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Atto:LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1977, n. 41
Titolo:Interventi straordinari conseguenti ai fenomeni alluvionali dell'estate 1976 e altri interventi, finanziati con l'impiego dell'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura dell'esercizio finanziario 1976.
Pubblicazione:(B.u.r. 4 novembre 1977, n. 65)
Stato:Abrogata
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario





Per la esecuzione di opere di pronto intervento di cui al D.L. 12.4.1948, n. 1010 e alla legge 9.5.1903, n. 445, conseguenti ai fenomeni alluvionali dell'estate 1976, è autorizzata la spesa di L. 2.900.000.000.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma precedente sono portate in aumento dello stanziamento del capitolo 2214102 dello stato di previsione della spesa del bilancio di competenza per l'anno 1977, la cui dotazione si stabilisce in L. 3.900.000.000.
Lo stanziamento di cassa dello stesso capitolo 2214102 è aumentato dell'importo di L. 2.900.000.000, contro contestuale ed equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo 1700203 " Fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa" del bilancio di cassa dello stato di previsione per l'anno 1977", e si stabilisce in L. 4.710.000.000.


Per l'acquisizione e sistemazione di fabbricati da destinarsi a sede degli uffici del consiglio regionale, di cui alla legge regionale 7.11.1974, n. 34, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 308.635.577.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma precedente sono stanziate a carico del capitolo 2101601 dello stato di previsione della spesa del bilancio di competenza per l'anno 1977.
Alla determinazione dello stanziamento di cassa dello stesso capitolo 2101601 si provvederà con le modalità di cui all'art. 12 - quarto comma - della legge 19.5.1976, n. 335.


La dotazione del capitolo 1700201 dello stato di previsione della spesa del bilancio di competenza per l'anno 1977 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" è aumentata di L. 249.832.905, di cui L. 162.510.079 riservate al pagamento dei residui perenti agli effetti amministrativi alla chiusura dell'esercizio 1976 ed eliminati dal conto del bilancio ai sensi dell'art. 36 - primo comma - del R.D. 18-11.1923, n. 2440, eventualmente reclamate dai creditori.


Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari, complessivamente, a L. 3.458.468.482 si provvede mediante impiego del maggiore importo dell'avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 1976, accertato in L. 17.958.468.482 come stabilito con l'art. 9 della legge regionale di approvazione del rendiconto generale del detto esercizio, rispetto all'importo di L. 14.500.000.000 già iscritto nel bilancio 1977 quale presunto avanzo di amministrazione.
L'importo di L. 14.500.000.000 già iscritto al bilancio 1977 quale presunto avanzo di amministrazione è aumentato di L. 3.458.468.482 e resta stabilito in L. 17.958.468.482.


La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.