Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 25
Titolo:Disposizioni per la formazione del bilancio 2024/2026 della Regione Marche (Legge di stabilitŕ 2024)
Pubblicazione:(B.U. 28 dicembre 2023, n. 114)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


CAPO I Disposizioni generali
Art. 1 (Quadro finanziario di riferimento)
Art. 2 (Autorizzazioni di spesa per il triennio 2024/ 2026)
Art. 3 (Fondi speciali per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio)
CAPO II Disposizioni finanziarie
Art. 4 (Compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona verso i principali aeroporti nazionali per il triennio 2024/2026)
Art. 5 (Modifiche alla l.r. 14/2007)
Art. 6 (Modifica alla l.r. 31/2022)
Art. 7 (Modifica alla l.r. 35/2001)
Art. 8 (Modifica alla l.r. 18/2009)
Art. 9 (Disposizioni in materia di concessioni di acque minerali e termali e modifiche alla l.r. 32/1982)
Art. 10 (Disposizioni in materia di canoni relativi alle utenze di acqua pubblica e modifiche alla l.r. 5/2006)
Art. 11 (Modifiche all'articolo 40 della l.r. 18/2021)
Art. 12 (Modifica alla l.r. 24/2011)
Art. 13 (Modifica alla l.r. 33/2012)
Art. 14 (Modifica alla l.r. 7/2021)
Art. 15 (Interpretazione autentica del comma 4.1 dell'articolo 9 della l.r. 4/2017)
Art. 16 (Disposizioni in materia di pagamento del ticket per prestazioni del servizio sanitario regionale)
Art. 17 (Modifica all'articolo 48 della l.r. 19/2022)
Art. 18 (Proroga del termine di cui all'articolo 3 della l.r. 8/2023)
Art. 19 (Abrogazione della l.r. 19/2013)
CAPO III Disposizioni finali
Art. 20 (Copertura finanziaria)
Art. 21 (Dichiarazione d'urgenza)
Allegati

CAPO I
Disposizioni generali



1. Ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), paragrafo 7 dell'allegato 4/1, il quadro finanziario del periodo 2024/2026 è definito come segue:
a) previsione entrate - anno 2024: euro 5.911.583.396,56;
b) previsione entrate - anno 2025: euro 5.090.724.315,16;
c) previsione entrate - anno 2026: euro 4.697.180.733,18.



1. Sono autorizzate le spese elencate nella Tabella B "Rifinanziamento per gli anni 2024/2026 delle leggi regionali" allegata a questa legge, nei limiti degli importi a fianco riportati.
2. Sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle Missioni e dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa nei limiti degli importi indicati nella Tabella D1 "Cofinanziamenti regionali a programmi statali", allegata a questa legge.
3. Sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle Missioni e dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa nei limiti degli importi indicati nella Tabella D2 "Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari", allegata a questa legge.
4. Sono autorizzate le spese per la realizzazione degli interventi indicati nella Tabella E "Autorizzazioni di spesa", allegata a questa legge, nei limiti degli importi a fianco riportati.


1. Ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. 118/2011, nella Missione 20, Programma 3, dello stato di previsione della spesa sono iscritti i seguenti Fondi speciali:
a) Fondo speciale per il finanziamento degli oneri correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio per euro 135.500,00 nell'annualità 2024;
b) Fondo speciale per il finanziamento degli oneri correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio per euro 1.000,00 nell'annualità 2025.

CAPO II
Disposizioni finanziarie



1. La Regione per il triennio 2024/2026 concorre a titolo di cofinanziamento, fino all'importo complessivo massimo di euro 11.708.000,00, alle compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona verso i principali aeroporti nazionali accettati dai vettori all'esito delle relative gare di appalto europee espletate dall'ENAC, ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità. Il cofinanziamento complessivo di euro 11.708.000,00, è così ripartito per le singole annualità:
a) euro 3.177.000,00 per l'anno 2024;
b) euro 3.177.000,00 per l'anno 2025;
c) euro 5.354.000,00 per l'anno 2026.

2. La copertura della spesa di cui al comma 1 è garantita dalle risorse iscritte con questa legge a carico della Missione 10, Programma 04, Titolo 1 dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2024/2026.


1. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 14 (Assestamento del bilancio 2007), è aggiunto il seguente:
"2 bis. Per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, fatte salve le specifiche disposizioni che disciplinano i singoli tributi, si applicano a carico del destinatario dell'atto notificato gli interessi moratori previsti nella misura semestrale dell'1,375 per cento per ogni semestre compiuto nonché le spese di notifica fissate nella misura unitaria pari ad euro 7,83 per quelle effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, ad euro 11,55 per le notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e dell'articolo 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), e ad euro 2,00 per le notifiche effettuate tramite posta elettronica certificata, fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 30 maggio 2022 (Individuazione dei costi e dei criteri e modalità di ripartizione e ripetizione delle spese di notifica degli atti tramite la piattaforma di cui all'art. 26, comma 14 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76). Gli interessi per i rimborsi delle somme non dovute a titolo di tributi di pertinenza della Regione sono dovuti al contribuente, a decorrere dalla data della domanda di rimborso, nella misura dell'1,375 per cento per ogni semestre compiuto.".

2. Il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 14/2007 è abrogato.


1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2022, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2023-2025 della Regione Marche (Legge di stabilità 2023)), le parole: "dell'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "degli anni 2023 e 2024".
2. Dall'applicazione di questo articolo deriva un minore gettito stimato in euro 400.000,00, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2024/2026, computato nello stanziamento iscritto al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", e già compensato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2024/2026.


1. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". L'agevolazione di cui a questo comma si applica altresì, senza soluzione di continuità, fino alla data di abrogazione dell'articolo 10 del medesimo d.lgs. 460/1997 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 102, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), ai soggetti di cui al primo periodo di questa lettera iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui all'articolo 45 dello stesso d.lgs. 117/2017, comprese le organizzazioni di volontariato di nuova costituzione".
2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, le agevolazioni di cui ai commi 4, lettera c), come modificata da questo articolo, 4 bis e 5 dell'articolo 1 della l.r. 35/2001 sono concesse, nel rispetto del Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013/UE, del Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408/2013/UE, del Regolamento (UE) 27 giugno 2014, n. 717/2014 e del Regolamento (UE) 25 aprile 2012, n. 360/2012.
3. Dall'applicazione delle disposizioni di questo articolo deriva un minore gettito stimato in euro 179.079,00, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2024/2026, computato nello stanziamento iscritto con questa legge al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" dello stato di previsione delle entrate e già compensato nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2024/2026.


1. L'articolo 25 della legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009), è sostituito dal seguente:
"Art. 25 (Diritti obbligatori per i controlli ufficiali)
1. Alla riscossione dei diritti obbligatori di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 (Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/2031 e del regolamento UE 2017/625), provvede l'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" di cui alla legge regionale 12 maggio 2022, n. 11 (Trasformazione dell'ASSAM nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca"), d'ora in avanti Agenzia.
2. I diritti obbligatori sono versati attraverso gli appositi canali pagoPA dell'Agenzia.
3. L'Agenzia comunica periodicamente alla Regione l'elenco dei soggetti che non hanno eseguito, in tutto o in parte, o hanno eseguito oltre la scadenza, il versamento dei diritti obbligatori ai fini del recupero, tramite l'emissione di avvisi di accertamento, delle somme dovute e all'irrogazione delle sanzioni, in caso di mancato o tardivo versamento degli importi, nella misura e secondo le procedure di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), e al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
4. Il recupero delle somme di cui al comma 3 è eseguito, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla data in cui è stata commessa la violazione.
5. I diritti obbligatori incassati ogni anno dall'Agenzia sono riversati, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, alla Regione.
6. Il gettito derivante dalla riscossione e dall'attività di recupero dei diritti obbligatori è accertato ed iscritto al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" Tipologia 01 del bilancio di previsione della Regione ed è destinato, ai sensi del comma 6 dell'articolo 56 del d.lgs. 19/2021, a integrare i contributi regionali per le attività di protezione delle piante del Servizio fitosanitario regionale che effettua i controlli.
7. Per quanto non espressamente previsto da questo articolo si applicano le disposizioni vigenti concernenti i diritti obbligatori in materia fitosanitaria.".



1. Alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 32 (Disciplina della ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Marche), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 7 le parole: "euro 20,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 26,00";
b) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: "euro 200,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 260,00";
c) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 19 le parole: "euro 120,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 156,00";
d) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 le parole: "euro 60,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 78,00";
e) alla lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 19 le parole: "euro 30,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 39,00";
f) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19 le parole: "euro 20,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 26,00";
g) al comma 2 dell'articolo 19 le parole: "euro 5.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6.500,00", la parola "ed" è soppressa, le parole: "euro 2.500,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 3.250,00" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a euro 750,00 per le concessioni di cui al comma 1, lettera c)";
h) dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 19 è aggiunta la seguente:
"c bis) euro 1,60 dal 1° gennaio 2024.".

