Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1978, n. 5
Titolo:Potenziamento degli allevamenti ovini, equini, delle colture protette e della meccanizzazione associata.
Pubblicazione:(B.u.r. 11 febbraio 1978, n. 8)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Prodotti e produttori agricoli - Produzione animale e vegetale
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

La regione finanzia progetti sperimentali per l'allevamento ed il miglioramento della produzione ovina ed equina e favorisce la diffusione delle colture protette per l'incremento e la valorizzazione delle produzioni ortofloricole.
Favorisce, altresì , lo sviluppo razionale della meccanizzazione agricola delle cooperative nell'acquisto di macchine agricole per la lavorazione dei terreni.

Art. 2

E' autorizzata la spesa di L. 100 milioni per la concessione di un contributo per un progetto, nella comunità montana maggiormente interessata all'allevamento equino, per la realizzazione di un centro di riproduzione equina comprensivo di una area annessa per il ricovero, per i servizi sanitari e per lo svolgimento delle manifestazioni equine. La spesa è assunta per il 70 per cento a carico della Regione.
La comunità montana beneficiaria può affidare la gestione ad un consorzio di enti locali e montani cui partecipano i comuni interessati.

Art. 3

E' autorizzata la spesa di L. 300 milioni per la costruzione di due centri di allevamento per ovini, iscritti al rispettivo Libro Genealogico e specializzati per la produzione e l'allevamento di soggetti da riproduzione, per la cessione agli allevatori.
Alla progettazione ed alla realizzazione dei due centri di allevamento provvede l'ente di sviluppo sentiti la comunità montana e il comune interessati.
Il progetto è approvato e finanziato con provvedimento della giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.
La spesa per la realizzazione è iscritta con destinazione vincolante nel bilancio dell'ente di sviluppo.
I due centri, trascorso un anno di funzionamento possono essere gestiti direttamente da cooperative e loro consorzi o da associazioni di produttori.

Art. 4

E' autorizzata la spesa di L. 300 milioni a favore degli imprenditori agricoli, con preferenza ai coltivatori diretti e mezzadri, singoli e associati per la concessione di contributi richiesti per il tramite delle cooperative o delle associazioni di produttori ortofrutticoli, per la installazione nel proprio fondo di serre e serre - tunnels per la coltivazione di colture protette orticole, floricole e di piante ornamentali protette.
Il contributo in conto capitale è concesso nella misura del 25 per cento elevato al 30 per cento nelle zone depresse, sulla spesa ammessa e comunque fino ad un importo massimo di L. 1.500.000 per ciascuna azienda.
La spesa ammessa a contributo comprende:
1) la sistemazione del terreno, fino a mq. 5.000, da destinare a tali produzioni;
2) l'acquisto del materiale di copertura per un'area minima di mq. 250 e delle necessarie attrezzature;
3) l'acquisto del materiale di coltivazione della prima coltura;
4) la concimazione di base e l'adduzione di acqua alle colture protette.


Art. 5

E' autorizzata una ulteriore spesa di L. 300 milioni per la concessione di contributi per l'acquisto di macchine agricole come previsto dall'art. 3 della LR 12.5.1975, n. 31.

Art. 6

Il capitolo 2223210, istituito per l'art. 22 della LR 30.5.1977, n. 21 con delibera della giunta n. 2074 del 24.6.1977, è dichiarato spesa obbligatoria. Lo stesso capitolo è compreso nell'elenco n. 2 allegato alla LR 6.7.1977, n. 24.

Art. 7

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate con gli articoli 2, 3 e 4 sono iscritte a carico dei capitoli da istituirsi nel bilancio per l'anno 1978 con le seguenti denominazioni e le controindicate dotazioni di competenza e di cassa:
- art. 2 "Contributi a favore della comunità montana per la realizzazione di un centro di riproduzione equina" L. 100 milioni;
- art. 3 "contributo all'ente di sviluppo per la realizzazione di due centri di allevamento ovino" L. 300 milioni;
- art. 4 "contributi a favore degli imprenditori agricoli per la coltivazione di colture protette orticole, floricole e piante ornamentali protette" L. 300 milioni.

La somma occorrente per il pagamento della spesa autorizzata con l'art. 5 "Contributi in conto capitale per la meccanizzazione cooperativa" L. 300 milioni è iscritta nel bilancio per l'anno 1978, in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo corrispondente al capitolo 2522205 del bilancio 1977 per l'importo di L. 300 milioni.
Alla copertura degli oneri di cui ai commi precedenti, pari, complessivamente, a L. 1.000 milioni, si provvede mediante impiego, per una quota di pari importo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1976, a valere sulla somma di L. 1873 milioni indicata all'art. 9, secondo comma, seconda parte, lettera b, della LR 3.9.1977, n. 39, non utilizzabile ai sensi dell'art. 13, quinto comma della legge 19.5.1976, n. 335, al netto della somma di L. 450 milioni già impiegata, ai sensi dello stesso art. 13 della predetta legge 19.5.1976, n. 335, per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della legge regionale 27.7.1977, n. 27.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.