Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 3 settembre 1978, n. 17
Titolo:Modificazioni e integrazioni della legge regionale 23 agosto 1976, n. 24 recante norme sull’ordinamento della formazione professionale e delega delle funzioni.
Pubblicazione:(B.u.r. 4 settembre 1978, n. 40)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:ISTRUZIONE - FORMAZIONE
Materia:Formazione professionale
Note:Abrogata dall'art. 37, l.r. 26 marzo 1990, n. 16.

Sommario





Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 23.8.1976, n. 24, è modificato come segue:
“Entro il 31 gennaio di ogni anno gli enti delegati trasmettono alla Regione il piano complessivo delle attività formative di cui si propone lo svolgimento, accompagnato da una documentata relazione in cui si motivano le scelte proposte".

Il quarto comma dello stesso art. 5 è modificato come segue:
“Il piano annuale delle attività di formazione, previo parere della consulta regionale per la formazione professionale, è approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta entro il 30 aprile precedente l'anno cui si riferisce".



Il sesto comma dell'art. 16 della legge regionale 23.8.1976, n. 24, è modificato e integrato come segue:
“Al personale docente iscritto nelle graduatorie annuali relative alla nomina di insegnanti nelle scuole secondarie di Stato operanti nella Regione e che abbia prestato servizio con incarico annuale presso le scuole regionali di formazione professionale o presso i centri di formazione professionale gestiti da organismi diversi dagli enti delegati, e che inoltri alla Regione domanda di assunzione per gli anni futuri, viene attribuito, sin dalle graduatorie dell'anno scolastico 1978-1979, per il servizio prestato, un punteggio equivalente a quello previsto per incarichi e supplenze del personale docente della scuola secondaria di Stato.
Per le qualifiche che non siano previste nelle graduatorie dei Provveditorati agli studi, si provvederà con apposite graduatorie predisposte dalla giunta regionale e redatte secondo la valutazione del titolo di studio e di quello professionale".



In sede di attuazione dei corsi di formazione professionale per gli anni formativi 1977-1978 e 1978-1979, ai docenti che nell'anno formativo 1976-1977 hanno svolto un incarico annuale per almeno dodici ore settimanali nelle scuole regionali di formazione professionale, è conferito nuovo incarico annuale di insegnamento per gli anni formativi 1977-1978 e 1978-1979 alle medesime condizioni e modalità , salva la facoltà di modificare la durata oraria del servizio e la relativa retribuzione in relazione alle esigenze dei corsi, sempre che sussistano i corsi e i gruppi di disciplina per i quali è stato conferito l'incarico per l'anno formativo 1976-1977.
Gli altri incarichi da conferirsi in esecuzione dei piani annuali 1977-1978 e 1978-1979, sono conferiti sulla base delle graduatorie di cui all'art. 16 della legge regionale 23.8.1976, n. 24, così come modificato dall'art. 2 della presente legge.


La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.