Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2022, n. 26 |
Titolo: | Proroga del termine di cui al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attivitŕ edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) |
Pubblicazione: | (B.U. 7 dicembre 2022, n. 104) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE |
Settore: | EDILIZIA |
Materia: | Disposizioni generali |
Note: | Abrogata per il combinato disposto degli artt. 35 e 36, l.r. 30 novembre 2023, n. 19, dall'1 gennaio 2024. |
Sommario
Art. 1 (Modifica all'articolo 9 della l.r. 22/2009)
Art. 2 (Invarianza finanziaria)
Art. 3 (Dichiarazione d'urgenza)
Art. 2 (Invarianza finanziaria)
Art. 3 (Dichiarazione d'urgenza)
1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) le parole: "non oltre il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole: "non oltre il 31 dicembre 2024".
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.