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Atto:LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2023, n. 16
Titolo:Assestamento del bilancio 2023-2025 e modifiche normative
Pubblicazione:(B.U. 26 ottobre 2023, n. 92)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


CAPO I ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025
Art. 1 (Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 2022)
Art. 2 (Giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2022)
Art. 3 (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2022)
Art. 4 (Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione di mutui alle risultanze del conto consuntivo dell'anno 2022)
CAPO II MODIFICHE ALLA NORMATIVA REGIONALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE
Art. 5 (Modifiche alla l.r. 36/2005)
Art. 6 (Modifiche alla l.r. 14/2015)
Art. 7 (Modifica alla l.r. 4/2022)
Art. 8 (Modifiche alla l.r. 31/2022)
Art. 9 (Interventi di sostegno al sistema delle imprese)
Art. 10 (Fondi speciali per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio)
Art. 11 (Fondi di riserva)
Art. 12 (Modifiche alla l.r. 31/2001)
CAPO III VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025. DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 13 (Variazioni delle tabelle allegate alla l.r. 31/2022 e alla l.r. 32/2022)
Art. 14 (Autorizzazione all'indebitamento per investimenti nel triennio 2023/2025)
Art. 15 (Variazioni allo stato di previsione della entrata e della spesa 2023-2025)
Art. 16 ( Allegati)
Art. 17 (Copertura finanziaria)
Art. 18 (Dichiarazione d'urgenza)
Allegati

CAPO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025



1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2022, gia iscritti con la legge regionale 30 dicembre 2022, n. 32 (Bilancio di previsione 2023-2025), nello stato di previsione delle entrate per l'importo presunto di euro 2.851.356.322,61, sono rideterminati in euro 2.016.621.548,51 in conformita ai corrispondenti dati risultanti dal rendiconto generale della Regione per l'anno 2022.
2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2022, gia iscritti con la l.r. 32/2022 nello stato di previsione della spesa per l'importo presunto di euro 2.198.552.930,21, sono rideterminati in euro 1.522.491.981,51 in conformita ai corrispondenti dati risultanti dal rendiconto generale della Regione per l'anno 2022.


1. L'ammontare della giacenza di cassa presso la tesoreria regionale alla chiusura dell'esercizio 2022, gia iscritta con la l.r. 32/2022 nello stato di previsione delle entrate per l'importo presunto di euro 324.588.849,30, è stabilita per effetto delle risultanze del rendiconto generale della Regione per l'anno 2022, nell'importo di euro 520.155.472,21.


1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del rendiconto generale della Regione per l'anno 2022, è quantificato in euro 823.644.094,27.
2. L'ammontare relativo alle quote accantonate e vincolate, specificate nell'Allegato a) "Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione" del rendiconto generale della Regione per l'anno 2022, è pari complessivamente a euro 880.765.808,63.
3. Per effetto delle quote accantonate e delle quote vincolate, l'esercizio 2022 si chiude con un disavanzo di amministrazione di euro 57.121.714,36 che corrisponde interamente al debito autorizzato e non contratto specificato nell'Allegato o) "Prospetto mutui autorizzati e non contratti" del rendiconto generale della Regione per l'anno 2022.


1. L'autorizzazione alla contrazione di mutui degli anni pregressi per il finanziamento degli investimenti realizzati, già stabilita dal comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 32/2022 in complessivi euro 169.623.110,65, è rideterminata in complessivi euro 57.121.714,36 secondo le risultanze dell'Allegato o) "Prospetto mutui autorizzati e non contratti" del rendiconto generale della Regione per l'anno 2022, come di seguito specificato:
a) relativamente all'anno 2007 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito in euro 7.968.854,50, è azzerato;
b) relativamente all'anno 2008 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito in euro 13.956.684,01, è rideterminato in euro 7.282.100,95;
c) relativamente all'anno 2009 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito in euro 6.074.314,53, è rideterminato in euro 1.208.095,31;
d) relativamente all'anno 2010 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito in euro 9.452.979,18, è rideterminato in euro 9.299.498,69;
e) relativamente all'anno 2011 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito in euro 5.284.035,10, è rideterminato in euro 5.044.035,10;
f) relativamente all'anno 2019 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito in euro 6.788.947,38, è confermato nel medesimo importo;
g) relativamente all'anno 2020 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito in euro 13.530.237,10, è rideterminato in euro 13.527.196,90;
h) relativamente all'anno 2021 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito in euro 13.972.030,87, è rideterminato in euro 13.971.840,03;
i) relativamente all'anno 2022 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito in euro 92.595.027,98, è azzerato.

