro 287.243,72 nell'annualità 2022, per euro 500.000,00 nell'annualità 2023 e per euro 500.000,00 nell'annualità 2024. Sono dichiarate obbligatorie le spese di cui all'elenco "Spese obbligatorie" allegato a questa legge (Allegato 12).
2. Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione delle spese, Missione 20, Programma 1 "Fondi di riserva", è iscritto il Fondo di riserva per le spese impreviste per euro 196.000,00 nell'annualità 2022, per euro 200.000,00 nell'annualità 2023 e per euro 200.000,00 nell'annualità 2024. L'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste è allegato a questa legge (Allegato 13).
3. Ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione della spesa, Missione 20, Programma 1 "Fondi di riserva" è iscritto il Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa per complessivi euro 480.000.000,00 - annualità 2022.
4. I fondi di riserva non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa.
1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, è autorizzato per l'anno 2022 il ricorso al debito per far fronte a effettive esigenze di cassa a copertura del disavanzo di amministrazione relativo al debito autorizzato e non contratto per spesa di investimento per l'importo di euro 150.291.538,64, derivante dal risultato presunto di amministrazione dell'esercizio 2021 da aggiornarsi con legge di assestamento del bilancio 2022-2024, sulla base delle risultanze definitive del rendiconto 2021.
2. Con riferimento all'autorizzazione di cui al comma 1 sono rinnovate per l'esercizio 2022 le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:
a) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2006 nell'importo di euro 13.696.204,51;
b) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2007 nell'importo di euro 14.263.893,73;
c) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2008 nell'importo di euro 19.022.285,75;
d) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2009 nell'importo di euro 10.530.386,76;
e) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2010 nell'importo di euro 16.646.971,23;
f) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2011 nell'importo di euro 6.088.875,44;
g) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2019 nell'importo di euro 6.788.947,38;
h) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2020 nell'importo di euro 16.362.761,32;
i) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2021 nell'importo di euro 46.891.212,52.
1. Nel triennio 2022/2024 per la copertura degli interventi di investimento è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 172.721.984,66 di cui euro 78.929.278,20 nel 2022, euro 58.706.632,13 nel 2023 ed euro 35.086.074,33 nel 2024, nel rispetto della normativa statale vigente.
1. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla contrazione di mutui passivi, all'emissione di prestiti obbligazionari e al ricorso a nuove forme di finanziamento similari sul mercato internazionale dei capitali, fino all'importo massimo di euro 323.013.523,30 nel rispetto della normativa statale vigente. La Giunta regionale è altresì autorizzata a ristrutturare l'esistente debito, sia per la parte capitale sia per la parte interessi, nel rispetto della normativa statale vigente. La Giunta regionale determina le condizioni e le modalità delle forme di finanziamento di cui a questo comma.
2. L'onere relativo alle rate di ammortamento derivanti dall'utilizzo delle forme di finanziamento di cui al comma 1 trova la copertura nel bilancio di previsione nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota interessi e quota capitale, afferenti alla Missione 50, Programmi 1 e 2.
3. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2024 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.
4. Le eventuali economie rinvenienti dalle operazioni riguardanti il debito rappresentato dal Bramante Bond sono prudentemente vincolate fino al termine delle operazioni di ristrutturazione.
5. Al fine di costituire il meccanismo graduale di ammortamento del debito rappresentato dal Bramante Bond è istituito a carico della Missione 50, Programma 02, il Fondo di ammortamento del Bramante Bond.
6. Il Fondo di ammortamento del Bramante Bond è alimentato dagli impegni assunti nel bilancio per il rimborso del debito e dalle economie rinvenienti dalle operazioni di cui al comma 4, iscritte a carico della Missione 50, Programma 02. Il Fondo di ammortamento del Bramante Bond è incrementato annualmente dalla quota di capitale destinata all'ammortamento sintetico del debito.
7. Il Fondo di ammortamento del Bramante Bond è vincolato per competenza e per cassa ed è destinato al rimborso del capitale fino alla scadenza del prestito.
1. Le variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale sono apportate ai sensi e secondo le modalità previste dalle disposizioni del d.lgs. 118/2011.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con provvedimenti amministrativi da trasmettere al Consiglio-Assemblea legislativa regionale, le variazioni di cui al comma 1, ai sensi degli articoli 16, comma 1, e 51 del d.lgs. 118/2011.
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione; le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2022.
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