Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2022, n. 27
Titolo:Ulteriori modifiche alla legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno)
Pubblicazione:(B.U. 15 dicembre 2022, n. 106)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Boschi e foreste – Prodotti del sottobosco e tartufi - Collina e montagna

Sommario


Art. 1 (Modifiche all'articolo 2 bis della l.r. 5/2013)
Art. 2 (Modifica all'articolo 3 della l.r. 5/2013)
Art. 3 (Modifiche all'articolo 4 della l.r. 5/2013)
Art. 4 (Modifica all'articolo 5 della l.r. 5/2013)
Art. 5 (Modifica all'articolo 9 della l.r. 5/2013)
Art. 6 (Modifiche all'articolo 10 della l.r. 5/2013)
Art. 7 (Modifica all'articolo 11 della l.r. 5/2013)
Art. 8 (Modifica all'articolo 12 della l.r. 5/2013)
Art. 9 (Modifiche all'articolo 14 della l.r. 5/2013)
Art. 10 (Modifiche all'articolo 16 della l.r. 5/2013)
Art. 11 (Modifica all'articolo 17 della l.r. 5/2013)
Art. 12 (Modifica all'articolo 18 della l.r. 5/2013)
Art. 13 (Modifica all'articolo 19 della l.r. 5/2013)
Art. 14 (Modifiche all'articolo 20 della l.r. 5/2013)
Art. 15 (Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 5/2013)
Art. 16 (Inserimento dell'articolo 21 bis nella l.r. 5/2013)
Art. 17 (Modifica all'articolo 22 della l.r. 5/2013)
Art. 18 (Modifica all'allegato A della l.r. 5/2013)



1. Il comma 2 dell'articolo 2 bis della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno) è sostituito dal seguente:
"2. Il Tavolo è composto da:
a) l'assessore competente in materia o suo delegato, che lo presiede;
b) un componente della competente commissione assembleare;
c) due rappresentanti per provincia delle associazioni dei tartufai delle Marche;
d) un rappresentante per provincia delle associazioni dei tartuficoltori delle Marche;
e) due rappresentanti delle associazioni dei trasformatori e dei commercianti di tartufo delle Marche;
f) un rappresentante dei Centri sperimentali di tartuficoltura delle Marche di cui all'articolo 4;
g) due rappresentanti delle associazioni agricole della regione Marche;
h) un rappresentante delle Unioni Montane designato dall'Uncem.".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 bis della l.r. 5/2013, come modificato da questo articolo, è inserito il seguente:
"2 bis. Le associazioni devono essere regolarmente costituite con atto pubblico ed avere sede nella regione Marche.".



1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 5/2013 la parola: "Comunità" è sostituita dalla seguente: "Unioni". 


1. La rubrica dell'articolo 4 della l.r. 5/2013 è sostituita dalla seguente: "Centri sperimentali di tartuficoltura delle Marche".
2. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 5/2013 le parole: "Il Centro sperimentale di tartuficoltura della Regione, con sede a Sant'Angelo in Vado, svolge le seguenti funzioni:" sono sostituite dalle seguenti: "I Centri sperimentali di tartuficoltura della Regione, con sede a Sant'Angelo in Vado, già primo centro delle Marche, e Amandola, svolgono le seguenti funzioni:".
3. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 5/2013 la parola "divulgazione" è sostituita dalle seguenti: "formazione, informazione".


1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 5/2013 la parola: "Comunità" è sostituita dalla seguente: "Unioni".


1. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 5/2013 le parole: "previo parere del Centro sperimentale di tartuficoltura, che potrà" sono sostituite dalle seguenti: "i Centri sperimentali di tartuficoltura delle Marche, che potranno".


1. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 5/2013 è sostituita dalla seguente:
"h) l'acquisto, la detenzione, l'utilizzo, la vendita e la somministrazione dei tartufi freschi raccolti nel territorio regionale, da parte di commercianti ed esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, prima del periodo di raccolta e oltre quindici giorni successivi alle date di chiusura della raccolta indicate nella tabella allegata a questa legge;".

2. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 5/2013, come sostituita dal comma 1, è aggiunta la seguente:
"h bis) l'apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute o revocate.".



1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 5/2013 le parole: "Il Centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado" sono sostituite dalle seguenti: "I Centri sperimentali di tartuficoltura delle Marche".


1. Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 5/2013 è aggiunto il seguente:
"4 bis. In base alla convenzione di amicizia e di buon vicinato stipulata con la Repubblica di San Marino, i cittadini di detta Repubblica sono ammessi all'esercizio della cerca e della raccolta di tartufi all'interno del territorio della regione Marche, alle condizioni e nei limiti di cui a questa legge.".



1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 5/2013 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nel rispetto delle prescrizioni contenute agli articoli 12 e 13 e all'allegato A di questa legge".
2. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 5/2013 la parola: "tartufaie" è sostituita dalle seguenti: "aree demaniali" e le parole: "della tartufaia" sono sostituite dalle parole: "dell'area di raccolta".
3. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 5/2013 le parole: "della specie prevalente presente nel proprio territorio" sono soppresse.
4. Al comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 5/2013 le parole: "sono rilasciati permessi non limitati ad un numero prestabilito, previa comunicazione agli enti competenti da parte del soggetto interessato alla ricerca e raccolta" sono sostituite dalle seguenti: "è prevista la sola comunicazione di intenzione di raccolta".