CAPO II
MODIFICHE ALLA NORMATIVA REGIONALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE



1. Al comma 5 dell'articolo 23 bis della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), dopo le parole: "per ogni accesso" è aggiunta la seguente: "documentato" e le parole: "36 accessi" sono sostituite dalle seguenti: "50 accessi".
2. Al comma 1 dell'articolo 23 quater della l.r. 36/2005 le parole: "il Consiglio di amministrazione nomina, su designazione della Giunta regionale," sono sostituite dalle seguenti: "la Giunta regionale nomina".
3. Al comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 36/2005 le parole: "dal Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 23, su designazione della Giunta regionale," sono sostituite dalle seguenti: "dalla Giunta regionale".
4. Al comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 36/2005 le parole: "può designare" sono sostituite dalle seguenti: "può nominare".
5. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 23 bis della l.r. 36/2005 è abrogata.


1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 13 aprile 2015, n. 14 (Riordino della disciplina relativa al Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche), le parole: "ad euro 20.000,00 e ad euro 25.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "ad euro 27.500,00 e ad euro 35.000,00".
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, adegua i compensi del Presidente e degli altri componenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche, in carica alla medesima data di entrata in vigore, alle disposizioni dell'articolo 10 della l.r. 14/2015 come modificato dal comma 1.
3. Le risorse sono iscritte con questa legge, per ciascuna annualità del triennio, a carico della Missione 1, Programma 1, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa.
4. La copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1 è garantita dal complesso delle variazioni apportate da questa legge allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di cui all'allegato 9.
5. I commi 7 e 8 dell'articolo 4 della l.r. 14/2015 sono abrogati.


1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 2022, n. 4 (Promozione degli investimenti, dell'innovazione e della trasformazione digitale del sistema imprenditoriale marchigiano), le parole: "dall'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 2".


1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2022, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2023-2025 della Regione Marche - Legge di stabilità 2023) è sostituito dal seguente:
"1. La Regione, nel triennio 2023-2025, concorre, a titolo di cofinanziamento e fino all'importo complessivo massimo di euro 9.531.000,00, alle compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona verso i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori all'esito delle relative gare di appalto europee espletate dall'ENAC, ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità. Il cofinanziamento complessivo di euro 9.531.000,00 è così ripartito per le singole annualità:
a) euro 1.000.000,00 per l'anno 2023;
b) euro 3.177.000,00 per l'anno 2024;
c) euro 5.354.000,00 per l'anno 2025.".

2. Il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 31/2022 è sostituito dal seguente:
"3. L'onere autorizzato al comma 1 è iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025 a carico della Missione 12, Programma 7, Titolo 1 per euro 1.064.581,10 e della Missione 13, Programma 7, Titolo 1 per euro 5.590.418,90.".

3. La copertura degli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 2 è garantita dal complesso delle variazioni apportate da questa legge allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di cui all'allegato 9.


1. L'autorizzazione di spesa per l'anno 2023 relativa alla legge regionale 2 agosto 2021, n. 19 (Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato marchigiano), pari a euro 1.562.762,86, inserita nella Tabella A dell'Allegato 14 di questa legge, è finalizzata al sostegno di progetti di promozione dei settori produttivi regionali e animazione economica di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 19/2021 e allo sviluppo dell'artigianato artistico tipico e tradizionale di cui al comma 4 dell'articolo 21 della medesima legge regionale.
2. L'autorizzazione di spesa per l'anno 2023 relativa alla legge regionale 17 marzo 2022, n. 4 (Promozione degli investimenti, dell'innovazione e della trasformazione digitale del sistema imprenditoriale marchigiano), pari a euro 721.892,98, inserita nella Tabella A dell'Allegato 14 di questa legge, è finalizzata al sostegno degli investimenti produttivi connessi all'attuazione dell'articolo 2 della medesima l.r. 4/2022.
3. L'autorizzazione di spesa per l'anno 2023 relativa alla legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 (Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19), pari a euro 4.447.432,60, inserita nella Tabella A dell'Allegato 14 di questa legge, è finalizzata alla concessione dei contributi di cui al comma 6 dell'articolo 4 della medesima l.r. 13/2020.
4. Per l'anno 2023 nella Missione 16, Programma 1, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio vigente è istituito il Fondo di sostegno alle imprese agricole regionali per fronteggiare le conseguenze degli eventi meteorologici verificatesi a partire dal 15 settembre 2022 per complessivi euro 1.000.000,00.
5. La Regione acquisisce al Titolo 3, Tipologia 500, dello stato di previsione dell'entrata dell'annualità 2023 del bilancio vigente nuove entrate per complessivi euro 6.447.432,60, di cui:
a) euro 2.719.825,00 relativi alle risorse che si sono rese disponibili presso gli intermediari finanziari che hanno gestito i fondi di garanzia per l'accesso al credito ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
b) euro 3.727.607,60 relativi alle risorse regionali che si sono rese disponibili presso gli intermediari finanziari che hanno gestito i fondi di sostegno alle piccole e medie imprese ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione (Legge finanziaria 2009)), dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 20 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione (Legge Finanziaria 2011)) e dell'articolo 24 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), da ultimo modificata con l.r. 19/2021.

