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Atto:LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1977, n. 46
Titolo:Interventi per favorire la ripresa economica delle aziende artigianali, commerciali e turistiche danneggiate dalle alluvioni - L.R. 1.3.1977, n. 7.
Pubblicazione:(B.u.r. 23 dicembre 1977, n. 74)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ARTIGIANATO - INDUSTRIA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

L'art. 4 della legge regionale 1.3.1977, n. 7 recante "Interventi per favorire la ripresa economica di aziende artigianali, commerciali e turistiche danneggiate dalle alluvioni" è sostituito dal seguente:
"Alle imprese commerciali turistiche e cooperative di cui all'art. 1 dichiarate alluvionate secondo le modalità previste dall'art. 2 la Regione concede un contributo sugli interessi derivanti da mutui contratti con gli istituti di credito per la riparazione dei danni subiti e per la ricostituzione di scorte e di prodotti finiti.
Il contributo regionale viene concesso nella misura del 10 per cento in ragione d'anno, per la durata massima di 3 anni, con un limite di capitale mutuato di 115 milioni per il ripristino degli immobili dei macchinari e delle attrezzature e per la ricostituzione di scorte e di prodotti finiti.
La Regione è autorizzata a stipulare una apposita convenzione con uno o più istituti di credito".


Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.