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Atto:LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1978, n. 3
Titolo:Integrazione e rifinanziamento dell'art. 11 della legge regionale 17.3.1975, n. 13
Pubblicazione:(B.u.r. 25 gennaio 1978, n. 4)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ARTIGIANATO - INDUSTRIA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 41, l.r. 28 febbraio 1985, n. 6.

Sommario




Art. 1

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 11 lettera a) della LR 17- 3- 1975, n. 13, è autorizzato un ulteriore limite di impegno decennale di L. 100 milioni.
In relazione alla determinazione dei tassi di riferimento per il calcolo del contributo in conto interessi la giunta regionale è autorizzata ad armonizzare il contributo di cui al primo comma fino al massimo del 10 per cento.
Per la copertura degli oneri derivanti dalla prestazione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 11 lettera a) è autorizzato un ulteriore limite di impegno decennale di L. 10 milioni. La spesa è dichiarata obbligatoria.
Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi previsti nel primo e secondo comma del presente articolo sono stanziate per l'anno 1977 a carico dei seguenti capitoli:
- numero 2612204, che si istituisce nel titolo II " Spesa per investimenti" rubrica VI "Attività produttive extra - agricole" dello stato di previsione per l'esercizio 1977 con la denominazione "Contributi decennali nella misura del 10 per cento nel pagamento degli interessi a favore di cooperative e concorsi di imprese artigiane per le operazioni di credito effettuate per l'acquisto e la costruzione di depositi, magazzini, uffici e locali per mostre collettive e relative attrezzature", con la dotazione di competenza e di cassa di L. 100 milioni;
- numero 1101906 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1977 i cui stanziamenti di competenza e di cassa sono aumentati di L. 10 milioni; per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede per l'anno 1977 mediante riduzione di L. 110 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 2700106 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti", partita n. 9 bis dell'elenco n. 14 del bilancio 1977.
La copertura della spesa relativa agli anni dal 1978 al 1981 risulta assicurata nel bilancio pluriennale per il quinquennio 1977/ 1981 approvato con LR 5- 9- 1977, n. 40, ove è ascritta al programma 6.1.2.2; per gli anni successivi al 1981, si provvede mediante impegno delle entrate proprie della Regione comprese nel titolo I e III indicati nel primo comma dell'articolo 8 della legge 19.5.1976, n. 335.

Art. 2

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 11 lettera b) della legge regionale 17.3.1975, n. 13 è autorizzata per il quinquennio 1977- 1981, la spesa di L. 320 milioni di cui L. 80 milioni per l'anno 1977; le quote relative agli anni dal 1978 al 1981 saranno determinate con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
I fondi occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma precedente sono stanziati per l'anno 1977 a carico del cap. 2612301 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1977 i cui stanziamenti di competenza e di cassa sono stabiliti rispettivamente in L. 80 milioni ed in L. 240 milioni e per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede, per l'anno 1977, mediante riduzione di L. 80 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 2700106 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti", partita n. 11 elenco n. 14.
La copertura della spesa, relativa al quadriennio 1978- 1981, pari a L. 240 milioni risulta assicurata nel bilancio pluriennale per il quinquennio 1977- 1981, approvato con legge regionale del 5.9.1977 n. 40 ove è ascritta al programma 6.1.2.3.

Art. 3

E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa a carico dei capitoli nn. 2612204 e 1101906, istituti, per effetto del precedente art. 1 - quarto comma - nonché dello stanziamento di L. 80 milioni del capitolo n. 2612301 stabilito dal precedente art. 2, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.