6. Ai sensi della lettera d) del comma 5 dell'articolo 42 del d.lgs. 118/2011, le risorse di cui alla lettera a) del comma 5 sono vincolate al finanziamento degli interventi previsti dal comma 3 di questo articolo e le risorse di cui alla lettera b) del comma 5 sono vincolate al finanziamento degli interventi previsti dai commi 1, 3 e 4 di questo articolo.
7. La copertura degli interventi autorizzati dai commi da 1 a 4 è garantita per euro 6.447.432,60 dalle nuove entrate di cui al comma 5, iscritte con questa legge a carico del Titolo 3, Tipologia 500 dello stato di previsione dell'entrata, e per euro 1.284.655,84 dalla contestuale riduzione di stanziamenti già iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio vigente.


1. Il Fondo speciale per il finanziamento degli oneri correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 31/2022, iscritto nello stato di previsione della spesa a carico della Missione 20, Programma 3, Titolo 1, è aumentato, per l'annualità 2023, di euro 417.000,00; per l'annualità 2024 è ridotto di euro 295.000,00.
2. Il Fondo speciale per il finanziamento degli oneri di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 31/2022, iscritto nello stato di previsione della spesa a carico della Missione 20, Programma 3, Titolo 2, è aumentato, per l'annualità 2023, di euro 75.000,00.
3. La copertura degli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 2 è garantita dal complesso delle variazioni apportate da questa legge allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di cui all'allegato 9.


1. Il Fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 32/2022, iscritto nello stato di previsione della spesa a carico della Missione 20, Programma 1, è aumentato per l'annualità 2023 di euro 21.503,79, per l'annualità 2024 è ridotto di euro 116.465,53 e per l'annualità 2025 è aumentato di euro 7.799,37 .
2. Il Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 32/2022, iscritto nello stato di previsione della spesa a carico della Missione 20, Programma 1, è aumentato per l'annualità 2023 di euro 92.649.404,92.
3. La copertura degli oneri derivanti dal comma 1 è garantita dal complesso delle variazioni apportate da questa legge allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di cui all'allegato 9.


1. L'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) è sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Oggetto e finalità)
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 51 dello Statuto regionale, disciplina l'ordinamento finanziario e contabile regionale, nel rispetto della normativa statale vigente in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), adotta i principi contabili generali e i principi contabili applicati di cui agli allegati 1 e 4 del medesimo decreto e, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, conforma agli stessi la propria gestione.".
2. All'articolo 20 della l.r. 31/2001 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio è iscritto, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera a), del d.lgs.118/2011, il fondo di riserva per le spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione vigente.";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. I prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie sono effettuati con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di bilancio per l'integrazione degli stanziamenti dei capitoli di spesa ricompresi nell'elenco allegato al bilancio ai sensi dell'articolo 39, comma 11, lettera a), del d.lgs. 118/2011.";
c) i commi 4 e 5 sono abrogati.

3. Il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 31/2001 è sostituito dal seguente:
"1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio è iscritto, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b), del d.lgs.118/2011, il fondo di riserva per le spese impreviste.".

4. All'articolo 22 della l.r. 31/2001 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio è iscritto, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera c), del d.lgs.118/2011, il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa.";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. I prelevamenti dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa sono effettuati con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di bilancio per l'integrazione degli stanziamenti di cassa dei capitoli di spesa ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del d.lgs. 118/2011.";
c) il comma 4 è abrogato.

