Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1978, n. 4 |
Titolo: | Inquadramento del personale trasferito alla regione Marche dal soppresso ente Gioventù Italiana, in base alla legge 18.11.1975, n. 764. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 25 gennaio 1978, n. 4) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | AMMINISTRAZIONE REGIONALE |
Materia: | Ordinamento degli uffici e del personale |
Note: | Abrogata dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20. |
Sommario
Il personale appartenente al soppresso ente Gioventù Italiana, trasferito alla Regione Marche ai sensi dell'art. 3 della legge 18.11.1975, n. 764, in servizio continuativo alla data del 31.12.1974, che sia stato assunto regolarmente e a tempo pieno, viene inquadrato in una delle qualifiche previste dall'art. 2 della LR 27.5.1974, n. 12, con decorrenza ad ogni effetto dal 17.1.1976.
L'inquadramento nelle qualifiche e nel ruolo unico del personale regionale avviene secondo le norme e le modalità previste dalla LR 27.5.1974, n. 12, sulla base della tabella di corrispondenza allegata alla presente legge.
Al personale comunque inquadrato ai sensi della presente legge non si applicano i benefici di cui al primo comma dell'art. 32 della LR 27.5.1974, n. 12.
Al personale di cui al precedente art. 1, in sede di inquadramento, la Regione riconosce agli effetti del trattamento economico, il servizio comunque prestato presso l'ente di provenienza, con le seguenti modalità :
- 100 per cento per il servizio reso nella carriera di appartenenza al momento del trasferimento;
- 75 per cento per il servizio effettuato in carriere immediatamente inferiori;
- 50 per cento per il servizio reso nelle altre carriere.
Il personale avventizio dell'ex Gioventù Italiana, ivi compreso il personale alle dipendenze delle istituzioni permanenti dell'ente, nel numero massimo di ventidue unità assunto regolarmente e a tempo pieno in servizio continuativo alla data del 16.1.1976, che non rientri fra quello contemplato dal precedente art. 1 della presente legge, purché in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione agli impieghi regionali, a eccezione del limite massimo di età , è inquadrabile nel ruolo unico regionale subordinatamente al superamento di apposite prove di concorso, da indire con riguardo alle qualifiche professionali attribuite presso l'ente e sue istituzioni permanenti previste nella tabella A allegata alla presente legge.
Per quanto concerne le procedure e le modalità dei concorsi, si applicano le disposizioni contemplate dagli artt. 5, 6 e 7 della LR 27.5.1974, n. 12.
L'inquadramento di tale personale nelle qualifiche e nel ruolo unico regionale avviene ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della presente legge con decorrenza giuridica ed economica dalla data di assunzione in ruolo.
Al personale inquadrato ai sensi delle disposizioni che precedono è riconosciuta una anzianità convenzionale nella fascia funzionale di inquadramento, pari al 50 per cento del periodo di servizio prestato presso l'ente Gioventù Italiana o sue istituzioni permanenti.
Il personale contemplato dal primo comma del presente articolo che non superi le prove di concorso cessa dal servizio con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica l'evento, mentre il personale che non sia comunque riconducibile alle fattispecie previste dalla presente legge cessa dal servizio con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua entrata in vigore.
Le norme contemplate nella LR 27.5.1974, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni sono estese al personale inquadrato ai sensi degli artt. 1 e 3 della presente legge, se e in quanto compatibili con questa.
Le norme contemplate nell'art. 34 della LR 27.5.1974, n. 12 si estendono alle operazioni di inquadramento previste dalla presente legge. Il personale che non trovi, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, collocazione nell'ambito del numero totale dei posti indicati nella tabella "A" allegata alla citata legge regionale, è inserito in un apposito ruolo soprannumerario a esaurimento.
Tale personale viene collocato nel ruolo ordinario al verificarsi in esso di vacanze per qualsiasi causa.
L'onere derivante dall'esecuzione della presente legge, ammontante, per l'anno 1977, a complessive L. 720 milioni è fronteggiato con lo stanziamento del capitolo 1100301 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.
ALLEGATO A
EQUIPARAZIONE DELLE POSIZIONI ACQUISITE DAL PERSONALE
DELL'EX ENTE GIOVENTÙ ITALIANA ALLE QUALIFICHE REGIONALI
Qualifiche regionali | Posizione di provenienza |
Dirigente | Direttore provinciale o interprovinciale che abbia maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, una anzianità di anni 11 e mesi sei di servizio complessivo nella carriera direttiva. |
Funzionario direttivo | Direttore provinciale della carriera direttiva, non aventi i requisiti di cui sopra. |
Istruttore | Ragioniere principale, ragioniere, ragioniere aggiunto, vice ragioniere, direttore provinciale non appartenente alla carriera direttiva, direttore di centri di assistenza di prima, seconda e terza classe, vice direttore, segretario, economo, addetto di segreteria, addetto di amministrazione, capo gruppo assistenti, assistenti e tutte le altre posizioni appartenenti alla carriera di concetto. |
Collaboratore | Primo archivista, archivista, applicato, alunno d'ordine, infermiere generico, cuoco, dattilografo, stenodattilografo e tutte le altre posizioni appartenenti alla carriera esecutiva. |
Operatore specializzato | Autista, operaio qualificato, guardarobiera, dispensiera, addetto agli impianti. |
Operatore qualificato | Commesso, bidello, custode, lavandaia, operaio, addetto ai servizi vari. |
Ausiliario | Addetto alle pulizie, apprendista operaio, apprendista. |