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Atto:LEGGE REGIONALE 28 maggio 1973, n. 11
Titolo:Modifica del 1° comma dell'art. 2 della legge regionale 8 aprile 1972, n. 2 e dell'articolo unico della legge regionale 31 maggio 1972, n. 4 "Istituzione del servizio di tesoreria regionale"
Pubblicazione:(B.u.r. 30 maggio 1973, n. 20)
Stato:Abrogata
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Economato - Tesoreria
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 7 novembre 2018, n. 45.

Sommario




Art. 1

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 8.4.1972 n. 2 concernente la istituzione del servizio di tesoreria regionale e l'articolo unico della legge regionale 31.5.1972, n. 4, sono cosě modificati: "Il servizio di tesoreria č affidato a una azienda o piů aziende di credito coordinate per la gestione del servizio, di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.3.1936 n. 375, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 636, e successive modificazioni, che raccolgano fra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi forma e denominazione, per un importo non inferiore a 40 miliardi".