5. Al comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 31/2001 le parole: "per importo non superiore, complessivamente, ai due dodicesimi del totale delle entrate iscritte al titolo I del bilancio" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 69, comma 9, del d.lgs. 118/2011".
6. Al comma 4 dell'articolo 43 della l.r. 31/2001 le parole: "di massima dimensione" sono sostituite dalle seguenti: "competenti in materia".
7. All'articolo 58 della l.r. 31/2001 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole: ", salvo quanto disposto al comma 4" sono soppresse;
b) il comma 4 è abrogato;
c) al comma 5 le parole "di massima dimensione" sono sostituite dalle seguenti: "competenti in materia" e la lettera d) è abrogata.

8. All'articolo 70 della l.r. 31/2001 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli incaricati del maneggio del denaro, di valori, di titoli e di altri beni mobili della Regione sono tenuti alla resa del conto giudiziale secondo le modalità previste dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), nonché dalle disposizioni normative regionali in materia.";
b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

9. Il comma 2 dell'articolo 74 della l.r. 31/2001 è abrogato.
10. Gli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 30, 36, 59 della l.r. 31/2001 sono abrogati.
CAPO III
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025. DISPOSIZIONI FINANZIARIE



1. Le tabelle allegate alla l.r. 31/2022 sono modificate come segue:
a) la tabella B "Rifinanziamento per gli anni 2023 - 2025 di leggi regionali " è modificata secondo le risultanze della tabella B allegata a questa legge;
b) la tabella E "Autorizzazioni di spesa" è modificata secondo le risultanze della tabella E allegata a questa legge;
c) la tabella D1 "Cofinanziamenti regionali a programmi statali" è modificata secondo le risultanze della tabella D1 allegata a questa legge;
d) la tabella D2 "Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari" è modificata secondo le risultanze della tabella D2 allegata a questa legge.

2. La tabella A "Elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2023-2025 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio", allegata alla l.r. 32/2022, è modificata secondo le risultanze della tabella A allegata a questa legge.
3. La copertura degli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 2 è garantita dal complesso delle variazioni apportate da questa legge allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di cui all'allegato 9.


1. Nel triennio 2023/2025, l'autorizzazione all'indebitamento per la copertura di interventi di investimento di cui al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 32/2022 aumenta complessivamente di euro 147.346.341,58 di cui euro 59.503.436,84 nel 2023, euro 34.822.904,74 nel 2024 ed euro 53.020.000,00 nel 2025.
2. Per effetto del comma 1, l'autorizzazione complessiva a contrarre mutui per la copertura degli interventi di investimento del triennio 2023/2025, già stabilita all'articolo 9 della l.r. 32/2022 in euro 324.841.330,66, è rideterminata complessivamente in euro 472.187.672,24 di cui:
a) euro 137.206.471,17 nel 2023;
b) euro 126.060.090,07 nel 2024;
c) euro 208.921.111,00 nel 2025.



1. Allo stato di previsione dell'entrata del Bilancio di previsione 2023-2025 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nell'allegato 2 di questa legge "Prospetto delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2023-2025".
2. Allo stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 2023-2025 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nell'allegato 4 di questa legge "Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2023-2025".


1. A questa legge sono allegati:
a) Elenco delle variazioni dei residui attivi per titoli e tipologie e dei residui passivi per missioni e programmi (allegato 1);
b) Prospetto delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2023-2025 (allegato 2);
c) Riepilogo generale delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli per il triennio 2023-2025 (allegato 3);
d) Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2023-2025 (allegato 4);
e) Riepilogo generale delle variazioni di Bilancio per missioni - titoli per il triennio 2023-2025 (allegato 5);
f) Stato di previsione delle entrate 2023-2025 e stato di previsione delle spese 2023-2025 assestati (allegato 6);
g) Prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo pluriennale vincolato assestato (allegato 7);
h) Quadro generale riassuntivo assestato (allegato 8);
i) Prospetto assestato concernente gli equilibri di Bilancio (allegato 9);
j) Prospetto assestato concernente la composizione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 10);
k) Aggiornamento del prospetto concernente i limiti di indebitamento (allegato 11);
l) Elenco aggiornato dei capitoli che riguardano spese obbligatorie (allegato 12);
m) Aggiornamento della tabella dimostrativa del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (allegato 13);
n) Variazioni alle Tabelle allegate alla l.r. 31/2022 e alla l.r. 32/2022 (Allegato 14);
o) Nota integrativa predisposta ai sensi dell'articolo 50 del d.lgs. 118/2011 (allegato 15);
p) Allegato di interesse del tesoriere (allegato 16).



1. La copertura degli oneri finanziari derivanti da questa legge è garantita dal complesso delle variazioni apportate allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'allegato 9.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

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