Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE STATUTARIA 9 giugno 2023, n. 9 |
Titolo: | Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 “Statuto della Regione Marche” |
Pubblicazione: | (B.U. 15 giugno 2023, n. 52) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | ASPETTI ISTITUZIONALI |
Materia: | Statuto - Stemma e gonfalone |
Sommario
Art. 1 (Modifica all'articolo 26 della legge statutaria 1/2005)
Art. 2 (Inserimento dell'articolo 28 bis nella legge statutaria 1/2005)
Art. 2 (Inserimento dell'articolo 28 bis nella legge statutaria 1/2005)
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 26 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) è sostituita dalla seguente:
"c) può delegare specifiche attività ai singoli consiglieri regionali. Il consigliere delegato partecipa alle sedute della Giunta senza diritto di voto, ove si discuta di questioni attinenti alle attività delegate. L'esercizio della delega non dà luogo ad alcuna indennità, né all'istituzione di una struttura speciale di collaborazione, dovendosi avvalere degli uffici del dipartimento cui la delega afferisce;".
1. Dopo l'articolo 28 della legge statutaria 1/2005 è inserito il seguente:
"Art. 28 bis (Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale)
1. Il Presidente della Giunta regionale può nominare il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale.
2. Il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale coadiuva il Presidente della Giunta regionale nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato e, in particolare:
a) partecipa alle sedute della Giunta regionale, pur non facendone parte, senza diritto di voto;
b) può essere incaricato dal Presidente della Giunta regionale di seguire specifiche questioni, anche attraverso la partecipazione a incontri e tavoli istituzionali e con facoltà di riferire direttamente su argomenti afferenti ai compiti attribuiti;
c) può essere delegato a rispondere a interrogazioni dinanzi al Consiglio-Assemblea legislativa regionale.
3. La legge regionale fissa l'indennità spettante al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, che può essere scelto anche al di fuori dei componenti del Consiglio-Assemblea legislativa regionale. Nel caso in cui il Sottosegretario sia nominato tra i consiglieri regionali, allo stesso non spetta alcuna indennità aggiuntiva rispetto a quella già percepita in qualità di consigliere regionale.".