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Atto:LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2022, n. 26
Titolo:

Proroga del termine di cui al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attivitŕ edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile)

Pubblicazione:(B.U. 7 dicembre 2022, n. 104)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Disposizioni generali
Note:

Abrogata per il combinato disposto degli artt. 35 e 36, l.r. 30 novembre 2023, n. 19, dall'1 gennaio 2024.


Sommario





1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) le parole: "non oltre il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole: "non oltre il 31 dicembre 2024".


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.