2. Le concessioni di acque minerali e termali prive di termine di scadenza sono trasformate in concessioni temporanee la cui durata è stabilita nel limite massimo di trenta anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
3. Le disposizioni di cui a questo articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024 anche alle concessioni in essere.


1. Al comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico), le parole: "quindici anni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta anni".
2. I canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica di cui all'articolo 46, comma 1, della l.r. 5/2006, sono rideterminati come da tabella allegata (Tabella F).
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024 anche alle concessioni in essere.


1. Al comma 3 dell'articolo 40 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale), dopo le parole: "esterni all'amministrazione regionale" sono inserite le parole: "ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001,".
2. Al comma 4 dell'articolo 40 della l.r. 18/2021, le parole: ", senza necessità di valutazioni comparative" sono soppresse.
3. Il comma 5 dell'articolo 40 della l.r. 18/2021 è sostituito dal seguente:
"5. Il trattamento economico è definito assumendo come parametri quelli previsti per le figure di vertice della dirigenza pubblica ed è formato da un importo corrispondente allo stipendio tabellare, definito nei valori fissati dal Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area Funzioni Locali, e da un importo riconosciuto a titolo di retribuzione di posizione, a cui si aggiunge una ulteriore quota, fissata in misura percentuale e calcolata sull'intero trattamento economico, a titolo di risultato.".

4. Il comma 8 dell'articolo 40 della l.r. 18/2021 è sostituito dal seguente:
"8. La retribuzione di posizione e di risultato del Segretario generale viene imputata al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di qualifica dirigenziale e ne incrementa l'importo, ferma restando la spesa complessiva sostenuta per tale finalità nell'anno 2016, e in ogni caso nel limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).".

5. Resta fermo quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 45 della l.r. 18/2021 e rimangono validi i contratti, gli atti e i provvedimenti adottati sulla base di disposizioni previgenti, con salvezza degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici già sorti. Il comma 8 dell'articolo 40, come modificato da questo articolo, si applica a decorrere dall'anno 2024.


1. Al comma 1 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 5 dicembre 2011, n. 24 (Norme in materia di politiche giovanili) la parola: "sedici" è sostituita dalla seguente: "quattordici".


1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 19 novembre 2012, n. 33 (Disposizioni regionali in materia di apicoltura) è aggiunta la seguente:
"h bis) un esperto del settore designato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente.".



1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 20 maggio 2021, n. 7 (Rimborso delle spese a supporto delle cure oncologiche) è sostituito dal seguente:
"4. Il limite annuale del rimborso per le spese previste dalle lettere a), b), e c) del comma 1 è complessivamente pari ad euro 3.000,00.".



1. Il comma 4.1 dell'articolo 9 della legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4 (Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio) si interpreta nel senso che la sospensione, connessa al collocamento in aspettativa, dell'attività di ricerca, di docenza o amministrativo-contabile presso l'università in rappresentanza della quale il soggetto è stato candidato non determina la decadenza dall'incarico.


1. La Giunta regionale individua le modalità per il pagamento presso banche, uffici postali ed esercenti convenzionati con pagoPA del ticket relativo alle prestazioni erogate dal servizio sanitario regionale e dalle strutture accreditate.
2. La Giunta regionale provvede all'adempimento di cui al comma 1 entro il 30 giugno 2024.


1. Al comma 9 dell'articolo 48 della legge regionale 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale), le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".
2. Nelle more della ridelimitazione degli ambiti territoriali sociali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, la Giunta regionale non può approvare gli statuti di aziende pubbliche di servizi alla persona che intendono qualificarsi quali enti competenti per lo svolgimento delle funzioni di ambito territoriale sociale ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 febbraio 2008, n. 5 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona).


1. Il termine di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 giugno 2023, n. 8 (Disposizioni di adeguamento della legislazione regionale) è prorogato al 30 giugno 2024.


1. La legge regionale 22 luglio 2013, n. 19 (Disciplina dei procedimenti contrattuali regionali) è abrogata.
CAPO III
Disposizioni finali



1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute in questa legge si fa fronte con le risorse iscritte nello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione 2024/2026, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione delle spese e nel rispetto degli equilibri di bilancio, come dimostrato dagli allegati 3, 5 e 7 della legge di bilancio di previsione 2024/2026.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2024.

Allegati

Scarica l'allegato in formato PDF