Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 14 giugno 1978, n. 14
Titolo:Attribuzione ai Comuni delle funzioni, dei beni e dei rapporti patrimoniali dei disciolti Enti Comunali di assistenza ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 24-7.1977, n. 616.
Pubblicazione:(B.u.r. 26 giugno 1978, n. 30)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 25, l.r. 26 febbraio 2008, n. 5.

Sommario




Art. 1

Le attribuzioni, i beni e il personale degli EE.CC.AA. sono trasferiti ai rispettivi comuni dal 1º luglio 1978.
Dalla predetta data gli EE.CC.AA. sono disciolti.

Art. 2

Alle operazioni previste dalla presente legge per il passaggio dei beni e del personale degli EE.CC.AA. ai comuni provvedono i rispettivi comitati amministrativi in carica sotto la vigilanza della giunta comunale.
Il comitato amministrativo si avvale dell'ufficio del segretario comunale.
Le operazioni debbono terminare entro il 30 giugno 1978 e comunque non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

Le funzioni svolte dall'ente comunale di assistenza sono esercitate dal comune nel cui territorio ciascun ente ha sede a partire dal 1º luglio 1978.
I comuni assicurano la continuità delle prestazioni agli assistiti dagli enti disciolti, anche mediante i rinnovi delle convenzioni che si rendano necessari a tal fine.
Per quanto concerne la gestione finanziaria delle attività di assistenza si applica l'ultimo comma dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e il comune può far ricorso alle procedure di erogazione, già vigenti per i disciolti EE.CC.AA. di cui all'art. 11 R.D. 5 febbraio 1891, n. 99.
Le funzioni di amministrazione delle II.PP.AA.BB., già concentrate o amministrate dai disciolti EE.CC.AA., sono svolte dal comune, il quale garantisce la continuità delle relative prestazioni assistenziali, fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica, ovvero della legge regionale di cui al settimo comma dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Le funzioni di amministrazione delle II.PP.AA.BB. di cui al comma precedente, già svolte da comitati EE.CC.AA. integrati, secondo le norme e gli ordinamenti in vigore, con designazioni di enti o organismi diversi dal comune, sono esercitate dagli organi amministrativi in carica, i quali assumono la denominazione di commissioni amministrative straordinarie, dal 1º luglio 1978 fino all'entrata in vigore della legge sulla riforma dell'assistenza pubblica, ovvero della legge regionale di cui al settimo comma dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 4

Il patrimonio immobiliare con il relativo arredamento ed attrezzature e quanto altro costituisce patrimonio dell'E.C.A. è trasferito al patrimonio del comune ove l'ente ha sede.
L'individuazione dei beni trasferiti ha luogo mediante apposito verbale da redigere contestualmente tra il presidente dell'E.C.A. ed il sindaco del comune destinatario.
Il presidente dell'E.C.A., unitamente al verbale suddetto, trasmette, entro il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 2, al comune l'inventario del patrimonio immobiliare trasferito, con i documenti e le posizioni di archivio relative ad ogni singola unità immobiliare esistente.
Nello stesso termine trasmette, altresì, gli elenchi degli immobili trasferiti al comune ai conservatori dei registri immobiliari i quali provvedono all'esecuzione delle trascrizioni e delle variazioni necessarie.
Il comune subentra nella titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi e processuali che facevano capo al disciolto ente comunale assistenza.

Art. 5

I dipendenti degli EE.CC.AA. di ruolo o comunque in servizio da almeno tre mesi alla data del 31 dicembre 1977 e che tale servizio continuino a prestare alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti nel rispetto dei diritti acquisiti ai comuni che subentrano nella titolarità dei rapporti di lavoro.
Con effetto dal 1º luglio 1978 e fino all'inquadramento a norma di legge o di regolamento nei rispettivi ruoli, i comuni provvedono a corrispondere al personale medesimo il trattamento economico già in godimento alle dipendenze degli EE.CC.AA..
Tale personale, a decorrere dalla data di trasferimento, è iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, alla Cpdel e all'Inadel.
Fino all'entrata in vigore delle norme che disciplinano l'utilizzazione del personale degli enti di cui al settimo comma dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 sono fatti salvi i rapporti di lavoro, le posizioni giuridiche ed il trattamento economico dei dipendenti delle II.PP.AA.BB. già concentrate o amministrate dagli EE.CC.AA..

Art. 6

Entro il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 2 il comitato amministrativo dell'E.C.A.:
a) identifica i beni patrimoniali la cui titolarità è delle II.PP.AA.BB. concentrate o amministrate dall'ente comunale di assistenza ai sensi degli artt. 54 e seguenti della legge 17 luglio 1890, n. 6972;
b) provvede alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti di pertinenza delle II.PP.AA.BB. di cui al punto a);
c) provvede alla ricognizione del personale che svolge in tutto o in parte prevalenti funzioni di pertinenza delle II.PP.AA.BB. di cui al punto a).

Qualora i rapporti giuridici risultino in tutto o in parte o comunque riferibili alle II.PP.AA.BB. concentrate od amministrate dall'E.C.A. e non si tratti di rapporti comunque divisibili, il comitato amministrativo E.C.A. procede secondo il criterio della prevalenza.

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.