1. Il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 5/2013 è sostituito dal seguente:
"3. Per tartufaia controllata si intende una tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti nei quali sono da ricomprendere anche eventuali interventi di incremento con piante micorrizate o limitati interventi di ampliamento della superficie non superiori al 10 per cento di quella per la quale si chiede il riconoscimento. La superficie massima della tartufaia controllata non può superare i sei ettari, elevabili a venticinque ettari nel caso di consorzi od altre forme associative tra aventi titolo, riconducibili ad aree accorpate e non confinanti ad altre tartufaie controllate.".

2. Al comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 5/2013 le parole: "o in cui sia comunque comprovata la produzione di tartufi" sono soppresse.
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 5/2013, come modificato dal comma 2, è inserito il seguente:
"4 bis. Le tartufaie coltivate e controllate riconosciute prima dell'entrata in vigore di questa legge debbono essere rinnovate nei termini e nei modi stabiliti dalla Giunta regionale pena la revoca del provvedimento di riconoscimento.".

4. Il comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 5/2013 è abrogato.


1. Il comma 5 dell'articolo 17 della l.r. 5/2013 è sostituito dal seguente:
"5. Alla revoca consegue l'obbligo della rimozione delle tabelle di identificazione della tartufaia entro e non oltre i novanta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento. In caso di mancato adempimento l'ente competente provvederà alla rimozione delle stesse a spese dell'interessato.".



1. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 5/2013 le parole: "; qualora non sia possibile ottenere tale attestazione le piante, prima della messa a dimora per costituire l'impianto, sono certificate dagli organismi riconosciuti dalla Regione" sono soppresse.


1. Al comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 5/2013 le parole: "il Centro sperimentale di tartuficoltura" sono sostituite dalle seguenti: "i Centri sperimentali di tartuficoltura delle Marche".


1. Il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 5/2013 è sostituito dal seguente:
"2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate per ciascuna delle seguenti violazioni, nei limiti minimi e massimi indicati:
a) cerca o raccolta in periodo di divieto o senza abilitazione o autorizzazione o in mancanza del versamento della tassa regionale: da euro 300,00 a euro 2.100,00;
b) cerca o raccolta durante le ore notturne e al di fuori degli orari stabiliti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a): da euro 300,00 a euro 2.100,00;
c) cerca o raccolta con modalità difformi da quelle previste da questa legge: da euro 300,00 a euro 2.100,00;
d) cerca o raccolta nelle zone controllate e coltivate: da euro 300,00 a euro 2.100,00;
e) raccolta o detenzione di tartufi non maturi: da euro 300,00 a euro 2.100,00;
f) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute o mancata rimozione di tabelle nelle tartufaie revocate: da euro 300,00 a euro 2.100,00;
g) commercio di tartufi freschi appartenenti a specie non ammesse o commercio di tartufi freschi senza il rispetto delle modalità prescritte dall'articolo 7 della legge 752/1985: da euro 2.000,00 a euro 6.000,00;
h) commercio e somministrazione dei tartufi non maturi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 8 della legge 752/1985: da euro 500,00 a euro 3.000,00;
i) commercio dei tartufi conservati senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 752/1985, salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515,516,517 bis e 517 quater del codice penale: da euro 500,00 a euro 3.000,00;
l) assenza o errata comunicazione annuale alla Regione delle quantità commercializzate secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4: da euro 300,00 ad euro 2.100,00;
m) violazione del divieto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g): da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;
n) violazione del divieto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera h): da euro 2.000,00 a euro 10.000,00.".

2. Il comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 5/2013 è sostituito dal seguente:
"3. Per le violazioni delle disposizioni di questa legge non altrimenti sanzionate, si applica la sanzione amministrativa di una somma da euro 50,00 a euro 500,00.".

3. Il comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 5/2013 è abrogato.


1. L'articolo 21 della l.r. 5/2013 è sostituito dal seguente:
"Art. 21 (Disposizioni finanziarie)
1. I proventi spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 13 di questa legge sono già iscritti a carico del Titolo 1, Tipologia 101, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2022/2024 e quantificati per gli anni 2022, 2023 e 2024 in euro 360.000,00.
2. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 4 dell'articolo 13 è autorizzata, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1, per ciascuno degli anni del triennio 2022/2024, la spesa massima di euro 360.000,00 già iscritta nel bilancio 2022/2024 a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 per euro 252.000,00 e al Titolo 2 per euro 108.000,00.
3. Per gli esercizi successivi, all'autorizzazione delle spese previste da questa legge, quantificate nei limiti delle entrate di cui al comma 1, si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.".



1. Dopo l'articolo 21 della l.r. 5/2013 è inserito il seguente:
"Art. 21 bis (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale controlla l'attuazione di questa legge e valuta i risultati ottenuti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione con cui vengono descritte e documentate le azioni e gli interventi attivati, con particolare riguardo alle iniziative in tema di formazione e informazione, ai beneficiari, alle risorse impegnate.
3. La relazione comprende anche la documentazione trasmessa alla Giunta regionale dagli enti competenti.
4. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale e la Giunta regionale pubblicano sui propri siti web istituzionali la relazione di cui al comma 2.".



1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 22 della l.r. 5/2013 sono abrogati.


1. Al primo trattino della Tabella dell'allegato A alla l.r. 5/2013 le parole: "31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "20 gennaio".