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Atto:LEGGE REGIONALE 6 novembre 2023, n. 17
Titolo:Valorizzazione delle De.Co. (Denominazioni Comunali) e istituzione del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.
Pubblicazione:(B.U. 16 novembre 2023, n. 99)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Prodotti e produttori agricoli - Produzione animale e vegetale

Sommario





1. La Regione valorizza l'istituzione delle Denominazioni Comunali, di seguito De.Co., o anche definite De.Co. Denominazioni Comunali di origine quale strumento efficace per promuovere il territorio attraverso i prodotti agroalimentari e gastronomici tipici e i relativi disciplinari di produzione.
2. La Regione valorizza altresì la difesa della storia, delle tradizioni e dei saperi locali e promuove, attraverso le De.Co., le specificità storico-culturali dei Comuni marchigiani.
3. Nel rispetto della piena tutela prevista dalla legislazione europea e statale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, questa legge promuove la conoscenza, mediante il Registro regionale di cui all'articolo 3, dei Comuni marchigiani aventi prodotti e processi produttivi De.Co..


1. Ai sensi di questa legge si intende per:
a) Denominazione Comunale: la Denominazione Comunale (De.Co.) è una attestazione deliberata unicamente dal Comune ed identifica il legame di un prodotto con il proprio territorio di origine. La De.Co. non è un marchio di qualità e neppure un marchio di certificazione. Le De.Co. non devono interferire con la riconoscibilità e le caratteristiche dei prodotti a marchio europeo DOC, DOCG, IGT, DOP, IGP, STG e non sono compatibili con i Prodotti agroalimentari tradizionali (PAT). Per prodotto De.Co. si intende:
1) un prodotto dell'artigianato alimentare locale che rappresenta un valore identitario di uno specifico territorio;
2) un prodotto tipico, coltivato in un particolare territorio, adattatosi nel tempo e conservato come coltura dagli abitanti;
3) una ricetta, solitamente legata ad una tradizione;
4) feste, fiere e sagre legate alla storia e alla tradizione di un determinato piatto o prodotto;
5) un sapere, riferito ad una pratica in uso in un determinato Comune, come una tecnica di pesca, di coltivazione o di allevamento;
b) Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.: il documento nel quale sono iscritti i prodotti tipici ad alto valore storico della tradizione locale individuati dai singoli Comuni delle Marche, nonché i relativi disciplinari di produzione e, se disponibili, i soggetti di diritto pubblico o privato, in forma individuale o collettiva, che effettuano le produzioni tradizionali;
c) Regolamento di iscrizione al Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.: rappresenta un riferimento per l'iscrizione dei Comuni e delle rispettive De.Co. al relativo Registro regionale, sulla base di quanto disposto al comma 5 dell'articolo 3.



1. E' istituito il Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co. (di seguito Registro regionale De.Co.), all'interno del quale vengono iscritti i Comuni con relativi prodotti e disciplinari di produzione riconosciuti con De.Co.
2. Ferma restando la facoltà di riconoscere le De.Co. da parte delle Amministrazioni comunali, il Registro regionale De.Co. costituisce una base informativa pubblica e di facile divulgazione. I prodotti e relativi disciplinari di produzione presenti in tale registro vengono identificati da apposito logo.
3. Il registro ha un ambito di operatività strettamente locale e non costituisce restrizione alla libera circolazione delle merci nel mercato comune, ai sensi dell'articolo 28 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salvo che non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 30 del Trattato.
4. La Giunta regionale provvede:
a) ad individuare le strutture regionali interessate alla tenuta e alla gestione del Registro regionale De.Co., nonché le modalità, anche digitali, di tenuta e gestione del Registro regionale De.Co.;
b) a definire le procedure di iscrizione al Registro regionale De.Co., di aggiornamento, nonché le modalità di cancellazione dallo stesso;
c) a definire le sezioni e le informazioni che andranno a comporre il Registro regionale De.Co.;
d) a fornire forma grafica al logo del Registro regionale De.Co. e a stabilirne le regole per la sua concessione ed il suo ritiro;
e) a definire tutte le modalità di diffusione del Registro regionale De.Co..

5. La Giunta regionale adotta il regolamento per l'iscrizione al Registro di cui al comma 1; in particolare, il regolamento:
a) definisce gli adempimenti formali che i Comuni dovranno seguire per l'iscrizione delle Denominazioni Comunali nel Registro regionale De.Co.;
b) definisce i requisiti che i prodotti e i disciplinari di produzione dovranno possedere per risultare iscrivibili al Registro regionale De.Co.;
c) propone i modelli di disciplinari per i prodotti che intendono perseguire il riconoscimento De.Co., fatta salva la facoltà delle singole Amministrazioni comunali di elaborarne di propri e di mantenere quelli già istituiti prima dell'emanazione di questa legge, previa comunicazione alle strutture regionali interessate;
d) contiene le disposizioni per l'iscrizione di prodotti De.Co. già riconosciuti e disciplinati dai singoli Comuni alla data di entrata in vigore di questa legge;
e) definisce le modalità attraverso le quali due o più Comuni possono riconoscere il medesimo prodotto De.Co.;
f) definisce gli ambiti di potenziale conflitto con il marchio "QM - Qualità garantita dalle Marche", istituito dalla legge regionale 10 dicembre 2003, n. 23 (Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari), nel caso di concomitanza di riconoscimento e le modalità di superamento degli stessi;
g) propone caratteri grafici, tecnici e dimensionali standard per i singoli loghi delle De.Co. al fine di ottenere uniformità a livello regionale;
h) propone e definisce ogni altro aspetto ritenuto opportuno.



1. La Regione, nel perseguire le finalità di questa legge in combinato disposto con quelle espresse al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni in materia di salvaguardia delle produzioni agricole, tipiche, di qualità e biologiche), nonché con quelle espresse al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 luglio 2009, n. 16 (Norme a sostegno del consumo dei prodotti agricoli di origine regionale), considera le De.Co., iscritte nel rispettivo Registro regionale, testimonianza del territorio marchigiano e quindi meritevoli di valorizzazione attraverso le modalità di cui ai commi 2 e 3.
2. La Regione si impegna a promuovere le De.Co. all'interno di manifestazioni, fiere ed esposizioni in Italia e all'estero. La Regione assicura altresì alle De.Co. visibilità e azione di divulgazione attraverso gli strumenti informativi, anche sulle piattaforme digitali.
3. Nel pieno rispetto delle normative nazionali ed internazionali, la Regione promuove le opportune iniziative di sostegno per tutte le filiere che integrino e promuovano le De.Co..


1. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3 entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.


1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla vigente legislazione.