Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 28 marzo 2024, n. 7
Titolo:Modifiche alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e abrogazione della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull’ottimizzazione della produttivitŕ, l’efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione)
Pubblicazione:(B.U. 4 aprile 2024, n. 30)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale

Sommario


Art. 1 (Modifica all'articolo 1 della l.r. 14/2003)
Art. 2 (Modifiche all'articolo 2 bis della l.r. 14/2003)
Art. 3 (Modifica all'articolo 3 della l.r. 14/2003)
Art. 4 (Modifica all'articolo 4 della l.r. 14/2003)
Art. 5 (Modifiche all'articolo 5 della l.r. 14/2003)
Art. 6 (Modifiche all'articolo 7 della l.r. 14/2003)
Art. 7 (Modifica all'articolo 8 della l.r. 14/2003)
Art. 8 (Modifiche all'articolo 9 della l.r. 14/2003)
Art. 9 (Modifica all'articolo 10 della l.r. 14/2003)
Art. 10 (Modifica all'articolo 11 della l.r. 14/2003)
Art. 11 (Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 14/2003)
Art. 12 (Inserimento dell'articolo 12 bis nella l.r. 14/2003)
Art. 13 (Modifiche all'articolo 13 della l.r. 14/2003)
Art. 14 (Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 14/2003)
Art. 15 (Abrogazioni)
Art. 16 (Norma finale)
Art. 17 (Invarianza finanziaria)



1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) le parole: "e dal programma di cui all'articolo 14," sono soppresse.


1. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 bis della l.r. 14/2003 è inserito il seguente:
"5 bis. Il Consiglio e la Giunta possono espletare procedure uniche di assunzione.".

2. Alla lettera b) del comma 8 dell'articolo 2 bis della l.r. 14/2003 le parole: "indicati nel programma annuale e triennale di cui all'articolo 14" sono sostituite dalla seguente: "assegnati".


1. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 14/2003 è sostituita dalla seguente:
"g) approva il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;".



1. Al comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 14/2003 le parole: "stabiliti nel programma di cui all'articolo 14" sono soppresse.


1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 14/2003 le parole: "previsti nel programma di cui all'articolo 14" sono soppresse.
2. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 14/2003 le parole: ", in occasione dell'approvazione del programma di cui all'articolo 14," sono soppresse.


1. Al comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 14/2003 le parole: "in base alle previsioni del programma di cui all'articolo 14," sono soppresse.
2. Al comma 8 dell'articolo 7 della l.r. 14/2003 le parole: "previsti nel programma di cui all'articolo 14 e di quelli loro" sono soppresse.
3. Il comma 11 dell'articolo 7 della l.r. 14/2003 è sostituito dal seguente:
"11. Per il conferimento e la durata degli incarichi dirigenziali si applica quanto previsto dalla normativa di settore vigente e dal contratto collettivo nazionale relativo al personale dell'area delle funzioni locali.".



1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 14/2003 le parole: ", dal programma di cui all'articolo 14" sono soppresse.


1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 14/2003 le parole: "nel programma di cui all'articolo 14" sono soppresse.
2. Alla lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 14/2003 le parole: ",anche al fine di assicurare l'applicazione del programma annuale e triennale di cui all'articolo 14" sono soppresse.
3. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 14/2003 le parole: "attuativi del programma annuale e pluriennale" sono soppresse.
4. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 14/2003 è sostituita dalla seguente:
"h) svolge le ulteriori funzioni previste dalla normativa regionale.".

5. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 14/2003 le parole: "e dal programma di cui all'articolo 14" sono soppresse.


1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 14/2003 le parole: "il programma annuale e triennale di attività e gestione" sono sostituite dalle seguenti: "gli obiettivi assegnati".


1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 14/2003 le parole: "del programma di cui all'articolo 14 nonché" sono soppresse.


1. L'articolo 12 della l.r. 14/2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Conferimento dell'incarico di segretario generale)
1. Il Presidente, entro novanta giorni dalla sua elezione, conferisce l'incarico di segretario generale.
2. Analogamente si procede a seguito del rinnovo dell'Ufficio di presidenza nel corso della legislatura, ai sensi delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento interno, essendo in questo caso il termine ridotto a quarantacinque giorni dall'elezione.".



1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 14/2003 è inserito il seguente:
"Art.12 bis (Funzioni vicarie)
1. I dirigenti individuano, nell'ambito dell'area organizzativa complessa o del servizio loro assegnati o di appartenenza, i dirigenti incaricati di svolgere le funzioni vicarie in caso di assenza temporanea o impedimento.
2. Le funzioni di segretario generale possono essere attribuite temporaneamente, in mancanza di titolare e in attesa dell'espletamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.".



1. I commi da 2 a 9 dell'articolo 13 della l.r. 14/2003 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Il sistema di cui al comma 1 è approvato dall'Ufficio di Presidenza, su proposta del segretario generale, con il supporto dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).
3. L'OIV è nominato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. L'OIV dura in carica un triennio e può essere rinnovato una sola volta.
4. L'Ufficio di Presidenza può decidere di avvalersi dell'OIV istituito dalla Giunta regionale.
5. L'OIV, in particolare:
a) assicura il supporto all'Ufficio di Presidenza nella valutazione del segretario generale e dei dirigenti attraverso la determinazione del grado di raggiungimento degli obiettivi organizzativi e individuali;
b) verifica la correttezza metodologica del processo di valutazione.
6. L'Ufficio di Presidenza valuta le prestazioni e i risultati conseguiti dai dirigenti su proposta del segretario generale.".



1. L'articolo 17 della l.r. 14/2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 17 (Gabinetto del Presidente)
1. Presso la Presidenza del Consiglio regionale può essere istituita una apposita struttura denominata Gabinetto, composta dal capo di Gabinetto e da un addetto al Gabinetto, per l'espletamento delle funzioni istituzionali del Presidente.
2. L'incarico di capo di Gabinetto è conferito dal Presidente, anche a persone estranee all'amministrazione regionale, con contratto di lavoro a tempo determinato di natura subordinata di diritto privato, tenendo conto della natura fiduciaria dell'incarico. Esso cessa contestualmente alla cessazione dall'ufficio del Presidente. I contenuti del contratto sono definiti con provvedimento del Presidente del Consiglio regionale. Allo stesso compete un trattamento economico omnicomprensivo, non superiore allo stipendio tabellare previsto per la qualifica dirigenziale, incrementato della retribuzione di posizione, nella misura minima prevista dal CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali.
3. L'addetto al Gabinetto è nominato dal Presidente anche tra persone estranee all'amministrazione regionale in possesso di laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale in discipline giuridiche, con contratto di lavoro a tempo determinato di natura subordinata di diritto privato e cessa contestualmente alla cessazione dall'ufficio del Presidente. I contenuti del contratto sono definiti con provvedimento del Presidente del Consiglio regionale. Allo stesso è attribuito un compenso accessorio commisurato alla retribuzione di posizione organizzativa del comparto funzioni locali nella misura non superiore ad euro 16.000,00.".



1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 14/2003:
a) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 3;
b) il comma 2 dell'articolo 6;
c) il comma 2 dell'articolo 7;
d) il comma 3 dell'articolo 10;
e) l'articolo 14.

2. E' abrogata la legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione).


1. L'articolo 17 della l.r. 14/2003 come modificato da questa legge si applica a decorrere dalla dodicesima legislatura.


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.