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Atto:LEGGE REGIONALE 9 novembre 2023, n. 18
Titolo:Iscrizione dei senza dimora all’Anagrafe sanitaria regionale
Pubblicazione:(B.U. 16 novembre 2023, n. 99)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. La Regione riconosce ai cittadini italiani senza dimora che non risultino residenti in paesi diversi dall'Italia, privi di qualsiasi assistenza sanitaria, la possibilità di iscriversi all'Anagrafe sanitaria regionale e di effettuare la scelta del Medico di medicina generale (MMG o medico di famiglia), nonché di accedere alle prestazioni garantite dai LEA previste per i cittadini italiani residenti in Italia.
2. L'iscrizione nell'Anagrafe sanitaria regionale e la scelta del Medico di medicina generale avvengono a seguito di segnalazione da parte dei servizi sociali comunali all'Azienda sanitaria territoriale. La Giunta regionale adotta, entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge, un atto che stabilisce le modalità e le procedure che disciplinano l'iscrizione.


1. La Giunta regionale presenta ogni tre anni alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sull'attuazione di questa legge, relativamente a:
a) numero delle persone senza fissa dimora iscritte all'Anagrafe sanitaria regionale;
b) numero e tipologia delle prestazioni erogate a favore delle persone senza fissa dimora;
c) eventuali criticità emerse dall'applicazione di questa legge.



1. Per l'attuazione di questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la spesa massima di euro 10.000,00, da iscrivere nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 02 "Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA", Titolo 1 in apposito capitolo denominato "Spese relative all'iscrizione dei senza dimora all'Anagrafe sanitaria regionale" dello Stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025.
2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede, per l'anno 2024, mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi" e, per l'anno 2025, mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato".
3. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.