Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1977, n. 47
Titolo:Fusione Enti Ospedalieri: Fano-Mondolfo.
Pubblicazione:(B.u.r. 23 dicembre 1977, n. 74)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Strutture e personale sanitari e ospedalieri
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

In attesa della emanazione del piano regionale ospedaliero, il presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, č autorizzato a disporre con proprio decreto, ai sensi dell'art. 6 della legge 12.2.1968, n. 132, e per gli effetti previsti da detta legge, la fusione dell'ente ospedaliero di Fano con l'ente ospedaliero di Mondolfo.
Il nuovo ente, con sede in Fano, assume la denominazione "Ospedale unificato di Fano e Mondolfo".
Con lo stesso decreto č stabilita, a norma dell'art. 9 della legge 12.2.1968, n. 132, la composizione del consiglio di amministrazione dell'ente "Ospedale unificato di Fano e Mondolfo".

Art. 2

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta i provvedimenti relativi alla ristrutturazione dei servizi dell'ospedale unificato di Fano e Mondolfo, sentiti i consigli di amministrazione, quelli dei rispettivi comuni e i consigli dei sanitari.