Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2022, n. 22
Titolo:Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero)
Pubblicazione:(B.U. 13 ottobre 2022, n. 86)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SPORT - TEMPO LIBERO
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero) è inserita la seguente:
"c bis) per atleti-guida ed accompagnatori sportivi;".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 5/2012 è inserito il seguente:
"2 bis. La Regione può concedere, in alternativa ai contributi previsti alla lettera c bis) del comma 1, contributi alle persone con disabilità che praticano a livello agonistico o professionistico discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP e che necessitano per la preparazione o la partecipazione a competizioni dell'ausilio di un atleta-guida o di un accompagnatore sportivo.".

3. Al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 5/2012 le parole: "ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 2 e 2 bis".


1. Dopo l'articolo 13 della l.r. 5/2012, nel Capo IV, è inserito il seguente:
"Art. 13 bis (Elenco regionale degli atleti-guida e degli accompagnatori sportivi)
1. Al fine di garantire un'adeguata informazione alle società e alle associazioni sportive nonché alle persone con disabilità che praticano discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP, è istituito l'elenco regionale degli atleti guida e degli accompagnatori sportivi.
2. L'elenco è costituito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare. L'iscrizione all'elenco avviene su richiesta degli interessati, previa verifica, da parte della struttura indicata dalla Giunta regionale, del possesso dei requisiti necessari.
3. L'elenco ha esclusivamente funzioni informative e conoscitive.".



1. Dopo l'articolo 13 bis della l.r. 5/2012, come inserito dall'articolo 2, nel Capo IV, è inserito il seguente:
"Art. 13 ter (Collaborazioni istituzionali per la pratica sportiva agonistica delle persone con disabilità)
1. La Regione può stipulare accordi di collaborazione con le Università con sedi nelle Marche che attivano corsi di laurea in Scienze delle attività motorie e sportive, con l'Ufficio Scolastico Regionale e con le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado per il coinvolgimento degli studenti nelle attività di atleti-guida e accompagnatori sportivi, nel contesto dei percorsi formativi teorico-pratici.".



1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.